OSTIA, PUA: GLI ERRORI DELLA REGIONE E DEL COMUNE

esposto maresoleIl Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA) prevede che il 50% dell’arenile di competenza dei singoli comuni marittimi sia riservato alla pubblica fruizione. Se ciò non accade, è vietato ai comuni di rilasciare nuove concessioni. Peccato che gli albi regionali e comunali che riportano i singoli dati per il litorale romano, concessione per concessione, siano pieni zeppi di errori, fatto questo che altera il risultato finale. L’esposto presentato in Comune, Regione, Capitaneria e alla Procura della Corte dei Conti segnala il caso della concessione dell’Associazione Maresole il cui retrostante compendio edilizio è stato di recente (dopo 18 anni!) finalmente riconosciuto non di competenza del Comune ma della Regione. Danni ingiustificati ed erariali compiuti dalla pubblica amministrazione non sempre così diligente.

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ESPOSTO

Roma, 25 settembre 2017

Il sottoscritto dr.Ing. Andrea Schiavone, nato a Roma il 18 marzo 1963, cell. 340-5708124, in qualità di Presidente di LabUr (Laboratorio di Urbanistica, www.labur.eu) espone i seguenti fatti relativi alla definizione in corso del Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA) del Comune di Roma.

I FATTI
In applicazione della L.R. 26 Giugno 2015, n. 8 Art. 7 (Disposizioni transitorie e finali) comma 5, così come sostituito dall’articolo 17, comma 29 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 , che impone ai comuni di “riservare alla pubblica fruizione una quota pari ad almeno il cinquanta per cento dell’arenile di propria competenza”, si ritiene urgente segnalare gli errori contenuti nei dati pubblici inerenti la linea di costa prospicente le concessioni demaniali marittime.

La linea di costa rsulterebbe, per l’arenile di competenza del Comune di Roma, inferiore di 250 metri lineari rispetto alle previsioni di legge con la conseguenza, riportata nel suddetto comma 5, che “nelle more dell’approvazione o dell’adeguamento del PUA comunale, ai comuni che non rispettano la suddetta quota pari ad almeno il cinquanta per cento dell’arenile da destinare alla libera fruizione, è sempre fatto divieto di rilasciare nuove concessioni demaniali marittime anche temporanee o di durata stagionale”.

In altri termini, analizzando i dati pubblici forniti dal Comune di Roma a seguito dei sopralluoghi effettuati, si rilevano per molte concessioni gravi imprecisioni sia in termini numerici del ‘fronte mare’, sia in termini amministrativi della tipologia e della sua validità. L’errato calcolo finirebbe per arrecare un ingiusto danno ai richiedenti nuove concessioni, nonché un evidente danno erariale.

PREMESSO
– che esistono precisi obblighi di legge, per la Regione Lazio e per il Comune di Roma – Municipio X, di pubblicare ciascuno l’albo delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative di propria competenza;
– che i dati, aggiornati al 31 dicembre 2016 per la Regione Lazio e all’8 giugno 2017 per il Comune di Roma – Municipio X, considerano vigente la Determinazione Dirigenziale n.846 del 24 marzo 2014 emessa dal Comune di Roma – Municipio X (con la quale si prorogano fino al 2020 le concessioni demaniali marittime sopra citate);
– che a ben 5 (cinque) concessioni demaniali marittime tra quelle sopra citate si associa per l’anno in corso la nota “tratti di arenile per cui si sta valutando la tipologia di utilizzo da assegnare, nelle more dell’approvazione del PUA”, così risultando:

1. la Coop. Roma Solidarietà C.R.S. onlus ha rinunciato alla propria concessione (nr. 23/2009)
2. la concessione dell’Istituto Figlie di Maria Immacolata è stata revocata (nr. 1/2009)
3. la concessione de La Casetta srl è scaduta (A.F. 122/1992)
4. la concessione della Mednet srl è prorogata fino al 2020 in applicazione della DD 846/2014 (nr. 4/2011)
5. la concessione dell’Associazione Maresole è scaduta il 31 dicembre 2013 e non è soggetta a nessuna proroga.(nr. 7/2012)

– che le 5 concessioni sopra citate, così come descritte in entrambi gli albi, potrebbero essere utilizzate per il raggiungimento della quota mancante sopra indicata;
– che il Comune di Roma – Municipio X ha sempre sostenuto di aver eseguito attenti e precisi sopralluoghi sull’arenile,

CONSIDERATO
– che tra le 5 concessioni sopra citate quella dell’Associazione Maresole è stata oggetto negli ultimi due anni di dettagliata valutazione da parte della Commissione Straordinaria del Municipio X e che pertanto verrà presa come riferimento;
– che la concessione demaniale marittima per finalità turistiche-ricreative dell’Associazione Maresole (la 7/2012) risulta essere contigua all’insieme delle concessioni demaniali marittime che compongono il Compendio Maresole ma che, non avendo queste finalità turistiche-ricreative, non sono di competenza del Comune di Roma – Municipio X;
– che la concessione 7/2012 dell’Associazione Maresole, richiamata da entrambi gli albi pubblici sopra citati, risulta avere una superficie totale di mq 12.149,25 (di cui mq 110,63 di difficile rimozione e mq 12.038,62 di area scoperta);
– che pertanto è errato il valore di mq 1.238,62 di superficie scoperta riportato nell’albo del Comune al n.71 della concessione 7/2012 dell’Associazione Maresole (il valore riportato nell’albo della Regione al n.16 è invece corretto);
– che il valore della superficie scoperta della concessione 7/2012 include parte dei camminamenti interni alle concessioni del Compendio Maresole (mq 3.785) e che dunque non si può a quella superficie attribuire la classificazione di arenile,

VISTO
– che entrambi gli albi riportano due macroscopici errori per la concessione 7/2012 dell’Associazione Maresole, errori che potrebbero condizionare la definizione del PUA:

a) il fronte mare non è di 110 metri lineari ma di 70 metri, come facilmente rilevabile in loco;
b) la concessione 7/2012 dell’Associaizone Maresole è prorogata dalla DD 846/2014 fino al 2020 in quanto valida fino al 31 dicembre 2015 e non al 31 dicembre 2013,

PRESO ATTO
che esistono altri gravi e pregiudizievoli errori nei due albi, che non solo non risultano allineati tra di loro (p.es. la concessione 21/2009, Ass. Sport. Dilett. Nauticlub Castelfusano, risulta esser per il Comune uno stabilimento balneare, SB, e un’Attività Ricreativa e Sportiva, ARS, per la Regione)

SI CHIEDE CON URGENZA
di allineare e correggere tutti gli errori presenti nei due albi a partire dalla concessione 7/2012 e di darne immediata evidenza mediante pubblicazione sostitutiva degli atti originali, in quanto ogni errore dovuto a una mancata diligenza da parte dell’amministrazione potrebbe causare non solo un danno ingiustificato al singolo concessionario ma soprattutto generare un danno erariale, sia per il conteggio dei canoni demaniali sia per l’immagine negativa che ne deriva per le istituzioni.
Si resta a disposizione per fornire un elenco di dati errati presenti nei due albi e finora non riscontrati finora dalla pubblica amministrazione.

In fede,
dr.Ing. Andrea Schiavone

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OSTIA, AZZERAMENTO DELLE SPIAGGE LIBERE

spiaggia__ex-AmanusaCon determinazione dirigenziale 1248 del 9 giugno 2017, la Commissione Straordinaria del Municipio X di Roma Capitale, facendo seguito ad un esposto di LabUr ha determinato che:

1. il Comune di Roma non è mai stato concessionario delle spiagge libere a partire dal 1999;
2. i chioschi realizzati dal Comune di Roma non hanno alcun titolo edilizio;
3. esiste un danno erariale compiuto dal Comune di Roma per la gestione delle spiagge libere.

Quanto sopra ha finalmente chiarito, con una capillare attività della Commissione Straordinaria di Ostia, dal Comune di Roma, dalla magistratura Inquirente sia penale che contabile, nonché dall’attività investigativa della Guardia di Finanza; anni e anni di denuncia da parte di LabUr. in altre parole, il primo absuivo sul litorale romano è stato proprio il Comune di Roma ma la Giunta Tassone (condannato a 5 anni di reclusione nel processo di Mafia Capitale) nulla aveva visto, pur avendo segnalato evidenti anomalie. Al tempo, neppure Rodolfo Murra (capo dell’Avvocatura Capitolina), Alfonso Sabella (Assessore alla Legalità) e Claudio Saccotelli (Direttodre del Municipio X) si erano espressi a riguardo, anzi, avevano trasformato il caso della spiaggia libera affidata a Libera (ex Amanusa, poi denominata SPQR) in un caso politico accusando il M5S.
Lo schieramento politico del tempo, facente capo al PD condannato per Mafia Capitale, oggi deve tacere: parla la legalità, quella vera, non quella mistificata su giornali prezzolati come Repubblica.

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PORTO DI OSTIA: ESPOSTO PER PRESUNTE IRREGOLARITÀ DELLA REGIONE

(da sx) Guglielmo Muntoni, Nicola Zingaretti, Giovanni Salvi, Donato Pezzuto

(da sx) Guglielmo Muntoni, Nicola Zingaretti, Giovanni Salvi, Donato Pezzuto

In un municipio ancora in cerca della legalità amministrativa scoppia il caso delle presunte false autorizzazioni rilasciate dalla Regione Lazio al porto di Ostia. Nell’esposto presentato da LabUr a tutte le autorità di vigilanza (qui sotto integralmente riportato) si pone il quesito se il cambio di titolarità della concessione marittima del 2001, intestata alla ATI Spa, poteva essere autorizzato nel 2007 a favore della Porto Turistico di Roma srl con l’applicazione di un regolamento regionale relativo alle concessioni demaniali fluviali e lacuali e non con quello relativo alle concessioni marittime. In virtù di tale cambio di titolarità, la Porto Turistico di Roma srl ha avuto nel 2012 il via libera dalla Regione Lazio e dal Comune di Roma per la realizzazione dell’ampliamento del porto, poi bloccato dai recenti fatti giudiziari. Dal Prefetto Dott. Domenico Vulpiani a capo della Commissione Straordinaria di Ostia, commissariata per mafia, e dal Giudice Delegato Guglielmo Muntoni, Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, che sono a conoscenza di un precedente esposto, si attende una chiara presa di posizione.

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ESPOSTO

OGGETTO: PORTO TURISTICO DI ROMA – presunta illegittimità del cambio di titolarità della concessione demaniale marittima del porto di Ostia a favore della Porto Turistico di Roma srl. Richiesta di urgente intervento.

Il sottoscritto dr.Ing. Andrea Schiavone, nato a Roma il 18 marzo 1963, cell. 340-5708124, in qualità di presidente di LabUr, Laboratorio di Urbanistica (www.labur.eu), espone di seguito quanto si evince dalla documentazione in proprio possesso e da leggi e regolamenti appresso indicati.

I FATTI
Fino alla data del presente esposto, nessuna autorità giudiziaria o di vigilanza ha contestato che la società Porto Turistico di Roma srl sia la titolare della concessione demaniale marittima del porto di Ostia , attualmente sotto sequestro per i recenti e noti fatti giudiziari .
Tale concessione risulta (in tutti gli atti prodotti) ottenuta tramite la determinazione n. B0892 del 1 marzo 2007 con cui la Regione Lazio – Dipartimento Territorio (Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, Area Difesa del Suolo) autorizzò a firma del Direttore Vicario del Dipartimento, dott. Raniero De Filippis, il cambio di titolarità in favore della Porto Turistico di Roma srl della concessione demaniale marittima già rilasciata il 30 ottobre 2001 alla A.T.I. Spa .
Per quanto più avanti illustrato, tale cambio di titolarità sarebbe del tutto illegittimo, senza alcun valore.
A seguito del cambio di titolarità, in data 12 novembre 2012 il Sindaco di Roma ha ratificato l’adesione all’Accordo di Programma del “Progetto di ampliamento del Porto di Roma in località Lido di Ostia” presentato dalla Porto Turistico di Roma srl, poi confermato con ordinanza sindacale n.274 dell’11 dicembre 2012. Lo stesso Accordo di Programma è stato infine approvato, come dovuto per legge, tramite il Decreto del Presidente della Regione Lazio 7 giugno 2013, n. T00122 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.47 del 11 giugno 2013).
Risulta pertanto assai grave che né il Comune di Roma né la Regione Lazio abbiano annullato in autotutela il “Progetto di ampliamento del Porto di Roma in località Lido di Ostia” non avendo entrambi neppure istituito dopo 16 anni dall’inaugurazione del porto il Collegio di Vigilanza, organo esplicitamente previsto dall’Accordo di Programma da essi stessi approvato.

PREMESSO

– che Il cambio di titolarità della concessione autorizzato dalla Regione Lazio con la determinazione n. B0892 del 1 marzo 2007 è avvenuto in funzione dell’articolo 22 del Regolamento Regionale n.3 del 15 dicembre 2004 affermando che esso “consente il cambio di titolarità delle concessioni” ma non specificando quale tipologia di concessioni;
– che il cambio di titolarità di concessione in questione interessa il porto di Ostia e dunque si riferisce a una concessione demaniale marittima (non fluviale, non lacuale);
– che l’articolo 22 del suddetto regolamento si riferisce a concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi e non a concessioni demaniali marittime;
– che quanto sopra espresso è confermato anche dal Regolamento Regionale 30 Aprile 2014 n. 10 che, sostituendo il regolamento del 2004, all’articolo 1 comma 1 definisce l’ambito di applicazione della legge ai sensi dell’articolo 40 bis della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53;
– che tale articolo 40 bis definisce l’organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, avente per oggetto (articolo 2) opere idrauliche, opere ed impianti di bonifica, opere di forestazione protettiva, opere di consolidamento e difesa degli abitati e opere di difesa delle coste.

SI CHIEDE CON URGENZA
di intervenire per competenza in applicazione di quanto sopra esposto risultando ogni negligenza od inerzia della Pubblica Amministrazione, delle Forze dell’Ordine e dell’Autorità Giudiziaria fatto grave e lesivo dell’interesse pubblico all’interno del contesto del Municipio X (altrimenti identificato come ‘Ostia’) da 24 mesi commissariato per mafia.
Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e reperimento dei documenti sopra citati, tutti in possesso dello scrivente.

Con osservanza,
dr.Ing. Andrea Schiavone

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STADIO DELLA ROMA: ECCO LA DELIBERA E IL FALSO MATERIALE DEL M5S

Nella foto: Angelo Diario, presidente della Commissione Sport che per prima ha dato l'ok alla nuova delibera

Nella foto: Angelo Diario, presidente della Commissione Sport che per prima ha dato l’ok alla nuova delibera

Con la delibera di Giunta Capitolina firmata il 6 giugno 2017, il M5S ha prodotto un atto falso (art.476 del Codice Penale) (1). Si legge infatti all’interno della delibera che si conferma “ai sensi della lettera a) comma 304 art.1 della legge n.147/2013 la dichiarazione di pubblico interesse sulla proposta di realizzazione del Nuovo Stadio in località di Tor di Valle, in variante al PRG vigente, di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina 132/2014” (2) del 22 dicembre 2014 (‘Dichiarazione di pubblico interesse’). La stessa delibera ammette che lo studio di fattibilità presentato dal proponente (Eurnova srl) è stato “acquisito da Roma Capitale in data 29 maggio 2014 con protocollo n. 82424”. Sono dunque passati più dei 90 giorni previsti dalla legge richiamata in delibera: ben 207.
Si tratta di incompetenza del M5S o di accordi trasversali con i costruttori romani, alla stregua delle peggiori giunte rosso-verdi e nere degli ultimi 20 anni?

(1) Art. 476 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici – Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

(2) a) il soggetto che intende realizzare l’intervento presenta al comune interessato uno studio di fattibilita’, a valere quale progetto preliminare, redatto tenendo conto delle indicazioni di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e corredato di un piano economico-finanziario e dell’accordo con una o piu’ associazioni o societa’ sportive utilizzatrici in via prevalente. Lo studio di fattibilita’ non puo’ prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilita’ dell’impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa e concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali,
occupazionali ed economici e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Il comune, previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell’interessato in ordine allo studio di fattibilita’, ove ne valuti
positivamente la rispondenza, dichiara, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello studio medesimo, il pubblico interesse della proposta, motivando l’eventuale mancato rispetto delle priorita’ di cui al comma 305 ed eventualmente indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto;

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OSTIA, PORTO DI ROMA – ESPOSTO PER PRESUNTE IRREGOLARITA’ NEI BILANCI DI UTENZA DEL 2016/17

PezzutoE’ stato inviato il 26 maggio 2017 un esposto da parte del Dott. Ing. Andrea Schiavone, all’ANAC, alla Capitaneria di Porto, alla Regione Lazio, al Comune di Roma, alla Guardia di Finanza, all’Agenzia del Demanio, alla Corte dei Conti e alla Prefettura di Roma (Raccordo Enti Locali), su presunte irregolarità nei bilanci di utenza (aa. 2007-2016; anomalia di importo, oltre 750.000,00 euro/anno). In particolare, l’esposto si concentra sulla variazione delle tabelle millesimali in funzione della realizzazione di nuove unità immobiliari non previste nell’Accordo di Programma, oltre che sul danno erariale per violazione di interessi pubblici giuridicamente protetti in assenza di vigilanza da parte del Comune di Roma e della Regione Lazio. Come da anni denunciato da LabUr, dal 2001 mai è stato istituito per il Porto turistico di Roma il necessario Collegio di Vigilanza come previsto per legge dall’Accordo di Programma ratificato tra Comune di Roma, Regione Lazio e privato per la realizzazione e gestione del Porto della Capitale. Nonostante ciò, in mancanza delle necessarie autorizzazioni del Collegio di Vigilanza, sono state modificate negli anni, in quantità e destinazione d’uso, le unità immobiliari come previste dagli atti amministrativi e notarili originari, modificando di conseguenza la tabella millesimale da applicare al bilancio di utenza. Tutto questo (e altro ancora) accade nonostante il Porto sia sotto il controllo dell’Amministratore Giudiziario, il Dott. Donato Maria Pezzuto, e molte delle voci in bilancio risultano gravate da presunte attività criminose emerse nel procedimento penale che hanno di fatto condotto al sequestro del Porto (p.es. l’attività di vigilanza interna di competenza della Gestione Servizi Porto di Roma srl).
Il Dott. Pezzuto è arrivato a sostenere che a differenza di quanto contenuto nell’atto notarile del 2002, i posti barca non sono più 794 bensì 831, con 1.500 mq in più di superficie d’acqua, con conseguente variazione nei calcoli verso l’utenza tutta del Porto. Non risulterebbero per altro anche molte voci di spesa facenti parte dei bilanci di utenza consuntivati dal 2007 al 2015, tra cui (p.es.) la voce ‘Affitti Passivi’, così come altre anomalie nella stesura dei bilanci e dunque nel calcolo degli importi addebitati alla utenza del Porto (p.es. l’applicazione dell’IVA al 22% per ogni singola voce, ordinaria e/o straordinaria, di manutenzione e/o di servizi, in preventivo e in consuntivo di bilancio).
Ricordiamo che la concessione del Porto di Roma ad Ostia è a tutti gli effetti un contratto pubblico ad oggi non vigilato, e dunque con possibile conseguenza di danno erariale, inteso come violazione di interessi pubblici giuridicamente protetti e come detrimento dell’immagine e della personalità pubblica degli enti pubblici preposti alla vigilanza.

Paula de Jesus per LabUr – Laboratorio di Urbanistica

Nota: il testo dell’esposto non viene pubblicato in quanto sono in corso accertamenti da parte dell’autorità giudiziaria

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ESPOSTO ALL’ANAC – ORDINANZA BALNEARE E DECENTRAMENTO MUNICIPIO X

ostia-spiaggiaLunedì 14 maggio 2017 LabUr – Laboratorio di Urbanistica ha presentato all’ANAC, Guardia di Finanza, Procura, Corte dei Conti e Municipio X un esposto molto importante chiedendo che vengano chiariti i poteri del Municipio X a seguito del decentramento del 2011. Ricordiamo che le tre aree di autonomia amministrativa sono commercio, spiagge e verde, tant’è che non solo Buzzi in una delle intercettazioni di Mafia Capitale ebbe a dire “hanno il decentramento e fanno quello che gli pare”, ma lo stesso Tassone ripeteva “E’ tutto mio”.
In particolare l’esposto si concentra sull’ordinanza balneare, firmata dalla Sindaca Virginia Raggi. LabUr chiede alle autorità competenti di chiarire come mai un evento come l’inizio e la fine della stagione balneare debba essere regolato con Ordinanza Sindacale, quando si tratta di un evento ordinario, che va regolamentato attraverso norme e disposizioni che garantiscano innanzitutto la fruibilità del bene pubblico. Per altro l’ordinanza balneare riguarda una categoria ben definita, quella dei balneari, che insiste su un territorio ben preciso, quello del Municipio X, in particolare di Ostia. Si parla dunque di un bene pubblico demaniale a cui il governo del Municipio X deve garantire una interazione con gli organi competenti e coinvolti, come ad esempio la Capitaneria di Porto, così come previsto dal decentramento. Dunque l’ordinanza non dovrebbe essere Sindacale e quindi straordinaria, ma ordinaria e doveva essere firmata solo dalla triade Prefettizia. Il potere del Sindaco infatti è quello di emettere ordinanze di contigibilità e urgenza, ma nel caso dell’ordinanza balneare non c’è alcuna urgenza né tanto meno imprevisto. Per altro il Municipio X ha poteri di pianificazione nell’ambito del PUA (Piano di Utilizzazione degli Arenili) e dunque è competente sia sotto il profilo di indirizzo politico amministrativo sia di vigilanza sia di prossimità. Perché allora la Raggi ha firmato? Il decentramento va inteso che non è più il IX Dipartimento a stendere l’ordinanza balneare, ma l’U.O.T. del Municipio X? E se la Raggi avesse voluto modificarla, dopo il nulla osta del Prefetto Vulpiani (che in realtà non poteva firmare solo lui) avrebbe potuto farlo? Cosa accadrebbe se al Comune governasse un colore politico e al Municipio X un altro? Siamo all’assurdo che le regole le scrive il Municipio X, il cui direttore (che stende l’ordinanza) però è scelto dal Presidente del Municipio, così come il capo della Polizia Municipale del X gruppo Mare, a cui competono ad esempio i controlli.
L’Art. 13 del decentramento spiega chiaramente che tutti i poteri amministrativi, anche quelli di indirizzo politico, competono al Municipio X a meno che non cadano nella straordinarietà o siano di competenza statale. Non è una questione di poco conto, in quanto si tratta di capire chi ha la responsabilità civile e penale. Inoltre, chiunque volesse fare ricorso contro l’ordinanza Sindacale (ad esempio un cittadino disabile perché non viene normato correttamente per lui l’accesso al mare) non avrebbe alcuna possibilità di vittoria, in quanto un’ordinanza sindacale, in quanto tale, pone il Sindaco nella posizione di godere di poterei superiori al Prefetto di Roma e al capo di Governo, perché va in deroga all’ordinamento giuridico. Per questo le ordinanze sindacali riguardano prevalentemente la pubblica e privata incolumità, la salute e l’igiene pubblica. Inoltre, le ordinanza Sindacali hanno esecuzione immediata, mentre quella balneare è stata pubblicata all’albo pretorio per i 30 giorni di impugnabilità, un ossimoro. Infine, all’interno dell’ordinanza Sindacale di balneazione vengono elencate norme, leggi e regolamenti di cui si prende atto (i c.d. “visto”) e inseriti regolamenti urbanistici (altezza dei muretti, ad esempio) che nulla hanno a che fare con la straordinarietà. Anche se prendessimo come esempio i piani di fuga, anche essi sono regolamentati dall’ordinamento ordinario. Quindi non c’è alcuna straordinarietà, né rispetto per il decentramento conferito al Municipio X nel 2011. Chi governa Roma dunque firma un’ordinanza in assenza di eventi straordinari, cioè avvalla un documento prodotto da un ufficio del Municipio X, che di fatto è una determina dirigenziale, senza alcuna discussione in aula consiliare, cosa che invece avverrebbe se l’ordinanza fosse ordinaria e dunque firmata dal minisindaco (o chi ne fa le veci) del Municipio X.
Ricordiamo che seppur sia vero che le disposizioni tecniche vengono stilate ogni anno per adeguarsi al contesto che è mutevole, è anche vero che qualora la stagione balneare fosse da considerarsi un evento straordinario si dovrebbero applicare gli stessi criteri che valgono per un mega concerto o una partita di calcio, eventi dove sono previsti assembramenti, e dunque diverrebbe una questione di ordine pubblico che spetta in primis al Prefetto di Roma. Vedremo chi dirimerà la questione, anche perché non solo non esiste un Piano di Protezione civile, ma non si capisce a questo punto a cosa serva il decentramento del Municipio X.

Commento di Paula de Jesus per LabUr

ESPOSTO DEL 2 MAGGIO 2017

RISPOSTA DEL MUNICIPIO X

INTEGRAZIONE DEL 14 MAGGIO 2017

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STADIO DELLA ROMA: ESPOSTO CONTRO IL PROCEDIMENTO DI ESPROPRIO

fogli catastali stadio della roma

Elenco dei fogli catastali relativi all’area dove dovrebbe sorgere il nuovo stadio della Roma

Ieri, 4 Maggio 2017, è stato inviato un esposto all’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione), ai dipartimenti interessati del Comune di Roma e della Regione Lazio, alla Guardia di Finanza e alla Procura della Corte dei Conti, relativo al procedimento di espropriazione per pubblica utilità del Progetto “Tor di Valle – Stadio della Roma”. Diverse le presunte violazioni denunciate, a partire dalle modalità con cui è stata dichiarata la pubblica utilità (di competenza regionale e non comunale), al presunto danno erariale in termini di indennità di esproprio; dall’assenza della necessaria variante urbanistica (nonostante il Comune di Roma abbia dichiarato che la variante urbanistica doveva “essere adottata dall’Assemblea Capitolina il 17 Dicembre 2016”), alla violazione delle modalità di avvio del procedimento di espropriazione pubblicato dal Comune di Roma, oltre al vizio formale e sostanziale nel procedimento di dichiarazione di pubblico interesse dell’opera (preliminare alla dichiarazione di pubblica utilità). La cosa più sorprendente riguarda l’elenco delle particelle catastali interessate dal progetto e incluse nella pubblicazione del 1° ottobre 2016 del Comune di Roma che risultano differenti da quelle del “Piano particellare dell’area di intervento” presentato da Parnasi (Eurnova s.r.l.), cosa che può generare un contenzioso sugli espropri per pubblica utilità in termini di indennità, che graverà necessariamente sulle casse del Comune di Roma. Di seguito il LINK all’esposto.

ESPOSTO IN FORMATO PDF

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OSTIA, ORDINANZA BALNEARE: ESPOSTO PER PRESUNTA ILLEGITTIMITA’ E DANNO ERARIALE

frontespizio ordinanza balneare 2017Inizia la stagione balneare 2017 sul litorale romano con un presunto illegittimo atto amministrativo (l’ordinanza della sindaca di Roma) collegato sia al decentramento amministrativo del Municipio X (ex XIII) sia al commissariamento straordinario che dal 27 agosto 2015 ha sostituito ogni organo municipale politico-amministrativo. Di seguito, il testo dell’esposto inviato in data 2 maggio 2017 all’Autorità Anticorruzione (che svolge anche il ruolo di vigilanza sui contratti pubblici, come le concessioni demaniali), alla Guardia di Finanza e alla Procura presso la Corte dei Conti (per presunto danno erariale), nonché al Comune di Roma e al Municipio X.

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Premesso
– che alla data del 2 maggio 2017 ancora non risulta essere pubblicata presso l’Albo Pretorio del Comune di Roma l’ordinanza della sindaca di Roma n.65 del 29 aprile 2017 avente per oggetto “Stagione balneare anno 2017. Norme e disposizioni per il litorale marittimo”,
Visto
– che la deliberazione di Assemblea Capitolina n.18 del 18/19 aprile 2011, articolo 13, comma 2, attribuisce al Municipio X (ex-XIII) di Roma Capitale “tutte le funzioni amministrative inerenti il demanio marittimo” e i “poteri di vigilanza e di polizia amministrativa-demaniale”;
– che il D.P.R. del 27 agosto 2015, articolo 3, conferisce alla Commissione Straordinaria “le attribuzioni spettanti al consiglio municipale, alla giunta ed al presidente del Municipio X (ex-XII), nonché ogni altro potere ed incarico connesso”, attribuzioni prorogate con D.P.R. del 30 dicembre 2016;
– che l’ordinanza balneare rappresenta, per il demanio marittimo, la massima espressione dei “poteri di vigilanza e di polizia amministrativa-demaniale” attribuiti al Municipio X (ex-XIII);
– che, per quanto sopra, l’ordinanza balneare doveva essere emessa dal presidente del Municipio X (exXII) e dunque dall’attuale Commissione Straordinaria,
Considerato
– che l’ordinanza balneare in oggetto è stata emessa dalla sindaca di Roma e non dalla Commissione Straordinaria avente funzione di Presidente del Municipio X (ex-XIII);
– che l’ordinanza balneare in oggetto è stata emessa nel frontespizio con la sola firma del Prefetto Domenico Vulpiani e non dell’intera Commissione Straordinaria;
– che un’errata emissione dell’ordinanza potrebbe generare un diffuso danno erariale a seguito di eventuali ricorsi amministrativi dei titolari di concessioni demaniali marittime nonché di eventuali procedimenti penali e civili intentati dall’utenza nei casi in cui non venga garantita la pubblica e privata incolumità,
SI CHIEDE
la verifica di quanto sopra esposto a ciascun ente destinatario, ciascuno per propria competenza.

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OSTIA, POLO NATATORIO – LE ‘INFILTRAZIONI’ DI BARELLI E IL SILENZIO DI VULPIANI

Barelli e VulpianiLa terna Prefettizia, a capo del Commissariamento del Municipio X per infiltrazioni mafiose, in questi due anni ha concentrato tutta la sua attenzione sulle concessioni balneari. Nel frattempo l’entroterra è allo sbando eppure di concessioni ce ne sono diverse, a partire dal PVQ della Madonnetta fino ad arrivare al Polo Natatorio di Ostia.
I Mondiali di Nuoto Roma ’09, non solo sono stati l’ennesimo scandalo dell’italietta corrotta, ma hanno creato all’interno del Municipio X un problema competitivo sul mercato con la nascita di nuove piscine private in un territorio che era considerato dal CONI “già a bagno” per l’alto numero di piscine presenti, con gravi ripercussioni  anche sul PVQ della Madonnetta.
La concessione alla FIN (Federazione Italiana Nuoto) del Polo Natatorio è scaduta nel 2016 e non giungono notizie né dal Prefetto Domenico Vulpiani né dal Comune di Roma, cosa davvero incredibile. Su questo argomento ritorneremo con un’inchiesta nelle prossime settimane. Quello che ci preme invece sottolineare è un altro aspetto: la cortina fumogena attorno a questo importante impianto pubblico per quanto concerne il “sabotaggio e il disturbo da parte della malavita locale per allungare le mani sull’impianto ancora non terminato dopo un anno dalla fine dei Mondiali di Nuoto Roma ’09” che fa pendant con il “sabotaggio” del bando per il reperimento dei marinai di salvataggio sulle spiagge libere di cui si è lamentato il Prefetto Vulpiani. Su quest’ultima vicenda qualcuno non l’ha presa proprio bene e ha sporto denuncia in Procura perché stanco di sentir parlare di “congetture, sospetti e infamie”. Dubitiamo che i cittadini sapranno come andrà a finire questa storia (tutto su link), perché in questa Italietta i cittadini non hanno saputo nemmeno come sia finita un’analoga storia relativa proprio al Polo Natatorio di Ostia, sorto per i Mondiali di Nuoto Roma ’09. Il Sen. Paolo Barelli, allora Presidente della FIN, nei documenti depositati presso il Tribunale di Ostia il 10 Dicembre 2009 dichiarava di essere stato informato dall’Ing. Claudio Rinaldi (allora Commissario Delegato per i Mondiali) che il non affidamento alla FIN del Polo Natatorio di Ostia “era da imputarsi a pressioni che s’intendevano esercitare sulla FIN al fine di farla recedere dalla concessione ottenuta a favore di ‘gruppi di potere’ allo stato, non identificati”. A seguito di questa gravissima affermazione di Rinaldi, Barelli minacciava di presentare un esposto-denuncia alla Procura della Repubblica “ai fini dell’accertamento della sussistenza di penali responsabilità, anche a carico di tutti i soggetti che abbiano concorso o agevolato, anche con comportamenti omissivi, la eventuale consumazione di reati”. Passano pochi giorni e Barelli, invece di presentarsi in Procura, chiede spazio sul Corriere della Sera per smentire se stesso: “Non c’è stata alcuna intimidazione, è stato tutto tranquillo. E non faremo appalti: gestiremo noi l’impianto”. Dunque niente azioni di “sabotaggio o disturbo da parte della malavita locale per allungare le mani sull’impianto ancora non terminato dopo un anno dalla fine dei Mondiali di Nuoto Roma ’09”. Nel frattempo la camorra tentava di entrare negli appalti dei Mondiali di Nuoto, in corso al Foro Italico di Roma, secondo quanto asseriscono “quattro pagine di un rapporto dei carabinieri del Ros di Potenza contenute in un’ indagine del pm John Woodcock sulle infiltrazioni camorristiche in Basilicata” (link) .
Insomma, in un Municipio Commissariato per Mafia si continua non solo a ‘pasticciare’ sui bandi delle spiagge, ma addirittura si fa finta di niente sulla fine della concessione alla FIN del Polo Natatorio di Ostia, su cui Barelli aveva aveva prima accusato in Tribunale, e poi smentito su Corsera, pressioni di ‘gruppi di potere’ per la concessione dell’impianto sportivo. In questi 4 mesi chi lo sta gestendo? Con che titolo concessorio? Con che bando? Tutto regolare?Ma la mafia e i “gruppi di potere” ci sono o no ad Ostia?

Paula de Jesus per LabUr – Laboratorio di Urbanistica

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STADIO DELLA ROMA: RICHIESTA AUDIZIONE PER LA QUESTIONE ESPROPRI

armellini-parnasi-esproprio-stadio-romaLabUr (Laboratorio di Urbanistica) ha presentato in data 14.03.2017 istanza di audizione presso la Commissione Urbanistica del Comune di Roma, al fine di verificare alcuni presupposti di legalità relativi al procedimento amministrativo in corso per la realizzazione del nuovo Stadio della Roma. Di seguito, il testo:

Spett.le Commissione Urbanistica,
nel rispetto della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). (13G00191) (GU Serie Generale n.302 del 27-12-2013 – Suppl. Ordinario n. 87), art.1, comma 304, lettera b), si richiede audizione dopo la data del 27 marzo 2017 al fine di porre all’ordine del giorno le seguenti tre problematiche:

1) illegittimo avviso di avvio del procedimento di espropriazione delle aree per pubblica utilità: Realizzazione Progetto “Tor di Valle – Stadio della Roma” (U.O. Espropri – Direzione Pianificazione Generale – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale, con sede in Viale della Civiltà del Lavoro, 10);
2) errato elenco delle particelle catastali interessate dal progetto presentato nello studio di fattibilità dalla Eurnova srl (Allegato D – Piano particellare dell’area di intervento);
3) sottostima del calcolo di indennità a base di esproprio in funzione dei due punti precedenti.

In attesa di un cortese e urgente riscontro, si porgono distinti saluti.

Ricordiamo che le Commissioni Capitoline, organi propulsori dell’attività assembleare, sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale (oggi Assemblea Capitolina) e sono istituite per realizzare un più incisivo svolgimento delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo e per una più approfondita e specifica trattazione delle materie di competenza dell’Assemblea.
Sia la precedente commissione (presidente Antonio Stampete, PD) che l’attuale (presidente Donatella Iorio, M5S) non hanno potuto non interessarsi dello Stadio della Roma e del rispetto della legge che è stata impiegata come strumento urbanistico. E’ per questo motivo che, in caso di diniego, considerata l’importanza dei tre punti da chiarire, si valuteranno le conseguenti azioni legali a difesa dell’interesse pubblico.

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