OSTIA, PISTA CICLABILE. NOTA DELLA PREFETTURA, PRECISAZIONI

pista ciclabile lungomare ostiaLa Prefettura di Roma ha sensibilizzato gli uffici competenti circa i nostri precedenti esposti. Emergono infatti nuovi imbarazzanti aspetti della vicenda che meritano di essere segnalati e resi pubblici affinché si faccia chiarezza su questo grave episodio di mancata trasparenza amministrativa da  parte del Municipio Roma X e dell’Assessore Pietro CALABRESE

(di fianco: foto della c.d. ‘pista ciclabile’)

 

Roma, 10 agosto 2020

OGGETTO: PRECISAZIONI – Esposto Pista Ciclabile lungomare di Ostia (RM): presunta violazione dell’Ordinanza del Sindaco n.107/2020, del Codice della Strada, del Codice Penale

Il sottoscritto dr.Ing. Andrea SCHIAVONE, presidente di LabUr (www.labur.eu) , a tutela di un interesse diffuso, precisa quanto segue, ad integrazione dei precedenti esposti già inoltrati.

A seguito della nota pervenuta al sottoscritto dalla Prefettura di Roma (prot. n.0275175 del 7 agosto 2020), con la quale si assicura di aver sensibilizzato gli uffici competenti circa il contenuto dei precedenti esposti inviati da LabUr e relativi alla c.d. “pista ciclabile” in corso di realizzazione sul lungomare di Ostia,

SI PRECISA QUANTO SEGUE

Secondo il Direttore del Municipio Roma X (Nicola DE BERNARDINI) nonché per affermazione del presidente e vicepresidente del Municipio Roma X (Giuliana DI PILLO e Alessandro IEVA), si sta realizzando sul lungomare di Ostia una “pista ciclabile temporanea”, “sperimentale”, il cui riferimento normativo è “l’articolo 3,punto 39 del Codice della Strada” e non “l’articolo 229, comma 3, punto 2 del Decreto Rilancio”, per la quale “i veicoli parcheggiati parallelamente alla ciclabile sono da considerarsi a tutti gli effetti delimitatori di protezione” (!!!)
Diversamente il Gruppo X Mare del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale ha espresso un parere negativo a tale decisione sin dalla data del 5 maggio 2020, come ribadito durante la seduta municipale della Commissione II Mobilità Lavori pubblici e Urbanistica del 27 luglio 2020 da parte di Antonello DI PAOLO, responsabile delle attività delle Sezioni di Polizia Stradale Interna ed Esterna del Gruppo X Mare..
In particolare è stato ribadito dalla Polizia Locale che un progetto di pedonalizzazione
del lungomare (comprensivo di pista ciclabile) è stato presentato al Gruppo X Mare prima il 5 maggio e poi il 12 e che subito si è evidenziato che la realizzazione di aree pedonali e piste ciclabili è solo competenza della Giunta Comunale e non Municipale (art.7 comma 1 del Codice della Strada e punto 3.2 del Regolamento Viario del PGTU di Roma Capitale nonché art.66 del Regolamento del Decentramento Amministrativo di Roma Capitale).

I FATTI

Alla data del 27 luglio, come affermato in Commissione, il Gruppo X Mare non era a conoscenza del nuovo progetto della pista ciclabile redatto dalla Risorse per Roma Spa in variante di quanto inserito, come misura di contenimento per l’emergenza Covid19, all’interno dell’Ordinanza del Sindaco n.107/2020 per la gestione della stagione balneare 2020.
Infatti il Municipio Roma X già il 26 maggio, con delibera di giunta n.9, aveva approvato (pur con parere contrario della Polizia Locale) l’istituzione di un’enorme area pedonale su tutto il lungomare di Ostia, prevedendo al suo interno una pista ciclabile. Tale progetto (se veramente di competenza del Municipio Roma X e di necessaria realizzazione durante l’emergenza sanitaria) non è mai stato realizzato per oltre 2 mesi.

Dopo la Commissione del 27 luglio il direttore del Municipio Roma X, Nicola DE BERNARDINI (firmatario del primo progetto), senza produrre nuovi atti, ha chiesto il 30 luglio al Gruppo X Mare l’emissione di una determinazione dirigenziale per una temporanea istituzione di una nuova disciplina di traffico sul lungomare al fine di dare inizio alla realizzazione di una non meglio precisata “pista ciclabile”.

Integrando il 31 luglio la richiesta con un cronoprogramma e ottenuta la determinazione il 1 agosto, i lavori della pista ciclabile sono iniziati il 4 agosto, con tutte le presunte irregolarità segnalate negli esposti di LabUr (soppressione fermate ATAC comunicate in ritardo, etc.).
Da notare che la determinazione prevedeva solo l’istituzione di un temporaneo divieto di sosta presso le aree interessate dai lavori e la cancellazione della segnaletica orizzontale, come richiesto dal Municipio, ma non costituiva alcuna autorizzazione della realizzanda pista ciclabile. Inoltre, alla data del 4 agosto (inizio lavori) era ancora vigente il progetto del 26 maggio in quanto la variante è stata approvata (persistendo la contestazione della Polizia Locale sulle competenze) solo in data 5 agosto con delibera di giunta n.25 del Municipio Roma X, pubblicata il 6 agosto sull’Albo Pretorio online.

CONSIDERATO

che, a prescindere dalle contestazioni sulla realizzazione della pista ciclabile che LabUr continuerà a documentare, si evince una sostanziale illegittimità dell’iter autorizzativo di questa nuova “pista ciclabile” che, per la sua improvvisazione e per negligenze progettuali, sta generando notevoli disagi alla cittadinanza tutta (deviazione linee ATAC, servizio raccolta AMA, zone carico/scarico merci per le attività commerciali, parcheggi per disabili,
colonnine ricarica auto elettriche, etc.),

SI OSSERVA

che non è più tollerabile che un tema come l’emergenza sanitaria generi situazioni giuridicamente dubbie come l’imposizione non partecipata di una pista ciclabile sul lungomare di Ostia, mettendo a rischio l’incolumità di ciclisti, automobilisti e pedoni.
Seppure la bicicletta sia stata individuata come uno dei veicoli da privilegiare per creare una Rete di Mobilità di Emergenza, andando ad operare azioni mirate per realizzare a basso costo e in breve tempo corridoi di mobilità per decongestionare il traffico motorizzato (cfr. p.es. l’articolo 229 del decreto n.34 del 19 maggio 2020), non è ammesso andare in deroga a tutti i principi di trasparenza e regolarità amministrativa, compromettendo la sicurezza stradale.

In fede,
dr.Ing. Andrea SCHIAVONE

 

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OSTIA, PISTA CICLABILE: ESPOSTO PER VIOLAZIONI

pista ciclabileOGGETTO: ESPOSTO – Pista Ciclabile lungomare di Ostia (RM): presunta violazione dell’Ordinanza del Sindaco n.107/2020, del Codice della Strada, del Codice Penale

Il sottoscritto dr.Ing. Andrea SCHIAVONE, presidente di LabUr  (www.labur.eu) , a tutela di un interesse diffuso, espone quanto segue, ad integrazione dei precedenti esposti già inoltrati.

IL FATTO

Sul lungomare di Ostia si sta realizzando un percorso per la c.d. “mobilità dolce” che non risponde, secondo la normativa vigente, ai requisiti di una “corsia ciclabile” né di una “pista ciclabile“.

SI SEGNALA

  1. presunta violazione dell’Ordinanza del Sindaco n.107 del 28 maggio 2020 che prevedeva sul lungomare una pista ciclabile interna a una nuova isola pedonale, ad oggi mai realizzata, e non su sede stradale e su marciapiedi;
  2. presunta violazione del Codice della Strada per mancanza della linea tratteggiata (valicabile) che dovrebbe delimitare a sinistra la “corsia ciclabile” sulla sede stradale, nel tratto da via Giuliano da Sangallo a Piazza dei Ravennati;
  3. presunta violazione della c.d. fede pubblica documentale (cfr. artt. 476-493bis del codice penale) per formazione di un atto falso, avendo il Municipio Roma X indicato la realizzazione di una “pista ciclabile” invece di una “corsia ciclabile” nell’esecuzione dei lavori e per l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

In particolare si segnala per il punto 3):

  • che il Municipio Roma X con nota prot.77403 del 30.7.2020 (pratica 1997) ha comunicato al Gruppo X Mare di voler procedere alla realizzazione di una “pista ciclabile bidirezionale transitoria sul Lungomare di Ostia, nel tratto compreso tra Via Giuliano da Sangallo e Piazzale Colombo in adiacenza al marciapiede lato mare“;
  • che sempre il Municipio Roma X ha poi trasmesso una successiva nota (prot. 78111 del 31.7.2020) fornendo un cronoprogramma per lo svolgimento dei lavori che prevedeva, per il tratto da via Giuliano da Sangallo a via degli Acilii, le sole giornate del 4 e 5 agosto 2020;
  • cha alle ore 12 della data odierna del 6 agosto 2020 le transenne erano ancora presenti seppure fosse terminata la validità della determinazione dirigenziale n.818 emessa il 1 agosto 2020 dal Gruppo X Mare della Polizia Locale di Roma Capitale, come confermato in data odierna dall’ufficio UTSS del Gruppo X Mare[1] e dall’Ufficio Tecnico del Municipio Roma X[2];
  • che pertanto è stato formato un atto presumibilmente falso da parte del Municipio Roma X, avallato dal presidente e dal vicepresidente del Municipio, perché si riferisce a una “pista ciclabile”. che però presenta (nel primo tratto sopra indicato) tutte le caratteristiche di una “corsia ciclabile”, come da Codice della Strada, neppure questa totalmente rispondente.

Si sottolinea inoltre che il concetto di atto pubblico nel diritto penale comprende anche i documenti formati dal pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio e compilati, con le debite formalità, per uno scopo di diritto pubblico, inerente all’esercizio della propria funzione e del pubblico servizio, tra cui dunque anche gli atti preparatori, gli atti interni d’ufficio e gli atti di corrispondenza tra uffici, come p.es. le note sopra indicate, inoltrate dal Municipio Roma X al Gruppo X mare, senza le quali non sarebbero potuto iniziare i lavori.

CONSIDERATO
che l’opera è in corso di ultimazione, che l’opera non è collaudata, che l’opera (per la presenza ingannevole della segnaletica orizzontale) già viene in maniera impropria utilizzata dai cittadini,

SI CHIEDE
che, prima del certificato di regolare esecuzione dei lavori e dell’ordinanza che regolamenterà la viabilità dall’opera in conformità con il vigente Codice della Strada, si valuti la necessità del fermo dei lavori ed il sequestro dell’area tra via Giuliano da Sangallo e Piazza dei Ravennati per accertare  la responsabilità di eventuali reati penali, amministrativi e contabili in funzione dei punti 1), 2) e 3) sopra citati.

[1] telefonata ore 12:19, nr. 06-67696266

[2] telefonata ore 12:36, nr. 06-69613841

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ESPOSTO, OSTIA: STAGIONE BALNEARE SENZA MISURE ANTICOVID19

Ostia covid19Il direttore Nicola De Bernardini viene incaricato dal sindaco di Roma di predisporre per la stagione balneare un piano di misure anti COVID-19 ma dopo 2 mesi ancora non c’è nulla. Inadeguatezza e impreparazione dell’amministrazione del Municipio Roma X in piena emergenza sanitaria.

Esposto inviato alla Corte dei Conti, alla Procura di Roma, alla Guardia di Finanza, ai Carabinieri, al Ministero della Pubblica Amministrazione, all’ANAC e alla Prefettura di Roma.

******

Roma, 30 luglio 2020
OGGETTO: ESPOSTO – mancata attuazione delle misure di contenimento dell’emergenza COVID-19 previste dal “Piano Strategico Gestione Balneare 2020”, approvato con deliberazione della Giunta del Municipio Roma X n. 9 del 26/05/2020
Il sottoscritto dr.Ing. Andrea SCHIAVONE, in qualità di presidente di LabUr – Laboratorio di Urbanistica (http://www.labur.eu), a tutela di un interesse pubblico, intende sottoporre agli enti e autorità indicati tra i destinatari, quanto di seguito esposto chiedendo un intervento urgente e immediato essendo al momento inattuate le misure di contenimento dettate dall’emergenza COVlD-19 per la stagione balneare del litorale romano.
IL FATTO

L’articolo 9 dell’Ordinanza del Sindaco di Roma per la stagione balneare 2020 indica che le misure di contenimento dell’emergenza COVID-19 sono contenute nel “Piano Strategico Gestione Balneare 2020” , approvato con deliberazione della Giunta del Municipio Roma X n.9 del 26 maggio 2020 . Tale “Piano Strategico Gestione Balneare 2020”, a firma del Direttore del Municipio Roma X, Nicola DE BERNARDINI, è stato pubblicato sull’Albo Pretorio online di Roma Capitale in data 1 giugno 2020 solo dopo un esposto da parte di LabUr, inviato in data 29 maggio 2020.

→ A distanza di 2 mesi nulla di quanto contenuto nel “Piano Strategico Gestione Balneare 2020”, firmato e redatto da Nicola DE BERNARDINI, è stato attuato rispetto alle misure per attenuare o annullare gli effetti negativi dovuti alla pressione enorme della popolazione romana che grava sulla costa.

In particolare:

1. Risulta inesistente la pedonalizzazione del tratto del lungomare che va da via Giuliano da Sangallo fino a Piazzale Cristoforo Colombo, che doveva essere “uno degli aspetti che più caratterizzerà il Piano Strategico” per consentire di “…andare in bici dal porto turistico fino alla Cristoforo Colombo”, pensata per essere utilizzata dai cittadini per tutto l’arco della giornata: “… dalla mattina presto per fare attività sportiva e motoria sino alle sera con altre attività tipo passeggiate, happy hour, ristorazione e, quando e se sarà possibile, attività culturali e di spettacolo”;
2. Risulta inesistente la nuova viabilità, il cui studio ha coinvolto ATAC al fine di dettagliare un piano di variazione delle linee di bus;
3. Risulta inesistente la predisposizione dei parcheggi, due sul lato destro e sinistro nel tratto conclusivo della via Cristoforo Colombo e un terzo presso l’area antistante lo stabilimento balneare Ra.Lo.Ce, lungomare Amerigo Vespucci 40 – 00122 Roma (località Castelfusano);
4. Risulta inesistente la green/sharing mobility in sede protetta.

PREMESSO

– Che il contenzioso ancora in essere tra Nicola DE BERNARDINI e il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale sui 4 punti sopra indicati è prova della grossolanità e superficialità con cui il piano della mobilità e viabilità è stato redatto;
– Che non è stata proposta alcuna alternativa a quanto previsto e mai attuato, mantenendo di fatto tutte le criticità che invece, secondo le premesse dello stesso piano, dovevano essere superate;
– Che, per la mancata attuazione dei 4 punti sopra previsti, si generano quotidianamente assembramenti sulle linee ATAC e critiche situazioni di traffico su tutto il litorale, soprattutto sulla via Litoranea in prossimità dei c.d. ‘Cancelli di Castelporziano’;
– Che non risulta vero che “ATAC, per motivi logistici, ha chiaramente soppresso le fermate sulla parte esterna pedonalizzata ma non le ha traslate nella corsia interna … per motivi di sicurezza dei passeggeri”;
– Che sono stati utilizzati fondi stanziati anche dalla Regione Lazio per redigere i piani della mobilità e della viabilità come p.es. quelli pagati da Roma Capitale alla società Risorse per Roma Spa ,

VISTO

– Che l’emergenza sanitaria verrà prorogata fino al 15 ottobre 2020, oltre la stagione balneare;
– Che molte delle opere previste non potranno essere realizzate (p.es. il parcheggio nell’area antistante il Ra.Lo.Ce., area affidata, sempre da Nicola DE BERNARDINI, alla società AMA Spa per il trasbordo dei rifiuti indifferenziati);
– Che non risulta assorbita la pressione dei fine settimana dei romani non essendo prevista per essi, sul lungomare, un’alternativa alla spiaggia,

CONSIDERATO

a) Che le disposizioni del Governo esigevano un’immediata risposta da parte di Roma Capitale e in particolare del Municipio Roma X;
b) Che si evince una grave impreparazione e inadeguatezza da parte del Municipio Roma X nell’affrontare una situazione già nota al 31 gennaio 2020;
c) Che il Municipio Roma X risulta di fatto inottemperante rispetto a quanto richiesto dall’Ordinanza del Sindaco di Roma,

SI CHIEDE

→ di verificare se la mancata attuazione delle misure di contenimento dell’emergenza COVID-19 previste nella ordinanza sopra citata, che di fatto inficiano la regolarità amministrativa e di legge dell’ordinanza stessa, siano da imputare alla negligenza da parte del Municipio Roma X;
→ di valutare ogni eventuale illecito penale, amministrativo nonché contabile (per il gravissimo danno arrecato all’immagine della Pubblica Amministrazione e per quanto speso per redigere i piani di mobilità/viabilità) conseguente alla mancata attuazione delle misure di contenimento dell’emergenza COVID-19.

Con riserva di integrare il presente esposto e di segnalare eventuali omissioni di atti d’ufficio e di reati contro la Pubblica Amministrazione compiuti in questo grave contesto di emergenza sanitaria.

 

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OSTIA, CONTINUA IL TRASBORDO DEI RIFIUTI SUL LUNGOMARE IN UN’AREA DESTINATA A PARCHEGGIO PER I CITTADINI

trasbordo un lungomare vespucci mariposaIl Municipio Roma X da circa un anno consente il trasbordo di rifiuti urbani non differenziati su un’area ex parcheggio dello stabilimento militare Ra.Lo.Ce. sul lungomare Amerigo Vespucci. L’area è stata concessa con una ‘mail’ dal direttore del Municipio Roma X, Nicola DE BERNARDINI seppure il presidente del Municipio, Giuliana DI PILLO, avesse chiesto con Alessandro IEVA (Assessore all’Ambiente) di attrezzare un’altra area. Oggi la stessa area sempre da parte di DE BERNARDINI risulta inserita come parcheggio per i cittadini per il ‘Piano Strategico Gestione Balneare’, esecutivo dal 26 maggio. Ma l’AMA sta ancora li perchè l’altra area ancora non è attrezzata. Presentato esposto a Roma Capitale, AMA, Regione Lazio, Ministero dell’Ambiente e Carabinieri.

Roma, 4 giugno 2020

OGGETTO:    INTEGRAZIONE PER NUOVE PRESUNTE VIOLAZIONI

Rif. ESPOSTOpresunta violazione del Codice dell’ambiente (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) nelle operazioni di trasbordo di rifiuti solidi urbani indifferenziati presso l’area antistante lo stabilimento balneare Ra.Lo.Ce, lungomare Amerigo Vespucci 40 – 00122 Roma (località Castelfusano)

  • Esposto del 28 novembre 2019 [1]
  • Prima integrazione del 2 dicembre 2019 [2]

Il sottoscritto dr.Ing. Andrea SCHIAVONE, presidente di LabUr – Laboratorio di Urbanistica (http://www.labur.eu) espone, con riferimento al pubblico interesse che riveste per Roma Capitale la raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati, soprattutto oggi in emergenza sanitaria Covid19,  quanto a sua conoscenza chiedendo immediato intervento di verifica e controllo da parte degli Enti e Autorità in intestazione.

 I FATTI

In risposta all’esposto e alla sua prima integrazione in oggetto, con nota prot. 6975 del 29 gennaio 2020 il Dipartimento Tutela Ambientale – Direzione Rifiuti comunicava che l’uso dell’area indicata in oggetto per il trasbordo di rifiuti solidi urbani indifferenziati fosse soltanto temporaneo, considerato l’impegno preso dal Direttore del Municipio Roma X, Nicola DE BERNARDINI, di attrezzare più idonea area.

Alla data odierna, non solo i mezzi operano, in piena emergenza sanitaria COVID19, nella stessa area senza alcuna restrizioni di orario ma addirittura operano su un’altra area adiacente (sterrata), davanti allo stabilimento balneare Mariposa, come documentato dalla foto qui di lato scattata il 1 giugno 2020[3]. L’area prevista per un regolare trasbordo (come appresso meglio specificato) ancora non risulta esser stata attrezzata da parte del Municipio Roma X nella persona del Direttore Nicola DE BERNARDINI.

Inoltre, Roma Capitale ha annunciato il 27 maggio 2020[4] che l’area in oggetto diverrà un parcheggio che consentirà ai cittadini che si recano al mare “…di parcheggiare la propria auto e spostarsi lungo il litorale prendendo la bicicletta o il monopattino elettrico in modalità sharing”.

Tale gestione dell’area risulterebbe dentro il “Piano Strategico Gestione Balneare”  redatto dallo stesso Nicola DE BERNARDINI con il contributo delle società ATAC, AMA e Risorse per Roma (parte integrante della deliberazione di Giunta del Municipio Roma X, n.9 del 26 maggio 2020) mai pubblicato ma esecutivo, per motivi di urgenza, dal 26 maggio.

PREMESSO

  • che restano valide tutte le richieste di verifica riportate nell’esposto e nella sua integrazione in oggetto, ancor più urgenti in questa Fase II delle misure antiCOVID19;
  • che dalla documentazione in possesso del sottoscritto risulta quanto segue:
  1. In data 6 agosto 2019 (prot. CO/126195) il presidente del Municipio Roma X, Giuliana DI PILLO, comunicava all’AMA, al Gabinetto del Sindaco e al Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale quanto segue:

Nella seduta del Consiglio del Municipio Roma X del 25 luglio 2019 è stata approvata la risoluzione numero 57 [5] recante: “Scarichi abusivi via Giovanni Amenduni”, che ad ogni buon fine si allega. Considerato che da sopralluogo effettuato da parte dell’Assessore all’Ambiente del Municipio in data 25 luglio 2019 è emerso che l’area, oggetto di attività di trasbordo, non ha una pavimentazione in grado di impedire la contaminazione del sottosuolo perché sterrata, si è proceduto ad identificare un’altra area che avesse le caratteristiche idonee alle attività necessarie al trasbordo. Si propone, quindi, al fine di dare seguito all’indicazione del Consiglio Municipale, di verificare la possibilità di delocalizzare l’attività di trasbordo da via Giovanni Amenduni a via Enrico Besana

  1. In data 2 settembre 2019 l’Assessore all’Ambiente del Municipio Roma X, Alessandro IEVA, e il presidente, Giuliana DI PILLO, con nota prot. CO/134217, sollecitavano una risposta da parte di AMA sulla possibilità di sostituire l’area di via Giovanni Amenduni con quella di via Enrico Besana
  2. In data 3 settembre 2019 con nota prot. 043809/2019U, l’AMA rispondeva “che la strada indicata potrebbe essere utilizzata previa rimozione dei rifiuti inerti ed ingombranti presenti. Inoltre, vista la ridotta dimensione della larghezza della carreggiata via E.Besana dovrebbe essere interdetta al traffico veicolare per effettuare le operazioni di trasbordo in sicurezza
  3. In data 8 ottobre 2019 con nota prot. CO/150130, IEVA e DI PILLO inviavano a Nicola DE BERNARDINI la richiesta di procedere a quanto richiesto da parte di AMA, autorizzandolo, in maniera temporanea, a concedere ad AMA l’area in oggetto.
  4. In data 31 ottobre 2019 Nicola DE NERNARDINI, tramite semplice mail ordinaria, concedeva temporaneamente ad AMA l’area in oggetto, definita come “area di parcheggio ex Esercito compresa tra via Litoranea e via Amerigo Vespucci con accesso esclusivo da via Litoranea per le attività di trasbordo delle utenze non domestiche nelle more dei lavori di sistemazione previsti in via Besana” (in conoscenza, IEVA).

SI CHIEDE CON URGENZA DI VERIFICARE

  1. Perché l’area di via Besana non sia mai stata attrezzata come previsto e concordato con AMA, a prescindere dal “Piano Strategico Gestione Balneare”, risultando anomale e non pubblica l’autorizzazione rilasciata da Nicola DE BERNARDINI in deroga alla risoluzione del Consiglio del Municipio Roma X
  2. Perché oggi viene anche usata l’area sterrata davanti allo stabilimento balneare Mariposa
  3. Perché la ‘temporaneità prolungata’ dell’area in oggetto non sia mai stata contestata da parte di IEVA e DI PILLO
  4. Come mai Roma Capitale non ha ancora attrezzato, in piena stagione balneare, l’area in oggetto destinata a parcheggio per i cittadini come definito nel “Piano Strategico Gestione Balneare” esecutivo dal 26 maggio 2019

nonché di verificare la regolarità amministrativa, ambientale e urbanistica dell’area in questione con riserva di interessare le procure penali e contabili competenti.

[1] http://www.labur.eu/public/blog/2019/11/29/ostia-ama-esposto-per-trasbordo-rifiuti-in-parco-pubblico/

[2] http://www.labur.eu/public/blog/2019/12/02/integrazione-esposto-per-trasbordo-rifiuti-in-parco-pubblico-ostia-ama/

[3] foto estrapolata da un filmato in possesso del sottoscritto

[4] https://www.comune.roma.it/web/it/notizia/piano-spiagge-estate-2020-a-roma-arriva-unapp-per-gestire-gli-ingressi.page

[5] https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=Q01S&par2=NDA4OA==

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OSTIA, PUBBLICA FRUIZIONE DELL’ARENILE (PUA): ESPOSTO PER VIOLAZIONE DELIBERA ANAC E SENTENZA CORTE DEI CONTI

IMG_20200403_173652In data 2 Aprile 2020, LabUr- Laboratorio di Urbanistica ha presentato un esposto all’ANAC, alla Corte dei Conti, alla Guardia di Finanza, all’Agenzia del Demanio e alla Regione Lazio avente come oggetto “Spiagge libere: difformità tra il Piano di Utilizzazione degli Arenili di Roma Capitale e la Delibera ANAC n°1086/2016 e la sentenze n° 529/19 della Corte dei Conti (Lazio). Presunto danno erariale per inadeguato supporto tecnico-amministrativo della società Risorse per Roma Spa”. In particolare viene chiesto di fare luce su profili di irregolarità e illegittimità contenute nella attuale proposta in corso di adozione da parte di Roma Capitale del regolamento che disciplinerà le concessioni demaniali marittime e l’arenile di pubblica fruizione del litorale romano, chiamato appunto PUA-Piano di Utilizzazione degli Arenili. Ricordiamo che a seguito dell’esposto inviato da LabUr-Laboratorio di Urbanistica in data 10 novembre 2015, relativo all’affidamento dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere del litorale di Roma Capitale nel Municipio Roma X, è intervenuta l’ANAC con delibera n°1086/2016 e la Corte dei Conti con sentenza n° 529/2019, la prima peraltro recepita il 9 giugno 2017 dalla Commissione Straordinaria del Municipio X di Roma Capitale che ha annullato in autotutela l’affidamento in questione con determinazione dirigenziale n° 1248. Nonostante dunque i due dispositivi citati, le stesse irregolarità già emerse nel 2016 sembrano comparire anche nella proposta di PUA redatta da Roma Capitale, di cui è in corso l’iter di adozione presso l’Assemblea Capitolina. Roma Capitale ha proceduto in questi mesi a condurre con poca diligenza (dovuta per la tutela dell’interesse pubblico) l’iter amministrativo per l’adozione della proposta PUA con conseguente presunta perdita di denaro ai danni della propria amministrazione avendo riconosciuto a Risorse per Roma (da dicembre 2015 a giugno 2018), la quota parte dei 2.265.000 euro previsti per condurre una istruttoria circa gli aspetti tecnico-amministrativi necessari per la redazione della proposta PUA. Nell’attuale proposta PUA, sbandierata addirittura con un ‘tour’ in diretta video in piena emergenza CoVID-19, emerge anche un volontario mancato conseguimento di incrementi patrimoniali dovuto all’introduzione della c.d. ‘passeggiata lineare’, che non aggiunge nulla alla pubblica fruizione del Litorale romano ma che invece sottrae una notevole parte dell’arenile soggetto a una tipologia di concessione del tipo ‘stabilimento balneare’, in violazione dell’art.37 del Codice della Navigazione e cioè del principio della proficua utilizzazione del bene demaniale. Emerge inoltre una condotta “contra ius” che si riscontra anche nella mancata diligenza adottata da parte di Roma Capitale durante le sedute delle singole Commissioni Capitoline e Municipali chiamate ad esprimere un proprio parere sulla proposta PUA. Analoga osservazione per il ruolo che ha rivestito e riveste un dirigente amministrativo, la cui condotta, per quanto deliberato dall’ANAC e sentenziato dalla Corte dei Conti, si è palesata inerte in riferimento a norme e principi giuridici generali di grado maggiore. Infine, nell’esposto si evidenziano nel PUA tre gravi difformità in riferimento alla totale differenza che esiste tra una concessione di beni demaniali e una convenzione per l’affidamento in gestione dei servizi connessi alla balneazione su arenile di pubblica fruizione. In particolare, per quanto concerne i servizi di spiaggia, questi restano vincolati a una concessione demaniale. Le spiagge libere con o senza servizi risultano essere totalmente comprese nella concessione demaniale di ambito, con la conseguenza di ampliare a dismisura quanto già previsto dal Regolamento regionale che comunque erroneamente considerava in regime concessorio solo la parte dell’arenile riservata al punto ristoro di una ‘spiaggia libera con servizi’ (nel rapporto del 10% con l’area in convenzione per i servizi) e che non considerava affatto alcun regime concessorio per le ‘spiagge libere’. Inoltre, risulta arbitraria l’introduzione della ‘passeggiata lineare’ senza considerare il principio della proficua utilizzazione del bene demaniale, perché va considerato che il concessionario del singolo ambito (che ha un fronte mare di almeno 1 km), ha in convenzione i servizi sulle aree della ‘passeggiata lineare’ (area di pubblica fruizione). In particolare, il concessionario deve garantire un unico servizio sulla ‘passeggiata lineare’ cioè quello della pulizia dell’arenile, essendo gli altri servizi già comunque predisposti per le aree in concessione retrostanti. Considerando in ogni ambito una profondità media dell’arenile tra i 20 e gli 80 metri, si tratta di ‘pulire’, in ogni ambito, una superficie di arenile tra i 5.000 e i 20.000 metri quadri. Per altro tale area viene solo vincolata a un regime concessorio (quello di ambito) e destinata a una pubblica fruizione equiparabile alla funzione già svolta dalla fascia di rispetto costituita dai 5 metri dalla battigia. Considerando allora che la fruizione di tale area si limita alla ‘passeggiata e alla breve sosta’, da sempre comunque consentite su ogni arenile in concessione, si conclude che tale arbitraria imposizione da parte di Roma Capitale (in contrasto con lo stesso Regolamento regionale) rappresenta una sostanziale violazione dell’art.37 del Codice della Navigazione così come ampiamente rilevato dal sentenza n.529/2019 della Corte dei Conti nell’affermare la necessità del principio della proficua utilizzazione del bene demaniale. Ricordiamo che proprio all’apertura dell’anno giudiziario della Corte dei Conti, tenutasi il 13 febbraio scorso, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del Presidente della Corte, Angelo Buscema, del Procuratore Generale della Corte dei Conti, Alberto Avoli, si è citata l’istruttoria sulle spiagge libere, tra i successi di collaborazione tra Istituzioni e cittadini “vera ricchezza di questo paese, portatori di un bagaglio di laboriosità, creatività ed onestà”.

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FIUME TEVERE, PS5: ESPOSTO PER VERIFICA VALIDITA’ E PRESUNTO DANNO ERARIALE

ps5 argini carta suoloEsposto inviato all’ANAC, alla Procura della Corte dei Conti, alla Guardia di Finanza, al Comune di Roma, alla Regione Lazio, all’Agenzia del Demanio, all’ANAS e a Risorse per Roma per la verifica della validità del PS5 (Piano di bacino del fiume Tevere, V Stralcio) in area urbana a tutela della pubblica e privata incolumità e verifica  del presunto danno erariale da esso indotto in fase di attuazione.

MOTIVI

Si intende richiamare l’attenzione sul Piano di bacino del fiume Tevere, V stralcio (PS5) e delle sue Norme Tecniche di Attuazione (NTA) nel tratto compreso del fiume Tevere in sponda destra e sinistra, a monte e a valle dell’attuale Ponte della Scafa, in prossimità della foce del fiume Tevere, per i seguenti tre motivi: 

  1. assenza di continuità arginale e conseguente pericolo per la pubblica e privata incolumità 
  1. presunto danno erariale indotto dall’applicazione delle NTA del PS5 che non hanno tenuto conto della discontinuità delle aree golenali inserendo forte limitazione al principio di reddittività dei beni demaniali, con speciale riferimento al mancato o parziale rilascio delle concessioni fluviali 
  1. presunto danno erariale per la mancata manutenzione ed adeguamento degli esistenti rilevati arginali classificati come opere idrauliche di II categoria,

In sostanza, la pianificazione del PS5 risulta ancora oggi non attuata ed errata perché basata sul falso presupposto di continuità arginale (e di conseguenza, delle aree golenali), fattore che, nell’applicazione delle NTA, ha compromesso dal 2007 la reddittività del bene demaniale collegata alle concessioni fluviali.

IL FATTO

L’Autorità di Bacino del fiume Tevere (ABT), estensore del PS5, ha ritenuto da sempre fondamentale la ricerca del miglior assetto idraulico possibile del tronco urbano del fiume Tevere in relazione all’utilizzo attuale e futuro delle aree golenali, in relazione a quanto previsto dal vigente quadro normativo

  1. REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 Che approva e contiene il testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie. (004U0523) (GU Serie Generale n.234 del 07-10-1904) (Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/1904)
    https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1904/10/07/004U0523/sg
  1. LEGGE 20 febbraio 1956, n. 71
    Classifica nella seconda categoria delle opere idrauliche del fiume Tevere, in estensione delle classifiche già disposte. (GU n.54 del 5-3-1956 ) (Entrata in vigore del provvedimento: 20/03/1956)
    https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-02-20;71@originale

In data 19 ottobre 2019 sul sito della Regione Lazio, è stata pubblicata una interrogazione a risposta immediata[1], dal seguente contenuto[2]

  • In prossimità della stagione autunnale/invernale e dell’annoso problema delle piene del fiume Tevere, con conseguente messa in sicurezza della popolazione soprattutto nel tratto compreso tra il Raccordo Anulare e la foce del fiume Tevere, è doveroso chiedersi se gli attuali argini del fiume, sia in sponda destra che in sinistra idraulica, siano realmente funzionali alla difesa del territorio

L’interrogazione ha dunque posto la seguente domanda (essendo la Regione Lazio l’ente competente alla gestione del demanio idrico e delle sue pertinenze, compresi gli argini)

  • “sapere dove e se la Regione Lazio conserva la documentazione di realizzazione, collaudo e manutenzione delle arginature del fiume Tevere, in sponda destra e in sinistra idraulica, dal Raccordo Anulare fino alla foce, al fine di meglio definire una corretta programmazione e un adeguato finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico”

A tale interrogazione rispondeva in data 2 dicembre 2019[3], leggendo il documento consegnatole dagli uffici dell’Assessore Mauro ALESSANDRI (Lavori Pubblici e Difesa del Territorio), l’Assessore Alessandra SARTORE (Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio) senza riuscire a fornire alcuna indicazione circa il quesito della interrogazione, in sostanza concludendo

  • che sono in corso finanziamenti per la messa in sicurezza degli argini, ritenuti non ‘adeguati’ dall’ABT
  • che la Regione Lazio non ha realizzato alcun tratto arginale dal 1998, anno di trasferimento delle competenze del demanio idrico dallo Stato alle Regioni
  • che forse la Regione Lazio ha operato qualche manutenzione (comunque, non ‘documentata’)
  • che, tra gli altri, era mancante il rilevato arginale presso la foce del Tevere in sponda destra

Nello stesso giorno, dagli atti[4] della presentazione del PS5 tenutasi dall’ABT e dal Comune di Roma in data 02 dicembre 2019 alle ore 9:30, a Roma, presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio[5], risultava (intervento dell’Ing. Carlo FERRANTI[6], Dirigente ABDAC[7], “Inquadramento generale del PS5, gli interventi di manutenzione e prevenzione del rischio idraulico”) la seguente necessità: Dopo le norme: assicurarne il rispetto con controllo efficace sulle aree golenali

Poiché è palese (perché a tutti noto e comunque emerso dagli atti citati) che dalla approvazione del PS5 (2009) nulla, dopo 11 anni, è stato fatto per la messa in sicurezza degli argini e per la puntuale verifica della loro esistenza ed effettiva funzionalità (non possono chiamarsi argini semplici rilevati, male mantenuti e non collaudati, addirittura classificati come opere idrauliche di II categoria) può dirsi dubbia la continuità golenale asserita dal PS5 e, di conseguenza, non applicabile l’attuazione delle restrittive disposizioni sulle ‘presunte’ aree golenali con conseguente danno erariale.

Si nota infine che nella presentazione del 2 dicembre 2019 sono state segnalate da parte dell’ABT mancate opere di manutenzione dei corpi arginali del Tevere per un importo di circa 50 milioni di euro, elemento da solo sufficiente ad inficiare ogni possibile progetto di continuità golenale alla base del PS5.

PREMESSO

  • che il compito principale dell’Autorità di Bacino (ABT) è la redazione del piano di bacino, che può essere elaborato per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali
  • che il piano di bacino, qualificato come piano territoriale di settore, assume la valenza di Piano sovraordinato ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisico-ambientali del bacino idrografico interessato
  • che le norme tecniche di attuazione (NTA) del PS5 esprimono il complesso delle prescrizioni dirette, degli indirizzi e delle misure di conoscenza messe in gioco dal Piano e che sono completate da allegati che ne definiscono gli aspetti più strettamente tecnici a cui, in taluni casi,  le norme stesse rimandano
  • che in particolare, il Piano di bacino del fiume Tevere, V stralcio (PS5)[8] per il tratto metropolitano da Castel Giubileo alla foce, pone particolare attenzione alle condizioni ed alle iniziative che garantiscono la sostenibilità ambientale a quel complesso di esigenze di sviluppo e di fruizione del territorio, sia urbano che extraurbano
  • che uno degli elementi territoriali oggetto del PS5 è il “corridoio”, il cui elemento centrale è l’alveo, con le sue “pertinenze idrauliche”, in una accezione più ampia di quanto sia desumibile dall’applicazione del R.D. n.523/1904
  • che in tal senso, un’attenzione particolare è stata rivolta dall’ABT alla questione delle aree golenali e soprattutto alla loro disciplina giuridico-amministrativa,

CONSIDERATO

  • che l’unico aggiornamento del PS5 è stato effettuato a seguito della convenzione con Roma Capitale in data 27 giugno 2014 ed adottato con delibera n. 131 del 22 dicembre 2014 del Comitato Istituzionale dell’ABT
  • che in data 20 gennaio 2016, il Comitato Tecnico dell’ABT ha introdotto e approvato due ulteriori elementi:
  • la mappatura del rischio idraulico del reticolo idrografico secondario;
  • le nuove NTA per l’invarianza idraulica e l’impermeabilizzazione del suolo.
  • che l’approvazione del “Progetto di aggiornamento – Piano di bacino del fiume Tevere – Piano Stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce – PS5” è avvenuta con D.P.C.M. del 19 giugno 2019 (G.U. n. 194 del 20 agosto 2019) e che pertanto tale aggiornamento non ha interessato le aree golenali
  • che tutto quanto in questa premessa, è stato ribadito dall’ABT in data 02 dicembre 2019 alle ore 9:30, a Roma, presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio in una presentazione congiunta con Roma Capitale del PS5.

PRESO ATTO

  1.  della errata indicazione delle aree golenali nel PS5

All’interno delle NTA del PS5 ha particolare importanza l’allegato E[9], “Documento di indirizzo per l’attività di navigazione ed il rilascio di concessioni di specchi acquei ed aree golenali demaniali nel tratto del Tevere da Castel Giubileo alla foce“, a sua volta suddiviso in due parti:

  1. Parte 1: Norme tecniche inerenti l’attività di navigazione ed il rilascio di concessioni di specchi acquei ed aree golenali demaniali da Castel Giubileo alla foce
  2. Parte 2 : Indirizzi di carattere procedurale

Infine, per quanto riguarda l’area golenale in questione, ha particolare rilevanza all’interno della Parte 1, il Sub-Allegato 3, “Linee guida per l’assetto delle aree golenali del Tevere da Castel Giubileo alla foce”. Nella sua Relazione[10], già si evince un falso presupposto dal quale risulta compromessa l’analisi ricognitiva svolta sulle aree golenali (cfr. pag. 9 della Relazione)

  • Poiché il tratto del corso del Tevere considerato è tutto racchiuso tra argini la fascia golenale è continua salvo che nel tratto di attraversamento della città storica, dove manca i quanto i muraglioni e le banchine delimitano direttamente lo specchio d’acqua, e il breve tratto di territorio in riva sinistra, in corrispondenza di Monte Cugno, dove la delimitazione della golena è data dal rilievo naturale del terreno.

E’ a tutti noto infatti (ancora alla data odierna) che ‘il tratto del corso del Tevere considerato’ (da Castel Giubileo alla foce) è sprovvisto di argini per circa 150 metri in prossimità di entrambe le spalle dell’attuale Ponte della Scafa nonché nel tratto dall’impianto idrovore Comune/Acea sulla via Tancredi Chiaraluce (in prossimità di via Acqua Rossa) fino alla foce del Tevere (oltre 3 km di assenza di arginatura).

Non esiste dunque una fascia golenale continua nell’area in questione.

Ciò consente di rilevare che in fase di acquisizione (novembre 2006 – gennaio 2007) della configurazione fisica delle golene e del loro utilizzo non è stata applicata la dovuta diligenza. Tale negligenza neppure è stata sopperita dall’ABT nei successivi 13 anni mancando (ancora ad oggi) il necessario aggiornamento.
Il quadro conoscitivo e valutativo che emerge da tale Relazione altera dunque i principali problemi che caratterizzano le aree golenali e che dovrebbero definire, oltre le situazioni di criticità e rischio, anche i valori presenti e/o potenziali di esse garantendo la redditività del bene demaniale a garanzia di un interesse pubblico.
Nell’insieme del lavoro riportato nella Relazione sono stati prodotti 5 elaborati più approfondimenti specifici relativi, per quanto di interesse, alle attrezzature sportive e ricreative presenti nelle golene e al quadro dei progetti comunali che interessano o sono limitrofi alle aree golenali.

Nelle “carte dell’uso del suolo” facenti parte dell’allegato E e riportate anche nella relazione (cfr pagg. 12[11] e 14[12] della Relazione) si evincono gli errori sopra citati, riportati in figura [OMISSIS]:

  •  del censimento delle aree golenali negli anni 2004-2006   

Per conto dell’ABT, nel 2004 la VAMS Ingegneria S.r.l. (Via A. Gramsci 34, 00197 Roma) ha elaborato lo studio sulle concessioni fluviali rilasciate realizzando un vero e proprio censimento delle attività presenti nelle aree golenali, comprensivo delle richieste di nuove concessioni.

Per le nuove concessioni è stato redatto un quadro sintetico al 2006 (parziale, in quanto nel frattempo erano pervenute alla Regione Lazio altre nuove richieste che l’ABT non ha mai valutato e quindi schedato), tutto riportato nella già citata Relazione.

Il dettaglio delle “domande di concessione di aree demaniali golenali e/o specchi acquei” è stato invece riportato alle pagg. 34 e 35 della Relazione.

Tutte le concessioni compaiono nella localizzazione sulla relativa tavola[13] d’analisi riferita alla “tipologia e localizzazione delle concessioni“, considerando sia le concessioni esistenti rilevate dalla VAMS (2004) sia quelle che avevano una richiesta di concessione in itinere (presso l’ABT, 2006).

  •  delle vicende del progetto del nuovo Ponte della Scafa e del ruolo dell’ABT
  • L’approvazione del progetto

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2006, pubblicato sulla G.U. n.184 del 9 agosto 2006, veniva dichiarato lo stato di emergenza per la situazione determinatasi nel settore del traffico e della mobilità della città di Roma. Successivamente,  con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 settembre 2006, pubblicata sulla G.U. n.228 del 30 settembre 2006, veniva nominato Commissario Delegato il Sindaco di Roma per l’attuazione degli interventi previsti, tra cui il nuovo Ponte della Scafa in sostituzione dell’attuale.

Di fondamentale importanza risulta un documento prodotto in una successiva Conferenza dei servizi da parte delI’ARDIS (Regione Lazio, Agenzia Regionale Difesa del Suolo)[14] da cui si viene a conoscenza di quanto segue.

Già prima del DPCM del 2006, in data 13 dicembre 2002, era stato sottoscritto, tra il Comune di Roma e la Regione Lazio, un protocollo d’intesa per l’adeguamento del Ponte della Scafa. Sempre prima del DPCM del 2006, in data 13 ottobre 2005, era stata convocata dal Comune di Roma una Conferenza di Servizi sul progetto preliminare del Ponte della Scafa per raccogliere i pareri delle Amministrazioni interessate; nell’ambito di tale Conferenza I’ARDIS (Regione Lazio, Agenzia Regionale Difesa del Suolo), con nota n. 7208 del 12 ottobre 2005, aveva espresso un parere idraulico su detto progetto preliminare vincolandolo al rispetto di alcune prescrizioni tecniche.

In particolare si prescriveva che le aree golenali e gli argini non dovevano essere interessate dagli appoggi del ponte e risultare libere da ogni ingombro. Pertanto in data 12.04.2006, al fine di addivenire alla definizione progettuale del ponte, fu sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra il Comune di Roma, la Regione Lazio più altre Amministrazioni nel quale venivano recepite in toto le prescrizioni dell’ARDIS circa il posizionamento degli appoggi del ponte che non dovevano ricadere nell’area golenale nè interferire con le strutture arginali.

Dopo il DPCM del 2006, in data 15.11.2007 è stata convocata dal Comune di Roma una Conferenza di Servizi sul progetto definitivo del ponte, nel corso della quale si è rilevata una palese difformità del posizionamento degli appoggi rispetto alle precedenti prescrizioni, in quanto gli stessi venivano a ricadere all’interno dell’area golenale interagendo con i rilevati arginali. Tale circostanza veniva giustificata dal progettista dell’opera in quanto “non era stato possibile un diverso posizionamento degli appoggi in relazione ai condizionamenti legati all’asse viario ed alla necessità di contenere, per evidenti ragioni statiche, la luce dell’opera“.

Così, in data 27.12.2007, il Comune di Roma presentava una soluzione che prevedeva, per la sponda sinistra, l’appoggio inglobato in un nuovo terrapieno arginale tutto da realizzare e in sponda destra l’appoggio inglobato nel terrapieno che costituisce la spalla del vecchio ponte della Scafa.

Con tale soluzione tecnica (appoggi del ponte sugli argini) veniva approvato il progetto definitivo con Ordinanza del Sindaco di Roma n.186 in data 18 giugno 2009.

Tali nuovo arginature, alla data odierna, ancora non sono state realizzate.

  • Il ruolo dell’ABT

L’ABT ha espresso parere favorevole al progetto del nuovo Ponte della Scafa con prot. n.1630 del 19 maggio 2009[15], con il PS5 già approvato. L’ABT era dunque a conoscenza, avendo preso visione del progetto definitivo,

  1. che si era in presenza di una mancanza di arginatura del Tevere in prossimità delle spalle dell’attuale Ponte della Scafa, a differenza di quanto sostenuto a pag. 9 della Relazione, come sopra riportato e di quanto riportato alla lettera a) del parere citato[16];
  2. che i nuovi appoggi dell’argine saranno realizzati e inglobati nelle nuove arginature in completa violazione dell’art. 96, lettera f, del regio decreto n. 523/1904 e s.m.i. (per ultimo ribadito dalla sentenza Cons. Stato, Sez. VI, 29 novembre 2019, n. 8184) con il quale si dispone il vincolo di inedificabilità assoluta sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, compresi gli argini, come anche recitato dal comma 2 dell’art. 22 delle NTA del PS5[17];
  3. che l’attuale Ponte della Scafa verrà demolito, eliminando la sua pila centrale nell’alveo del fiume Tevere (per consentire piena navigazione fluviale), rendendo pertanto priva di ogni efficacia la disposizione inserita nel “Sub-allegato n.2 della Parte 1) dell’Allegato E delle NTA del PS5”, dove è prevista una distanza di interdizione al rilascio di concessioni di occupazione di specchi acquei pari a 50 metri a monte e a valle del vecchio Ponte della Scafa.

VISTO

  • che la situazione degli argini del fiume Tevere (nel tratto compreso tra il Raccordo Anulare e la foce del fiume Tevere) emerge in tutta la sua gravità dalla risposta della Regione Lazio all’interrogazione del 15 ottobre 2019
  • che essendo gli argini privi di documentazione ed essendo essi mancanti in più punti è falso affermare da parte dell’ABT la continuità della fascia golenale del fiume Tevere, fondamento di tutto il PS5
  • che senza la continuità della fascia golenale decade ogni forma di prescrizione imposta dalle NTA del PS5 alle concessioni fluviali
  • che grave è stato il comportamento dell’ABT che nello stesso periodo (2009) ha espresso un parere favorevole per un’opera come il nuovo Ponte della Scafa non tenendo in considerazione le norme dall’ABT stessa dettate nel PS5 appena approvato (2009)
  • che nella ricerca da parte dell’ABT del miglior assetto idraulico possibile del tronco urbano in relazione all’utilizzo attuale e futuro delle golene e degli specchi d’acqua, si sarebbe dovuto procedere secondo un percorso progressivo di affinamento, del tutto assente negli ultimi 11 anni soprattutto nell’area della foce del Tevere
  • che dunque è mancata una diligente componente ricognitiva e una copianificazione tra gli enti in grado di assicurare il corretto e imparziale esercizio dell’attività amministrativa, garantendo la redditività delle concessioni fluviali in essere e in itinere,

SI CHIEDE

di verificare la validità del PS5 nel tratto compreso del fiume Tevere in sponda destra e sinistra a monte e a valle dell’attuale Ponte della Scafa per assenza di continuità della fascia golenale con conseguente danno erariale collegato alla mancata redditività del bene demaniale.

 

[1] http://atticrl.regione.lazio.it/interrogazioniImmediate_dettaglio.aspx?id=253

[2] http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniImmediate/TESTI_INTERROGAZIONI/253.pdf

[3] http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniImmediate/TESTI_RISPOSTE/253.pdf e http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_lavori_aula_resoconti2/XI_seduta_n_045_2_del_02_12_19.pdf

[4] http://www.autoritadistrettoac.it/atti-del-convegno-ps5

[5] http://www.autoritadistrettoac.it/eventi/presentazione-del-ps5-piano-la-difesa-dal-rischio-idrogeologico

[6] L’Ing. CARLO FERRANTI è stato dirigente dell’Ufficio Piani e Programmi dell’ABT dal 1 gennaio 1991 fino al trasferimento in ABDAC dove ricopre analoga posizione. E’ stato redattore del PS5.

[7] ABDAC, Autorità di bacino distrettuale dell’ Appennino Centrale (legge n. 221 del 28 dicembre 2015: art. 51, comma 5, lettera d) viene stabilita l’attuale superficie totale del distretto, pari a Kmq. 42.506) che ha incluso l’ABT

[8] Approvato con D.P.C.M. del 3 marzo 2009 (G.U. n. 114 del 19 maggio 2009)

[9] http://www.abtevere.it/node/127

[10] http://www.abtevere.it/sites/default/files/datisito/allegato_e_nta_sub_allegato_3_relazione_ps5.pdf

[11] http://www.abtevere.it/sites/default/files/datisito/allegato_e_nta_legenda_carta_uso_suolo_ps5.pdf

[12] http://www.abtevere.it/sites/default/files/datisito/tavola_1a_uso_suolo_ps5.pdf

[13] http://www.abtevere.it/sites/default/files/datisito/tavola_2a_concessioni_ps5.pdf

[14] ALLEGATO 1

[15] ALLEGATO 2

[16] “a) dovrà essere ripristinato, a seguito di apposite verifiche di campagna, lo stato dei corpi di difesa arginale esistenti posti nei tratti limitrofi al nuovo ed al vecchio  Ponte della Scafa”

[17] “2. Ai sensi dell’art. 2 del R.D. 25 luglio 1904 n. 523 in tali aree qualsiasi intervento è soggetto alla disciplina di cui agli articoli 57, 96, 97, 98 del R. D. 25 luglio 1904, n. 523; in particolare per gli interventi di cui agli articoli 57, 97, 98 è richiesta l’autorizzazione speciale dell’Autorità idraulica regionale, mentre vige divieto assoluto per gli interventi di cui all’art. 96” (cfr. http://www.abtevere.it/sites/default/files/datisito/Nta.pdf)

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PONTE DELLA SCAFA: ESPOSTO PER PRESUNTO DANNO ERARIALE PER ERRATO ESPROPRIO

ponte della scafa particelle anasEsposto inviato all’Agenzia del Demanio, all’ANAC, alla Procura della Corte dei Conti, alla Guardia di Finanza, all’ANAS (ente proprietario), alla Regione Lazio (ente finanziatore) e al Comune di Roma (ente appaltante) a seguito di accertamenti effettuati sulla regolarità amministrativa degli espropri effettuati.

 

PREMESSA

 Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2006, pubblicato sulla G.U. n.184 del 9 agosto 2006, veniva dichiarato (ai sensi della Legge 24 febbraio 1922, n.225) lo stato di emergenza per la situazione determinatasi nel settore del traffico e della mobilità della città di Roma.

Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 settembre 2006, pubblicata sulla G.U. n.228 del 30 settembre 2006, veniva nominato Commissario Delegato il Sindaco di Roma per l’attuazione degli interventi previsti, tra cui il Ponte della Scafa

Con Ordinanza del Sindaco di Roma n.186 in data 18 giugno 2009, veniva approvato il progetto definitivo del “Nuovo Ponte della Scafa e della relativa viabilità di collegamento“, appartenente alla attuale SS296 (via della Scafa[1]). 

  • Attività di esproprio

Il Comune di Roma ha incaricato la società Risorse per Roma Spa di effettuare i sopralluoghi e redigere i verbali di consistenza presso gli immobili interessati dal procedimento di esproprio (due determinazioni dirigenziali del Dipartimento IX, IV U.O.): n.1039 del 30 luglio 2007 e n.1198 del 14 settembre 2007.

  • Inquadramento catastale delle particelle interessate dal presente esposto

Si nota che il sedime stradale della SS296 (via della Scafa) non è mai stato distinto con ulteriore frazionamento delle particelle indicate ma in esse compreso a delimitarle.

  • Decreti di esproprio

Sono intervenuti due decreti di esproprio che riguardano le particelle sopra elencate. Entrambi ne indicano la proprietà ANAS Spa. 

  1. Decreto di esproprio n.4 del 26 aprile 2011 (ex art.22 DPR 327/2001)

Roma Capitale – DPAU, Direzione Edilizia U.O.Espropri: prot.n. QI/32336 del 23 aprile 2011
pos. pratica 31/2007 (fasc. 66/2007)
Dirigente (firma): Dr. Giuseppe VOCE
“Realizzazione Nuovo Ponte della Scafa e relativa viabilità di collegamento (OPCM 3543/2006, C2.1-05 lato Roma)”
DITTA 2
Proprietari effettivi: ANAS Spa c.f.80208450587
Foglio 1079, particella 464 di mq 11860
Foglio 1079, particella 465 di mq 1080
Indennità di esproprio (area non edificabile): 50.796,50 euro 

  1. Decreto di esproprio n.6 del 23 giugno 2014 (ex art.22 DPR 327/2001)

(per ripetizione del decreto di esproprio n.22 del 3 ottobre 2011, invalidato per mancata esecuzione immissione in possesso)
Roma Capitale – DPAU, Direzione Edilizia U.O.Espropri: prot.n. QI/96093 del 23 giugno 2014
pos. pratica 3/2014 (fasc. 4/2014)
Dirigente: Arch. Cinzia ESPOSITO
“Realizzazione Nuovo Ponte della Scafa e relativa viabilità di collegamento
(OPCM 3543/2006, C2.1-05 lato Roma)”
DITTA 1
Proprietari effettivi: ANAS Spa c.f.80208450587
Foglio 1079, particella 2854 di mq 5610
Indennità di esproprio (area non edificabile): 37.867,50 euro

IL FATTO

In data 3 marzo 2009, nell’apposito verbale di consistenza (ALLEGATO 1) relativo al foglio 1079 particelle 463, 464, 465 redatto dal tecnico incaricato da Risorse per Roma Spa (Danilo PANICONI) e in presenza di due funzionari ANAS Spa (Loredana DEL BEN e Alessandra ARATI), veniva annotato quanto segue: “l’ANAS fa presente che con verbale del 12 ottobre 2001 la strada è stata consegnata alla Regione Lazio e richiede la regolarizzazione della notifica alla Regione Lazio nonché segnala che trattasi di demanio regionale

Ciò non risulta mai esser stato eseguito prima dell’Ordinanza del Sindaco di Roma n.186 in data 18 giugno 2009 con la quale veniva approvato il progetto definitivo del “Nuovo Ponte della Scafa e della relativa viabilità di collegamento” inserendo nel piano particellare le stesse ditte proprietarie dei terreni da espropriare che risultavano già prima dell’attività svolta da Risorse per Roma Spa. Neppure risultano esser state apportate rettifiche nelle fasi di esproprio del 2011 e del 2014.

CONSIDERATO

  • che l’affermazione dei due funzionari dell’ANAS Spa risulta confermata dai seguenti fatti
  1. La SS296 (via della Scafa, che comprende l’attuale ponte della Scafa e le 3 particelle in oggetto) è stata istituita con D.M. del 20 luglio 1960 (G.U. n.238 del 28 settembre 1960)
  2. Con DPCM del 21 febbraio 2000 (G.U. n.136 del 13 giugno 2000) la SS296 è stata trasferita al demanio della Regione Lazio, già appartenente al demanio statale a norma dell’art. 822 del codice civile, ma non compresa nella rete autostradale e stradale dichiarata di interesse nazionale con il decreto legislativo n. 461 del 29 ottobre 1999
  3. Con DGR n.543 del 10 aprile 2001 la Regione Lazio, ai sensi dell’art. 208 della legge regionale n.14 del 6 agosto 1999, ha individuato la rete viaria regionale tra quelle trasferite dallo Stato con DPCM 21 febbraio 2000, dimenticando di inserire in elenco la SS296, diventata comunque SR296
  4. Con verbale di consegna in data 12 ottobre 2001 l’Agenzia del Demanio (filiale di Roma) ha consegnato la ex SS296 alla Regione Lazio
  5. Con DGR n.421 del 16 settembre 2011 la Regione Lazio prendeva atto dell’errore indicato al punto 3 qui sopra e, sostenendo che la suddetta D.G.R. n. 543/2001 “non risulta essere stata pubblicata sul BUR Lazio”, introduceva la ex-SS296 (SR296) tra la rete viaria regionale
  • che nell’aggiornamento dell’inventario generale dei beni immobili regionali approvato con DGR n.874 del 28 dicembre 2018 non risultano le tre particelle di cui sopra tra quelle inserite nel demanio della Regione Lazio sotto la voce “Patrimonio indisponibile immobili di pertinenza stradale terreni ex ANAS Spa

SI CHIEDE CON URGENZA

al fine di valutare non solo la legittimità delle indennità di esproprio pagate ad ANAS Spa ma anche l’errore della Regione Lazio di mancata iscrizione delle particelle citate nel demanio regionale e di tutta la SR296 (su cui la regione ha speso negli anni 2000-2011 per manutenzione ordinaria e straordinaria molti soldi pubblici),

  • di verificare se l’esproprio delle particelle indicate eseguito dal Comune di Roma nei confronti di ANAS Spa è stato regolare in funzione del citato trasferimento degli immobili operato dall’Agenzia del Demanio a favore della Regione Lazio il 12 ottobre 2001;
  • di verificare, nell’eventualità del riscontro dell’errore sopra citato (proprietà Regione Lazio), la regolarità dei decreti di esproprio emessi dal Comune di Roma
  • di verificare, nell’eventualità del non riscontro dell’errore sopra citato (proprietà ANAS Spa), se le stesse particelle, già a suo tempo espropriate dall’ANAS Spa per pubblica utilità, costituivano o no fascia di rispetto stradale prima della SS296, poi della SR296 ed oggi di nuovo della SS296, secondo quanto previsto dalle norme vigenti

di verificare se nelle fasi di istruttoria condotte da Risorse per Roma Spa del decreto di esproprio del 2014 (ripetizione di quello del 2011) si sia tenuto conto della DGR 421/20

[1] Si ricorda che con DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 febbraio 2018 “Revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria”. (18A02715) (GU Serie Generale n.98 del 28-04-2018 – Suppl. Ordinario n. 20) la SS296, istituita nel 1960 e  trasferita alla regione Lazio nel 2000 (SR296) è stata di nuovo trasferita all’ANAS https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-04-28&atto.codiceRedazionale=18A02715&elenco30giorni=true

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OSTIA, ESPOSTO PER PRESUNTO DANNO ERARIALE PUA

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Esposto inviato all’Agenzia del Demanio, all’ANAC e alla Procura della Corte dei Conti a seguito delle dichiarazioni della Sindaca di Roma, Virginia Raggi.

IL FATTO

In data odierna la Sindaca di Roma, Virginia Raggi, è intervenuta in aula durante il consiglio del Municipio X di Roma Capitale in cui si stava discutendo l’approvazione del Piano di Utilizzo degli Arenili (PUA). «Siamo di nuovo qui in occasione dell’approvazione del PUA – ha detto -. Questa città e questi cittadini la aspettano da anni per far ordine sul litorale, per poter abbattere finalmente tutti gli immobili abusivi e per poter restituire le spiagge ai cittadini. Continueremo a portare avanti la legalità»[1].

CONSIDERATO

  • che il PUA non può essere usato dal Comune di Roma come uno strumento urbanistico e/o di antiabusivismo in quanto per legge è solo un regolamento per disciplinare le concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative in applicazione delle norme e leggi esistenti e delle finalità turistiche;
  • che nel PUA non sono state analizzate le problematiche turistiche del litorale romano, proponendo solo interventi di riqualificazione edilizia;
  • che il PUA di ogni comune costiero è parte attiva della organizzazione del sistema turistico della Regione Lazio ed è dunque principalmente uno strumento ‘turistico’ basato sul principio di redditività del demanio marittimo;
  • che gli enti locali, nella gestione del bene pubblico come il demanio marittimo. non possono avere come unico obiettivo e criterio discretivo quello dell’interesse economico in senso stretto ma devono perseguire un interesse pubblico e diffuso interpellando in maniera partecipativa tutti i soggetti coinvolti (nel caso in questione, le imprese turistiche);
  • che è la Regione Lazio ad aver introdotto (seppure con notevole ritardo) il PUA con il concetto di valorizzazione dei beni demaniali marittimi tramite il Regolamento regionale n.19 del 12 Agosto 2016;
  • che la Regione Lazio, in conformità ai principi di cui agli articoli 44 e 45 del proprio Statuto, promuove lo sviluppo economico e sociale del litorale del Lazio.
  • che, in termini di valenza turistica del litorale romano, risulta dopo quasi 20 anni, disattesa la L.R. 05 Gennaio 2001, n. 1 “Norme per la valorizzazione e lo sviluppo del litorale del Lazio” (pubblicata in BUR Lazio n.3 del 30/01/2001);
  • che i cinque pilastri elencati nel PUA[2] devono essere armonizzati con lo sviluppo e la sostenibilità del turismo del litorale e dunque devono essere correlati al concetto di valenza turistica ad oggi illegittimamente interpretato sul litorale romano,

SI CHIEDE

alle Autorità elencate, il massimo controllo e una diligente vigilanza sull’interpretazione del PUA manifestata da Roma Capitale riguardo alla gestione del demanio marittimo di competenza e alla regolamentazione della particolare tipologia di ‘contratto pubblico’ costituita dalle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, esistendo altri strumenti legislativi e/o normativi (a cui non appartiene il PUA) per la pianificazione urbanistica e per il contrasto dell’abusivismo.

[1] https://video.corriere.it/ostia-raggi-x-municipio-portiamo-legalita-spiagge-litorale/c05b835a-53c1-11ea-a963-13c45ec676cd

[2] le spiagge libere, la tutela degli edifici storici, i corridoi verso il mare, la visuale verso il mare e le strutture con servizi

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OSTIA, SPIAGGE LIBERE. ESPOSTO SERVIZI IGIENICI

20200212_184051Esposto inviato al Comune di Roma, alla Regione Lazio, all’Agenzia del Demanio, alla Procura della Corte dei Conti, all’ANAC e ad altre autorità.
——–
PREMESSA
Con regolamento del 12 Agosto 2016 n. 19, la Regione Lazio ha disciplinato le diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative. I comuni devono garantire, per le ‘spiagge libere con servizi’, assistenza, pulizia, salvataggio e i servizi igienici. Possono farlo anche per le semplici ‘spiagge libere’.

Poichè le ‘spiagge libere con servizi’ devono prevedere (tra i requisiti) anche il noleggio di attrezzature da spiaggia e punti di ristoro, è chiaro che sul litorale romano ci si riferisce solo a ‘spiagge libere’ dove comunque sarebbe possibile da parte del comune prevedere servizi anche mediante convenzione.

Le spiagge libere elencate dal Municipio X di Roma Capitale, sono (viene data indicazione dei servizi igienici laddove esistenti):

1 – idroscalo
2 – dal porto turistico allo stabilimento “Anema e Core” (ex 5 postazioni, una, ex Social Beach, con bagni in muratura ma inagibili)
3 – tra la ex concessione Istituto Figlie di Santissima Maria e lo stabilimento La Conchiglia
4 – tra gli stabilimenti Delfino e Belsito (con bagni in muratura)
5 – tra gli stabilimenti Bungalow e Bonaccia (con bagni in muratura)
6 – tra Istituto Tecnico Nautico Marcantonio Colonna e lo stabilimento “Anema e Core”
7 – ex concessione Istituto Figlie di Santissima Maria (oggi detta ‘Spiaggia degli sposi’)
8 – tra il Canale dei Pescatori e lo stabilimento Lega Navale
9 – Piazzale dei Canotti (servizi igienici erogati dal concessionario del chiosco)
10 –  Piazzale Magellano (servizi igienici erogati dal concessionario del chiosco)
11 – Castelporziano
12 –  Capocotta

IL FATTO
Con CIG 8161944941 il Municipio X di Roma Capitale in data 10.01.2020 ha proceduto alla pubblicazione sulla piattaforma elettronica denominata Mepa e contestualmente sul sito di Roma Capitale, della procedura aperta per  l’affidamento della “Fornitura mediante noleggio e posa in opera di nove postazioni di wc chimici per un totale di ventisette monoblocchi divisi per sesso e per ogni blocco un wc disabile da posizionarsi sulle spiagge libere di Roma  Capitale nel Municipio Roma X” con scadenza per la presentazione delle offerte entro le  ore 12:00 del  24.01.2020 (importo euro 172.131,15 IVA al 22% esclusa).

CONSIDERATO
– che non risultano pubblicamente disponibili on-line la relazione tecnica (Co20190189272119470988.pdf) e neppure il capitolato (Co20190189272119471087.pdf) contravvenendo ai principi della trasparenza amministrativa;
– che permane la confusione di cosa l’amministrazione definisca come “spiagge libere” dato che nell’elenco fornito compaiono indistintamente “spiagge libere”, “concessioni francobollo” e “spiagge libere con servizi”;
– che i bagni in muratura delle “spiagge libere” sopra elencate risulterebbero senza titolo e dunque abusivi, seppure il Municipio X di Roma Capitale abbia speso nel 2019 fondi pubblici per realizzarne gli allacci in fogna,

SI CHIEDE
1) di verificare in termini di rispetto del regolamento regionale citato l’uniformità, l’unitarietà e l’omogeneità di gestione dei servizi igienici sulle “spiagge libere” come indicate dallo stesso Municipio X di Roma Capitale;
2) di accertare se esista un vantaggio economico di una simile gestione nel rispetto del principio di redditività dei beni pubblici;
3) di controllare, in termini di economicità e di garanzia per la pubblica e privata incolumità, la gestione operativa dei servizi igienici così realizzati trattando l’appalto solo di fornitura in opera di essi.

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LA ‘NUOVA’ OSTIA DI RAGGI/CALTAGIRONE SULLE MACERIE DELLO SCANDALO DELLE CASE ARMELLINI

Raggi CaltagironeSono passati esattamente 6 anni dal mediatico “scandalo Armellini” che LabUr – Laboratorio di Urbanistica segue da oltre 10 anni. (LINK1LINK2LINK 3 e molti altri disponibili sul sito) e 4 anni dal pasticcio su Nuova Ostia (LINK)
Dei 10MLN di euro di ICI e IMU non pagati al Comune di Roma non si è saputo più nulla. L’allora Sindaco Marino rinegoziò l’affitto passivo dell’evasore Angiola Armellini portandolo da 7,2 milioni a 8 milioni di euro, sbandierandolo come un successo perché la Signora ne aveva chiesti 9, nonostante Armellini non avesse speso nemmeno un euro per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione tant’è che le case versano ancora oggi in uno stato di pesantissimo degrado e sono a rischio crollo. Poi l’annuncio della Raggi: “compreremo le case” dell’unico esempio di “Urbanistica in Affitto” in Europa, ma in realtà ci sarebbe una contrattazione, da noi preannunciata un anno fa, con il ‘salvatore della patria’ Caltagirone che finalmente potrà realizzare il suo sogno su Roma di mussoliniana memoria: “arrivare al mare”. Liquidazione dell’ex patrono del Porto di Roma, Mauro Balini, raddoppio dello stesso, acquisizione delle “case Armellini” a Nuova Ostia, abbattimento delle stesse e ricostruzione, e molto altro ancora lungo la sponda sinistra del Tevere. Sottotraccia, in silenzio, quasi invisibile, la Sindaca Virginia Raggi infrange il tabù del mantra grillino dei “palazzinari cementificatori”, ad un anno dalla scadenza del suo mandato. Così fan tutti.

Esattamente un anno fa, l’ex Assessora comunale al Patrimonio, Rosalba Castiglione, rispondeva alla protesta sul rischio sgombero delle Case Armellini. Veniva convocato il solito finto tavolo tecnico  solo per dire: “Le compriamo noi, ma prima valutare la staticità e il costo delle manutenzioni necessarie”. Previsione d’acquisto Agosto 2020. La valutazione dopo un anno è ancora in corso, ovviamente. Vengono intanto congelati gli sfratti di 380 nuclei familiari. Agli inizi di dicembre 2019 si inventano un’altra valutazione, quella dell’Agenzia delle Entrate perché ci sarebbero abusi nelle case di cui risponderebbe il Comune. Cosa che nessuno, ovviamente, sapeva. La perizia durerà almeno 3 mesi per capire l’effettivo valore immobiliare delle palazzine oramai in avanzato stato di deterioramento.
Cambio di Assessore a fine settembre 2019. Arriva Valentina Vivarelli alle politiche abitative e patrimonio del Comune di Roma, che dichiara: “edilizia sociale e housing sociale fanno parte degli obbiettivi di Reinventiamo Roma”. Tradotto, visto che non si è speso un euro per realizzare case popolari e per interventi di manutenzione su quelle esistenti, si aprono le porte agli interventi dei privati in cambio di risorse pubbliche e aumenti di cubature. E’ il nuovo corso Raggi, quello della vecchia politica: l’edilizia come politica abitativa, ma soprattutto si conferma che i re di Roma sono sempre e solo i palazzinari.
 
Cosa è accaduto negli ultimi 6 anni tra La Moreno Estate s.r.l. ( società degli Armellini) e il Comune di Roma? Ce lo racconta la sentenza del Consiglio di Stato (n° 08653/2019 Reg. Prov. Coll. N° 10469/2018 Reg. Ric.) pubblicata il 20/12/2019 del 19/09/2019, sul ricorso in appello di Roma Capitale contro la Moreno Estate s.r.l. per la riforma della sentenza del TAR Lazio (sez. II) n° 10883/2018.

– La Moreno Estate s.r.l. è proprietaria di 1.042 immobili in locazione condotti dal Comune di Roma dal 1970. L’ultimo contratto è del 1° ottobre 2001 (6 + 6), con scadenza dunque 31/12/2012.
– Alla scadenza la Moreno Estate s.r.l. diffida il Comune a rilasciare gli immobili e lo cita in Tribunale
– Il 28/06/2012 il Tribunale di Ostia (allora competente) dispone che il Comune rilasci gli immobili il 20/05/2013, disposizione confermata poi il 25 novembre dello stesso anno dalla sentenza n° 24481 del Tribunale di Roma (che ha assorbito nel frattempo quello di Ostia)
– Il Comune non ha però gli alloggi per spostare (un paese di) 5.000 persone e quindi il 2/5/2013 propone alla Moreno Estate s.r.l. un nuovo contratto sulla base di una perizia di stima. Il Sindaco allora è Gianni Alemanno.
– La Moreno Estate accetta la proposta e quindi il 7/5/2013 il Comune autorizza la stipulazione.
– La Ragioneria Generale del Comune però nega il visto perché l’importo non è coerente con gli obiettivi generali di contenimento della spesa pubblica e di risparmio sulle locazioni passive e comunque nel bilancio previsionale 2013-2014 non ci sono le coperture finanziare.
Il 12 Giugno 2013 diventa Sindaco Ignazio Marino.
– La Moreno Estate s.r.l. fa causa al Comune di Roma su due fronti: 1) richiesta di risarcimento per danni al Tribunale di Roma e 2) Ricorso al TAR.
1) Il 9/10/2014 chiede al Tribunale di Roma la condanna del Comune al risarcimento del danno per il ritardato rilascio degli immobili per 960mila euro al mese per ogni mese di ritardo (per un totale di 21, 120 milioni di euro) perché nonostante le lunghe trattative intercorse nel 2013 e 2014 con il Sindaco Marino, il Comune non aveva dimostrato un reale interesse a definire la questione, ma si era limitato a versargli a titolo di indennità di occupazione il canone scaduto di 4 milioni e 247mila euro all’anno, dunque un prezzo valutato fuori dal mercato. Dunque, falso quello che raccontarono il Sindaco “marziano” e il suo Assessore Luigi Nieri, che si erano vantati della ‘trattativa’. Il problema non viene risolto nemmeno dal Commissario Straordinario, il Prefetto Francesco Paolo Tronca, che ha governato la Capitale dal 1° novembre 2015 fino al 22 Giugno 2016, giorno in cui si insedia la Sindaca Virginia Raggi.
2) Il 30/6/2017 la Moreno Estate s.r.l. ricorre al TAR e chiede che venga eseguita la sentenza del Tribunale di Roma del 25/11/2013, cioè che il Comune lasci gli immobili con contestuale nomina del Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione. Inoltre chiede la condanna al risarcimento del danno subito a causa dell’inottemperanza e al pagamento per ogni giorno di ritardo.
– Il 14/9/2017 la sentenza del Tribunale di Roma n°17487 riconosce il danno subito dalla Moreno Estate s.r.l. visto che Roma Capitale si è limitata a contestare SOLO la quantificazione del danno ammettendo dunque che il danno è stato subito dalla Moreno Estate s.r.l. Per cui viene calcolato un risarcimento di 18,333MLN di euro più gli interessi legali per il periodo 1°/1/2013 fino al 14/9/2017.
– Il 27/2/2018 esce la sentenza (non definitiva) n° 2184 del Tribunale di Roma che dà ragione alla Moreno Estate s.r.l. e ordina al Comune di lasciare gli immobili entro 30 giorni, con nomina del Commissario ad acta che è il Prefetto di Roma.
– Il 12/11/2018 con sentenza n°10883 condanna il Comune al pagamento di 3,277 milioni di euro per il periodo 2017-2018 per occupazione senza titolo da parte, che si aggiungono agli oltre 20 MLN di euro, dell’Amministrazione Raggi.
– Il 13/11/2019 la Moreno Estate s.r.l. fa causa al Comune di Roma e al Ministero di Giustizia e chiede il pagamento di 20MLN di euro a titolo di risarcimento del danno per mancata restituzione immobili e omessa manutenzione.
Dunque, siamo partiti nel 2014 con un evasore, che non ha mai fatto una sola opera di manutenzione straordinaria che deve (solo) al Comune di Roma 10MLN di IMU/ICI e siamo arrivati nel 2019 alla richiesta di un danno di oltre 20MLN di euro. Roma Capitale addirittura non ha nemmeno contestato che la Moreno Estate s.r.l. abbia ricevuto un danno maggiore rispetto all’indennizzo. Addirittura in sentenza si afferma che il Comune è stato inottemperante e inadempiente e la sentenza  respinge tutte  le motivazioni di appello.
Come se non bastasse, poche settimane dopo esce la sentenza del TAR n°14076/2019 (Reg. Prov. Coll. N°05472/2017 Reg. Ric. pubblicata il 9/12/2019, su ricorso R.G 5472 del 2017 da parte della Moreno Estate s.r.l. contro Roma Capitale) per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma del 25/11/2013 n° 24481 che NON viene impugnata da Roma Capitale relativamente ai 1.042 appartamenti siti a Nuova Ostia (lotti B/D/F/G/H/N/P) concessi dal 1° ottobre 2001 al Comune di Roma con contratto di locazione scaduto il 31 dicembre 2012, che era già stato deciso con la sentenza n°2184 del 27 ottobre 2018 che accoglieva la domanda della Moreno Estate s.r.l. e ordinava di rilasciare gli immobili entro 90 gg.
Quindi, con la sentenza n°10883 del 12 novembre 2018 è stato condannato il Comune al risarcimento del danno. L’11 febbraio 2019 il Prefetto deposita agli atti del giudizio una documentata relazione rappresentando una novità assoluta: rilasciare le 1.042 unità immobiliari, dove risiedono 5.000 persone in condizioni di fragilità e senza alternativa alloggiativa, è delicata e complessa e che sono pendenti trattative per l’acquisto degli immobili da parte del Comune e pertanto viene richiesta la proroga del termine di rilascio degli immobili, richiesta rinnovata il 21 novembre 2019 di ulteriori 18 mesi dalla data della sentenza n° 10883 del 2018 del 12 novembre 2018 (dunque, scadenza 12 Maggio 2020).
Il TAR dispone la proroga e la concede.

Siamo al 19 Gennaio 2020. Il neo Assessore Valentina Vivarelli, DOPO un mese dalla scadenza  dell’avviso pubblico sul bando per i fondi statali per l’edilizia residenziale sociale, scrive un post indignato su facebook e accusa la Regione Lazio di aver dato solo 7 giorni di tempo per partecipare. Quindi, Roma Capitale, come scrive la Vivarelli, “la più gravata città d’Italia dall’emergenza abitativa”, che deve trovare da anni una soluzione anche per 5.000 persone di Nuova Ostia che abitano nelle “case di ricotta” degli Armellini, a cui paga l’affitto e deve pagare anche milioni di euro di danni, viene presa in contropiede perché non ha un progetto pronto e se ne lamenta fuori tempo massimo su facebook. Concordiamo, caro Assessore, che “la cosa si commenta da sola”. Se il Comune non ha, dopo decenni, alcun progetto, la strada obbligata diventa sempre e solo l’investimento privato. Gli Armellini nel frattempo hanno risposto al bando Sassat mettendo a disposizione gli immobili degradati di Nuova Ostia. Il Comune non ha i soldi per comprarli, non ha i soldi per rimetterli a posto, non ha i soldi per pagare i danni e spunta Caltagirone con la soluzione in mano. E ricomincia il solito film già visto nel ventre molle dell’Italia.

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