Tutto irregolare sul lungomare di Ostia Ponente: non ci possono essere 5 ‘spiagge libere attrezzate’ ma una sola ‘spiaggia libera’.
La motivazione è nota almeno da 4 anni, da quando durante il processo al clan Spada il sottufficiale della Capitaneria di porto, Samuel SASSO, al tempo appartenente al Nucleo Speciale Intervento del Comando Generale, ricostruì in sede giudiziaria la storia della spiaggia libera di Ostia Ponente, praticamente ‘lottizzata’.
Ciò che emerse, ma che tutti sapevano da sempre, è che i ‘lotti’ di spiaggia libera ad Ostia Ponente sono stati un’invenzione del Comune di Roma, o, per meglio dirla con le parole del Pubblico Ministero, Mario PALAZZI, “una vera bizzarria dal punto di vista amministrativo”.
IL PASSATO
Il Dipartimento IX del Comune di Roma con determinazione dirigenziale n.37 del 28 luglio 2000 (il primo atto emesso dal Comune, dopo aver ricevuto le deleghe amministrative dalla Regione Lazio sul demanio marittimo) ampliò a sua discrezione l’unica concessione di propria competenza ad Ostia Ponente (la n.219), ignorando il parere contrario della Regione: quella ‘spiaggia libera‘ non poteva essere trasformata in ‘spiaggia libera attrezzata‘.
La concessione iniziale consisteva infatti nel solo tratto di costa lungo circa 90 metri a partire, verso il porto, dall’attuale stabilimento balneare “Anema e Core”, corrispondente all’ex-spiaggia libera nota come ‘Social Beach’, oggi diventata la ‘Spiaggia Rosa’. La concessione iniziale, rilasciata dalla Capitaneria di porto al Comune di Roma, aveva come scopo quello di realizzare una spiaggia libera sorvegliata ad uso del personale in servizio al Comune di Roma, poi diventata la c.d. “spiaggia dei vigili”. Nel 1995, in sede di rinnovo quadriennale, la Capitaneria ne autorizzò un ampliamento per altri 90 metri fino al confine della mezzeria di via dell’idrovolante. Infine, come sopra detto, nel 2000 avvenne il suo atipico ampliamento fino all’allora costruendo porto turistico, ai sensi dell’art.24 del “Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione” (DPR 15 febbraio 1952 n. 328).
Tale atto amministrativo fu l’inizio della divisione in lotti della spiaggia libera di Ostia Ponente, caso più unico che raro in Italia, con conseguente infiltrazione della criminalità locale come ben noto ormai dagli atti giudiziari. L’ultima vicenda ha infine riguardato i chioschi realizzati nei singoli lotti per la somministrazione di cibi e bevande, demoliti a seguito di un esposto di LabUr accolto dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC).
IL PRESENTE
Dopo il commissariamento per mafia di Ostia e l’inconcludente gestione del M5S, l’attuale giunta PD ha di nuovo previsto, nel bando di gara 2022 per l’affidamento sulla spiaggia di Ostia Ponente dei servizi di balneazione, la realizzazione di strutture per ogni singolo lotto, solo teoricamente destinate al rimessaggio di attrezzature, lettini e ombrelloni ma praticamente veri e propri punti di accoglienza per fornire servizi complementari (esclusi dal bando) come p.es. la consegna sul posto di cibi e bevande.
Ad oggi dei 5 lotti di Ostia Ponente ne risultano affidati solo 2 ed un terzo ‘improvvisato’ come spiaggia per cani, entrambi che integrano i servizi di balneazione con il rifocillamento dei bagnanti mediante attività commerciali legate sempre agli affidatari. Un modo ‘elegante’ ma illegale per aggirare il divieto di somministrazione imposto blandamente dal Municipio, tutto organizzato mediante strutture leggere (gazebo illegalmente pre posizionati), lasciando invece ombrelloni e lettini accatastati dove meglio capita sull’arenile.
Il vero ‘business’ delle spiagge libere (la somministrazione di cibi e bevande) è dunque stato ripristinato e seppure non esista il divieto di mangiare in spiaggia non è comunque consentito all’affidatario di gestirlo in esclusiva, come invece sta accadendo. Il tutto, nell’indifferenza del Municipio anche dopo il controllo di legittimità e regolarità amministrativa avviato dal Segretariato Generale del Comune di Roma il 1 giugno 2022 dopo l’esposto di LabUr dell’11 maggio 2022.
Dietro a tutto ciò, pur non figurando nelle visure camerali delle società, esiste una rete di politici e personaggi locali che, in perfetto equilibrio, grazie alla scelta del Municipio di ricorrere allo strumento della procedura negoziata (senza cioè una preliminare indizione di gara), ha favorito un meccanismo di condizionamento nel criterio di affidamento di questo appalto pubblico.
CONCLUSIONI
Quello del 2022 è dunque un bando talmente irregolare che addirittura non ci si è accorti dell’assenza del CIG (Codice Identificativo Gara) richiesto dall’ANAC.
Ricordiamo che Il codice CIG è un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG dell’ANAC per:
1) consentire l’identificazione univoca delle gare, dei loro lotti e dei contratti
2) tracciare le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e dall’importo dell’affidamento stesso.
Dunque è proprio l’ANAC ad aver chiarito che non è stabilita alcuna soglia minima e cioè che il codice CIG va richiesto, indipendentemente dall’importo e dall’esperimento o meno di una procedura di gara o di un procedimento ad evidenza pubblica. Come nel caso della illecita ‘lottizzazione’ della spiaggia di Ostia Ponente.
Addirittura alla data odierna (29 luglio 2022) ancora nulla risulta sul sito del Comune di Roma nella sezione dedicata al Sistema Unico degli Affidamenti (S.U.Aff.) che dovrebbe essere redatto secondo l’art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 nonché l’art. 29 del D. lgs. n. 50/2016 – Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.). Alla data di ‘aggiornamento’ riportata (3 maggio 2022) figura solo la dicitura ‘proposta di aggiudicazione’ quando invece già si era avuta ‘l’aggiudicazione definitiva’.
In pratica anche se non sono tornati fisicamente i chioschi (bloccati dall’attività ispettiva del Segretariato) ne è tornata la loro funzione per la somministrazione, riattivando le condizioni necessarie a una lottizzazione del grande business delle spiagge. Se poi aggiungiamo che l’aggiudicazione definitiva (avvenuta con la determinazione dirigenziale CO/893/2022 del 27/04/2022 non ha dato evidenza, così come per le aggiudicazioni successive, degli approfondimenti istruttori da parte della Prefettura sulla posizione delle imprese aggiudicatarie al fine di evidenziarne possibili aspetti di criticità sotto il profilo cautelare antimafia, il quadro è completo.