8° CANCELLO CASTELPORZIANO: RICORSO GERARCHICO CONTRO AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI

Arancione e Nero Foto Palestra Poster_20241012_104005_0000A seguito dell’articolo pubblicato ieri, 11 ottobre 2024 in cronaca di Ostia pag. 31 del quotidiano Il Messaggero a firma di Mirko Polisano (*), LabUr – Laboratorio di Urbanistica ha presentato RICORSO GERARCHICO contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l’annullamento previa sospensione del Nulla Osta rilasciato in data 10.06.2024 ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 8.11.1990, n. 374 e ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. 15.02.1952, n. 328 (Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione), relativamente alla variazione dell’intestazione a favore di Roma Capitale della concessione demaniale marittima n. 1 del registro concessioni della Capitaneria di Porto di Roma, con contestuale ampliamento dell’area in concessione, da intendersi quale inclusione della restante porzione della fascia costiera della tenuta presidenziale di Castelporziano (area “ottavo cancello”, ex Jumbo Village)

 

Premesso che:

– dal “Verbale di conferenza di servizi: rilascio concessione demaniale marittima di mq. 385,884 in favore del Municipio X – località Castelporziano – Ostia” redatto, firmato e approvato in data 06.06.2023 risulta esser stata presente per l’Agenzia delle Dogane il Dott. Enrico GUARNA che ha assunto, nel rilasciare parere favorevole, senza alcuna integrativa istruttoria, “che la descrizione degli immobili sia conforme allo stato dei luoghi” autorizzando ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 8.11.1990, n. 374 gli immobili elencati nella concessione rilasciata a favore del Municipio X;

– la concessione di cui sopra, così riporta:

“Si concede al Presidente del Municipio X, per conto di Roma Capitale, un litorale demaniale marittimo comprensivo di n° 5 immobili preesistenti ed aree asservite – della superficie di complessivi mq. 385.884 (di cui mq. 66 per ciascuno degli immobili con complessivi mq. 7.790 di area asservita) situato nel Comune di Roma, Litorale sud, in località Castel Porziano ubicato tra la foce del Canale del Tellinaro e la foce del Canale Palocco — F.M n. 1143 particelle nn° 17, 19, 21, 22, 31, 38, 39, 40, 41, 42, 74, 76, 79, 80, 82 e 83, F.M. n. 1146, particelle nn. 33, 34, 35, 97, 172, 173, 174, 358 e 359 identificato al S.I.D. come Demanio dello Stato — ramo Marina Mercantile)”;

– nel Nulla Osta rilasciato il 10.06.2024 si dichiara (testualmente) “PRESO ATTO dell’assenza di variazioni, ampliamenti o ristrutturazioni della concessione demaniale marittima in essere; ASSUNTO che la descrizione degli immobili sia conforme allo stato dei luoghi; VALUTATA la completezza della documentazione agli atti di questo Ufficio e l’assenza di motivi ostativi”;

 

Visto che:

– la concessione poteva essere esclusivamente rilasciata in conformità a quanto previsto nella convenzione stipulata in data 14.07.1965 tra la Presidenza della Repubblica e il Comune di Roma, con la quale il Capo dello Stato rendeva disponibile il tratto di litorale antistante la tenuta di Castelporziano al fine di consentire la costituzione di un tratto di spiaggia libera per uso pubblico, mediante concessione demaniale marittima da rilasciarsi al Comune di Roma dalla Autorità marittima competente;

– in tale originaria convenzione risultava ben distinto il Demanio dello Stato dal Demanio Marittimo, aree separate dalla c.d. “dividente demaniale” da sempre indicata nel SID (Servizio Informatico Demaniale marittimo), corrispondente (in assenza di un verbale di delimitazione) alla morfologia dei luoghi in quanto demarcante la presenza di vegetazione dunale non compatibile con le mareggiate ordinarie invernali e dunque indicante con chiarezza la demarcazione tra le aree del Demanio dello Stato e quelle del Demanio Pubblico dello Stato (in questo caso, Ramo Marina Mercantile), differendo nei diritti d’uso degli enti utilizzatori, gestori, concessionari dei beni;

 

Preso atto che:

– la Capitaneria di Porto di Roma in data 05.07.2023 (dunque dopo la conferenza dei servizi sopra indicata) inviava a LabUr la “documentazione della vigente dividente demaniale” in cui risultava ben delimitata l’area del Demanio Marittimo ed i manufatti ivi insistenti;

– i manufatti interessati dall’ art. 19 del decreto legislativo 08.11.1990, n. 374 sono quelli in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale;

– non esistendo un concreto ed esatto dato metrico, in quanto la norma stessa si correla all’espressione “in prossimità della linea doganale”, tale zona non è necessariamente coincidente con il Demanio Marittimo, ma si estende verso l’interno nella zona di vigilanza doganale terrestre, per una distanza variabile in considerazione dell’incidenza di elementi oggettivi quali: l’osservabilità, la controllabilità e la transitabilità;

– per tali motivi, detta area si intende, per prassi, ordinariamente estesa sino al punto di transito della prima strada carrabile ad uso pubblico che corre parallelamente alla costa e dalla quale sia agevolmente possibile effettuare l’ordinaria attività di vigilanza;

– nel caso in questione tale strada risulta la ex strada statale 601 Ostia-Anzio (SS 601), ora strada provinciale 601 litoranea Ostia-Anzio (SP 601),

 

Osservato che:

– i manufatti presenti nell’area di Castelporziano sono i 5 chioschi più quelli descritti p.es. nell’ultima concessione rilasciata al Comune di Roma prima di quella del 2023

– dalla cartografia del SID inviata a luglio 2023 dalla Capitaneria di Porto di Roma solo alcuni manufatti ricadono su Demanio Marittimo mentre tutti ricadono nell’area di ispezione doganale così come sopra descritta;

– dunque il Nulla Osta impugnato e fondato su l’autorizzazione ex art. 19 risulta incompleto ed errato perchè doveva estendersi non solo ai manufatti indicati nella concessione del 2023 (che ne riporta solo 5), ma a tutti gli immobili esistenti (non citati in concessione) e comunque doveva essere fondato sulla esplicita indicazione della linea doganale;

– in ogni caso, anche se ciò non influisce sulle precedenti considerazioni, deve essere legittimata l’attuale concessione rilasciata nel 2023 rispetto alle prescrizioni della originaria convenzione del 1965, indicando con esattezza la vigente linea demaniale che, non essendo intercorse nuove variazioni per assenza da luglio 2023 a oggi di una nuova perimetrazione mediante redazione ed approvazione di nuovo verbale di delimitazione, non può essere diversa da quella comunicata a luglio 2023 dalla Capitaneria di Porto di Roma;

– nell’attuale versione del SID non viene riportata la dividente demaniale per l’area interessata (ma solo in parte, linea rossa);

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Per i seguenti motivi di illegittimità si ravvisa ECCESSO DI POTERE: il provvedimento impugnato è un atto vincolato che non risulta conforme all’interesse pubblico e disapplica il criterio-guida della più proficua utilizzazione del bene per finalità di pubblico interesse, manifestandosi tramite le seguenti figure sintomatiche:

a) FALSITÀ DEL PRESUPPOSTO

Per omessa indicazione della linea doganale da cui doveva discernere l’individuazione degli immobili presenti nell’area di concessione (che si estende dalla linea di costa fino alla via litoranea) soggetti ad autorizzazione ex art.19;

b) SVIAMENTO DI POTERE

il parere impugnato non persegue un interesse pubblico ma un fine diverso da quanto stabilito dalla legge, ravvisabile nell’assecondare un vantaggio per il Municipio X e comunque per il Comune di Roma che non ha rispettato dal 2001 al 2023 quanto previsto dal Codice della Navigazione (a cui si riferisce l’art.14 del d.P.R. 15.02.1952, n. 328) e dalla normativa vigente e cioè il pagamento di un canone concessorio e la regolarità autorizzativa delle strutture esistenti all’interno della concessione,

c) DIFETTO DI ISTRUTTORIA

nell’affermare che si è (in sottolineato, quanto invece non verificato) PRESO ATTO dell’assenza di variazioni, ampliamenti o ristrutturazioni della concessione demaniale marittima in essere;

ASSUNTO che la descrizione degli immobili sia conforme allo stato dei luoghi;

VALUTATA la completezza della documentazione agli atti di questo Ufficio e l’assenza di motivi ostativi;

 

LabUr – Laboratorio di Urbanistica, ricordando la gravità di tali omissioni in quanto la autorizzazione ex art.19 “condiziona il rilascio di ogni eventuale altra autorizzazione, nella quale della stessa deve essere fatta comunque espressa menzione”, ha chiesto all’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI IN VIA PRELIMINARE di sospendere il Nulla Osta rilasciato alla Capitaneria di Porto di Roma in modalità di autotutela ricorrendo gli estremi dell’art.181 del d.lgs. 42/2004 per tutti i motivi addotti in narrativa, stante la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971, nonché avviare una ricognizione amministrativa circa i titoli edilizi rilasciati per gli immobili insistenti nell’area in concessione;

NEL MERITO, dichiarare nullo, inefficace, e/o privo di qualsivoglia effetto e validità e/o annullare e/o revocare il Nulla Osta rilasciato alla Capitaneria di Porto di Roma e ogni titolo edilizio rilasciato senza autorizzazione ex art.19 nell’area della concessione 2023.

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Screenshot_2024-10-12-10-30-09-38_cd3ee25a9cfb6183a2f205cb3c56ca70Castel Porziano nel caos: «Ora i chioschi a bando»

La gestione delle spiagge dei Cancelli sotto la lente della Capitaneria di Porto Nel mirino la convenzione firmata dal Municipio: «Presto, nuova assegnazione»

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LA SITUAZIONE

Castel Porziano, scoppia il caos per la gestione delle spiagge libere. La data del 20 ottobre prossimo infatti non segna solo la fine della stagione estiva per i Cancelli ma anche il termine ultimo dell’attuale gestione dei chioschi nonostante la convenzione che per essere rinnovata (seppur la sua validità di sei anni) dovrà passare attraverso una «assegnazione a evidenza pubblica», come tiene a specificare la Capitaneria di Porto di Roma. In una parola: bando. E la gara dovrà essere avviata in tempi rapidi. Alla selezione potranno partecipare sia gli attuali gestori ma anche altri soggetti imprenditoriali interessati secondo le norme di «trasparenza e libera concorrenza», sottolineano ancora dalla Capitaneria. A sollevare il caso che sta scuotendo gli animi dei “chioscari” è proprio la Guardia Costiera di Roma e Fiumicino che ha messo sotto la lente al convenzione stipulata nel luglio del 2023 tra il X Municipio – a firma del presidente Falconi – e i gestori dei chioschi. Le spiagge libere dei Cancelli – due chilometri di costa selvaggia lungo la via Litoranea – restano non solo le più amate dai romani ma ora anche ambite dagli inevitabili interessi economici e di business. «La convenzione – spiegano dagli uffici di viale Traiano – prevede una durata di sei anni è vero ma il rinnovo con i gestori deve avvenire attraverso un procedimento a evidenza pubblica al termine di ogni stagione». Eppure il X Municipio un anno fa aveva rassicurato gli assegnatari delle strutture che avrebbero potuto dormire sonni tranquilli per i prossimi sei anni (più altri sei di rinnovo). E invece ieri è arrivata la doccia fredda. Anche per l’amministrazione locale che ora si vedrà passare al setaccio tutti gli atti amministrativi legati alle spiagge di Castel Porziano. Il “pezzo di carta” firmato e sottoscritto potrebbe non avere effetti e validità. E non si esclude una possibile revoca. «Al fine di assicurare la pubblica fruizione per finalità balneari e l’esercizio delle attività strettamente funzionali alla destinazione pubblica dell’area, il Comune di Roma ha praticamente operato un subentro ai 5 chioschi per tutte le attività a lui dovute: custodia e tutela ambientale, pulizia dell’arenile e delle aree di transito pedonale, servizio di salvamento, servizi igienico-sanitari, prima assistenza sanitaria, somministrazione di alimenti e bevande anche da asporto – denuncia in una nota l’associazione Labur -. Lo strumento è stato quello dell’art. 45 bis del Codice della Navigazione, che però prevede la gestione in affidamento solo delle attività secondarie nell’ambito della concessione e non tutte quelle che dovrebbero essere esercitate dal concessionario. La cosa più grave è che dall’8 maggio scorso, ai sensi dell’art. 24 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, il titolo concessorio, già rilasciato al Presidente del Municipio X, sarebbe stato variato a favore del Sindaco di Roma capitale, anche se non se ne è data evidenza. Non era il Campidoglio a dichiarare trasparenza e legalità su Castel Porziano e Capocotta?».

Mirko Polisano

 

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