Acilia, Terrazze del Presidente: una sentenza buffa che sa di beffa

Disponibili le motivazioni della sentenza. Il Giudice dell’Udienza preliminare per le Terrazze del Presidente, dr. Roberto Saulino, ha liquidato così il 13 dicembre 2011, nei seguenti tre punti, una delle pagine più sporche dell’urbanistica romana:

1) dal 1990 al 1993 c’è stata lottizzazione abusiva, ma il reato è ampiamente prescritto;
2) dal 1993 al 2003 non si è registrata alcuna attività edilizia;
3) dal 2003 al 2008, non essendo imputabile alcuna “illiceità della preesistenza”, ci sono stati regolari interventi di completamento delle strutture esistenti, così come sono regolari le 970 concessioni edilizie in sanatoria rilasciate dal 7 marzo 2003 al 5 dicembre 2004 da parte del Comune di Roma.

Molte le imprecisioni nella sentenza, molte le considerazioni arbitrarie condite da dettagli inutili, del tutto trascurati i problemi urbanistici dell’area con una superficialità a dir poco imbarazzante. Per entrare all’interno della sentenza occorre fare chiarezza sulla vicenda delle Terrazze del Presidente, procedendo per punti.

LE ORIGINI
Tutto ha origine nel 1984 quando il costruttore Antonio Pulcini cercò di acquisire l’area dalla Federconsorzi, più esattamente di proprietà dell’Acilia Agricola e dell’Agridomus, due società targate Fedital. Pulcini avanzò l’offerta di acquisto attraverso la società Dueppi, ma la transazione si bloccò fino a quando la Società CognizioniEdificatorie Moderne, del gruppo Grassetto di Ligresti, si impegnò a rilevare i terreni della Federconsorzi per 21 miliardi di lire. La Eur Servizi Terziari divenne così la Società che condusse in porto l’operazione, grazie ai fidi concessi dall’allora Banco di Napoli. Il 30 maggio del 1990 la EUR Servizi Terziari otteneva la concessione edilizia n.937 dalla Regione Lazio per la realizzazione di un complesso produttivo composto da uffici e negozi, concessione che, dopo varie vicissitudini, veniva annullata con la sentenza n.162 del 1 febbraio 1995 dal Consiglio di Stato. I lavori, iniziati nel 1990, si erano interrotti il 2 luglio 1993. In tale data il Consiglio di Stato aveva infatti ravvisato l’insufficienza dell’urbanizzazione dell’area. Nel frattempo erano sorti 12 edifici da 9 piani per un totale di superficie lorda complessiva di 110.000 mq e di 724 unità immobiliari. Il condono tombale del 1994, targato Berlusconi, gli accordi con la giunta Rutelli e poi la compiacenza nel rilasciare sanatorie sotto Veltroni, hanno fatto il resto, fino al sequestro preventivo del 19 dicembre 2008, sotto la giunta del nuovo sindaco Alemanno.

L’ACCUSA
L’accusa si è concentrata sulle due richieste di condono avanzate dall’EUR Servizi Terziari nel 1995, ritenute non ammissibili perché corredate da presunte false perizie giurate. Una, utilizzando l’art.39 della legge n.724 del 23 dicembre 1994, l’altra impiegando l’art.43 della legge n.47 del 28 febbraio 1985. Per ottenere il condono, era infatti necessario dimostrare da parte del costruttore che la richiesta di cambio di destinazione d’uso da produttivo a residenziale si riferisse alle opere abusive risultanti ultimate entro il 31 dicembre 1993. Proprio in funzione di tale data di scadenza, l’accusa ha ritenuto falso il verbale di sopralluogo del 3 giugno del 2003 (in cui si dimostrava l’avvenuto cambio di destinazione d’uso per il quale si richiedeva il condono) e ha ritenuto falso il progetto, non conforme a quanto realmente costruito, presentato per frazionare gli edifici in 1.367 unità immobiliari. In altre parole, secondo l’accusa, persa la concessione edilizia, la EUR Servizi Terziari avrebbe giocato la carta del condono mistificando la realtà con false perizie, sopralluoghi e progetti, in questo aiutata dagli uffici dell’amministrazione capitolina, per ottenere oltre 1.000 appartamenti da vendere ai privati.

IL GIUDICE SAULINO E LA COMPATIBILITA’ URBANISTICA

L’accusa però non aveva fatto i conti con il dr. Saulino, capace di sostenere la seguente affermazione, madre di tutta la sentenza: “(al nuovo Piano Regolatore Generale) sono state allegate tavole che prevedono oltre all’edificato in contestazione anche tutte le opere di raccordo con il contesto urbanistico adiacente. A fronte di ciò non può che prendersi atto del sopraggiunto inglobamento dell’edificato nella nuova destinazione urbanistica dell’area”.

Insomma, le Terrazze del Presidente sono diventate con la sentenza di Saulino urbanisticamente compatibili semplicemente perché, secondo quanto afferma Saulino, si è passati dal PRG del 1965 (vigente al momento della concessione 937 del 1990), in cui l’area in oggetto era a destinazione M1, cioè “attrezzature per servizi generali pubblici”, al PRG del 2008, che la classifica invece come T3, cioè “tessuti di espansione novecentesca a tipologia libera”.

Il ragionamento del dr. Saulino è stato il seguente. Ha preso in esame le opere di urbanizzazione primaria, ma non tutte, solo le strade e solo quelle inserite, sotto la giunta Rutelli (delibera di Giunta n.115 del 26 gennaio 1999) all’interno di una convenzione tra Comune di Roma e EUR Servizi Terziari. Eur Servizi Terziari infatti, avendo richiesto un condono, ai sensi dell’art. 39, L. n° 724/94, e dovendo dunque riconoscere quasi 18 miliardi di lire di oneri concessori, aveva avanzato la richiesta (accettata dal Comune di Roma), di realizzare opere di urbanizzazione primaria direttamente a scomputo per l’importo degli oneri concessori dovuti. Tra le opere di urbanizzazione era stata inserito anche il raddoppio della via di Acilia. Il raddoppio in 9 anni (dal 1999 al 2008, cioè dalla firma della convenzione al sequestro) non è mai avvenuto, se non per poche centinaia di metri dell’affaccio delle Terrazze del Presidente su via di Acilia e su forzatura del PD ad inizio 2008, in piena campagna elettorale e poco prima del’approvazione del nuovo PRG. I restanti 2,5 km, il sottopasso della via Cristoforo Colombo non vengono realizzati, sebbene vengono finiti e venduti quasi tutti gli appartamenti. Per il dr. Saulino la EUR Servizi Terziari si è comportata correttamente e il raddoppio della via di Acilia si è arrestato solo “a seguito e per effetto del disposto sequestro preventivo” del 19 dicembre 2008. Per il dr. Saulino sulle tavole del PRG è tutto in ordine, bello disegnato, anche se non esistente e non realizzabile. Peccato che il dr. Saulino si sia interessato solo delle strade (e solo di alcune) e non degli altri servizi che rientrano nel concetto comune di ‘compatibilità urbanistica’ (scuole, fognature ecc) e che non erano previsti neppure dal Comune di Roma nella convenzione. Addirittura per il dr. Saulini non è neppure cambiato il numero di abitanti insediabili a fronte del folle frazionamento concesso dagli uffici capitolini in 1.367 unità immobiliari dalle 724 iniziali: “il numero è dato dal rapporto tra Superficie Utile Lorda ed il parametro fisso di 37,5 mq”. Come dire: poiché sono sempre 110 mila mq, non potranno esserci più di 2.933 abitanti, a prescindere da quanto siano grandi gli appartamenti. Peccato che questo non corrisponda a realtà.
Per il dr. Saulino il concetto è dunque: se il Comune di Roma ha considerato le Terrazze del Presidente parte del PRG e se ha stipulato una convenzione con EUR Servizi Terziari per realizzare la viabilità locale, c’è compatibilità urbanistica. Questo, urbanisticamente, non è così.

– Lottizzazione abusiva ma non troppo
Nella sentenza non c’è una riga spesa a rilevare i conclamati disagi della popolazione residente in tutti questi 18 anni a causa di una mancata urbanizzazione dell’area dovuta all’inserimento forzato del complesso delle Terrazze del Presidente. Non solo, ma il dr. Saulino si prodiga nel dimostrare che è una semplice scelta urbanistica del Comune di Roma e che la EUR Servizi Terziari ha fatto tutto regolarmente, a parte l’abuso di aver costruito senza concessione 110 mila mq con ricavi per la proprietà di centinaia di milioni di euro (il costo è di 5 mila euro/mq). Per il dr. Saulino quell’illecito è infatti prescritto.
E su questo punto è necessario aprire un inciso. L’illecito prescritto è quello della lottizzazione abusiva compiuta fino al 1993, descritta ai sensi dell’art.30 e sanzionata ai sensi dell’art.44 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
La lottizzazione abusiva fa parte di quei reati penali a carattere permanente e progressivo; anche la condotta successiva di esecuzione di opere di urbanizzazione o di costruzione di opere edilizie, prolunga l’evento criminoso. Un reato penale si prescrive, ma l’illecito amministrativo rimane, anche se l’abuso edilizio come tale può essere ablato o mediante sanatoria con sanzione o mediante riconduzione in pristino dello stato quo ante. Ebbene, la prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, vale a dire l’estinzione del reato a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo, decorre “dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione” del reato stesso. Essendo passati 15 anni dal 1993 al 2008 è vero che il reato di lottizzazione abusiva sarebbe prescrivibile se restasse limitato al 1993, ma resta il fatto che fino al 2008 le costruzioni sono state tutte terminate. E qui interviene nuovamente il dr. Saulino che non riconosce alcuna lottizazione abusiva tra il 2003 e il 2008 perché in quel periodo ci sono state regolari concessioni edilizie in sanatoria per le singole unità immobiliari. Insomma, l’abuso dei 12 palazzi rimane, il reato di lottizzazione va in prescrizione e dal 2003 i palazzi si trasformano in tante unità immobiliari che è possibile condonare, ma che devono intendersi a sé stanti rispetto al progetto lottizzatorio. Era questo proprio uno dei punti denunciati da noi nella trasmissione ‘Report’ nel maggio 2008.

– Il condono
Quindi, secondo il dr. Saulino, le Terrazze del Presidente sono compatibili urbanisticamente con il restante territorio perché inserite nel PRG del 2008 e non sono neppure una lottizzazione abusiva, nel senso che, pur senza alcuna concessione edilizia, si tratta di tante unità immobiliari singolarmente condonate. Il dr. Saulino spiega addirittura perché è stato giusto condonarle. Secondo il dr. Saulino le opere realizzate fino al 1993, cioè gli scheletri in cemento armato dei palazzoni, non dimostravano una destinazione d’uso diversa da quella residenziale. Infatti nel sopralluogo del 3 giugno 2003 (che l’accusa ritiene un falso, eseguito nella fase di istruttoria del condono in presenza di un funzionario dell’USCE, l’Ufficio Speciale Condono Edilizio del Comune di Roma), secondo il dr. Saulino, erano evidenti gli elementi caratteristici di una tipologia residenziale (forometrie per le cappe della cucina e dei servizi sanitari, spezzoni di tubi geberit) e dunque per Saulino sono la prova che la richiesta di cambio di destinazione d’uso da produttivo a residenziale era motivata. L’accusa aveva invece rilevato nel 2008, all’interno di uno dei due edifici rimasti ancora uno scheletro in cemento armato, che gli scarichi dei servizi erano posizionati in maniera casuale tanto da finire alcuni direttamente sulle scale, e dunque c’era una simulazione della natura residenziale delle opere. Da qui l’accusa di falso sia del verbale di sopralluogo che del progetto allegato nel 2003. Il dr. Saulino ha eccepito invece che non c’era alcuna evidenza che gli edifici ispezionati dai consulenti tecnici dell’accusa nel 2008 fossero gli stessi fatti oggetto del sopralluogo nel 2003, anzi quelli del 2003 erano stati, secondo lui, regolarmente completati grazie proprio alle sanatorie e il progetto post-operam ne era la prova. Resta il fatto grave che il dr. Saulino considera regolare anche l’edificio ispezionato nel 2008 e che ritiene attendibili i dati di un sopralluogo effettuato dopo 10 anni dai termini previsti per il condono (opere terminate entro il 31 dicembre 1993), quando, tra le altre cose, mai si è visto a Roma un funzionario dell’USCE prender parte a un sopralluogo per convalidarlo con la sua presenza. In questo modo, cadono, sia per prescrizione che per argomentazione, tutte le accuse di falso.

CONCLUSIONI
L’accusa ha sostenuto che non potevano essere concesse le sanatorie dal 2003 al 2008. Questo perché non solo si era concesso di trasformare uffici e negozi in abitazioni, quando le opere ferme dal 1993 testimoniavano invece che non c’era stata alcuna intenzione da parte del costruttore di cambiare la destinazione d’uso delle unità immobiliari, ma soprattutto perché fino all’adozione del nuovo PRG il 14 febbraio 2008 valeva il vecchio PRG del 1965, con il vincolo M1. In effetti non c’erano, non sono previste e non ci saranno mai tutte le opere di urbanizzazione necessarie per un simile insediamento. Scuole non ci saranno, così come lontanissimo è il raddoppio della via di Acilia ed il sottopasso della via Cristoforo Colombo. Ma intanto si continua a vendere grazie al dr. Saulino, che ha poggiato tutta la sua sentenza su ragionamenti che urbanisticamente non stanno in piedi. Noi, che abbiamo nel 2008 portato alla luce questo scandalo attraverso la trasmissione Report “I Re di Roma”, possiamo con tranquillità affermare che la sentenza del dr. Saulino non solo non stabilisce la verità dei fatti, ma nemmeno giustizia. Anzi, rappresenta la (in)degna chiusura di uno scandalo urbanistico tutto e solo italiano.

Ma si sa, l’urbanistica è morta e la giustizia non sta molto bene.

paula de jesus, urbanista, in collaborazione con LabUr

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