In un periodo in cui ad Ostia si parla della regolarità amministrativa dei chioschi insistenti su area demaniale marittima, è bene parlare anche di un’altra tipologia di chioschi che da troppo tempo fanno discutere. In particolare, tratteremo del chiosco in Piazzale Lorenzo Gasparri, a Nuova Ostia la cui convenzione-concessione risulta scaduta dal 2021. Di recente è stato fatto oggetto di attenzione da parte dell’attuale Amministrazione del Municipio Roma X: ad esprimersi, con Direttiva di Giunta Municipale n. 6 del 31.01.2024, Valentina PRODON e Guglielmo CALCERANO, rispettivamente Assessori all’Ambiente e al Patrimonio.
Il ‘nobile’ fine dell’iniziativa sarebbe quello di riprendere in consegna il bene (concludendo l’iter amministrativo di decadenza dalla relativa convenzione-concessione) mettendolo poi a disposizione della cittadinanza, sempre come punto di ristoro, all’interno delle altre iniziative di natura sociale e culturale riguardanti la riqualificazione di Piazzale Lorenzo Gasparri.
LA REGOLARITÀ DELL’OPERAZIONE
Il chiosco fa riferimento alla convenzione-concessione rilasciata con D.D. CO/98776/2013 che stabiliva una durata di 8 anni, non prorogabili. Dunque, nell’area interna del Parco Willy Ferrero (foglio 1083, particella ex 53 oggi 7716, 8.000 mq, verde attrezzato di quartiere, cioè area in carico al Servizio Giardini del Municipio Roma X), mediante un bando di gara è stato concesso il suolo pubblico per la realizzazione di un “punto verde ristoro” (cioè un chiosco) “per la gestione, manutenzione, custodia e sorveglianza dell’intero parco e correlata attività di somministrazione di alimenti e bevande aperta al pubblico”. Il chiosco doveva essere di 100 mq e doveva garantire la manutenzione della recinzione e dell’arredo urbano già esistenti. Anche la struttura del chiosco era ben definita.
Prescindendo dai problemi legati all’incuria e all’abbandono del parco e alle singole responsabilità (sia del privato sia della pubblica amministrazione), visto che oramai se ne parla da 11 anni, resta da definire una questione poco considerata, ma fondamentale. La struttura del chiosco risulta infatti insistere completamente nella fascia di inedificabilità prevista dall’articolo 55 del Codice della Navigazione, che così recita:
art. 55 – Nuove opere in prossimità del demanio marittimo
1. L’esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare è sottoposta all’autorizzazione del capo del compartimento.
Per nuove opere si intendono tutti i manufatti ancorati stabilmente al suolo e destinati a soddisfare esigenze durevoli, come il chiosco. Inoltre, la inedificabilità della fascia costiera è un principio fondamentale della legislazione statale che non può essere sovvertita da indicazioni comunali e tantomeno municipali.
A questo punto LabUr – Laboratorio di Urbanistica si attiverà affinché l’iter amministrativo intrapreso dal Municipio Roma X sia regolare, con la stessa fermezza con cui LabUr ha operato prima rispetto ai chioschi sulle spiagge libere di Ostia, poi rispetto a quelli di Castel Porziano e Capocotta (tre iniziative che hanno dato il via all’attività giudiziaria), a tutela di un interesse diffuso e collettivo.
La questione non riveste infatti solo un interesse particolare. La precisa individuazione della dividente demaniale (cioè il limite del demanio marittimo) comporta l’inserimento nella suddetta fascia di rispetto per molte altre strutture esistenti sul lungomare di Ostia Ponente, a partire dal Porto Turistico di Roma fino al Canale dei Pescatori (p.es. tutti i c.d. caseggiati Armellini).
Se le strutture, compreso il chiosco, non risulteranno avere le necessarie autorizzazioni, andranno demolite e non acquisite a patrimonio comunale. Se invece risulteranno in regola, dovranno dimostrarsi conformi al titolo edilizio rilasciato.
Torneremo pertanto a parlare a breve di questo argomento non appena avremo verificato quanto fino ad oggi autorizzato.