In data odierna, 16 marzo 2021, LabUr ha inviato, come convenuto in data 12 marzo 2021 nella seduta della Commissione di Controllo e Garanzia del Municipio Roma X, la seguente relazione al fine di segnalare la presunta irregolarità del bando in termini di disponibilità dell’immobile da parte del Municipio Roma X.
Tale attività è parte integrante della consulenza tecnica richiesta a LabUr da parte dell’associazione ‘Mare in Vista’ per la partecipazione al bando di gara del 02 luglio 2020 (prot. CO20200064505) “Assegnazione in concessione di un immobile di proprietà comunale ad associazioni od enti senza scopo di lucro”.
E’ certamente anomalo che dopo oltre 6 mesi dalla richiesta di chiarimenti sull’atto di provenienza dell’immobile rivolta all’ex direttore del Municipio, Nicola DE BERNARDINI (che conserva tutt’oggi il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento di gara) sia la Commissione a ‘verificare’ l’atto prodotto da LabUr e non viceversa, nel silenzio assordante degli uffici. Che paghiamo.
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RELAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA
Con Deliberazione del Governatorato di Roma n.7602 del 3 dicembre 1932 è stata redatta la convenzione con lo Stato per il trapasso al Governatorato dei beni del soppresso Ente S.M.I.R.[1], in particolare degli immobili con destinazione patrimoniale indicati nell’elenco contrassegnato con il numero 1 e delle aree stradali nonché da destinarsi a pubblici servizi, indicate nell’elenco contrassegnato con il numero 2. Riportiamo fedelmente il contenuto dell’articolo 5 della sopra citata convenzione:
“Resta espressamente chiarito ed inteso tra le parti contraenti che per effetto dell’art.2 del R. Decreto 31 dicembre 1923, numero 3116, la spiaggia demaniale marittima del Lido di Roma compresa tra la sponda sinistra del Tevere ed il canale dello Stagno, situata a mare della zona che fu sdemanializzata per effetto dell’atto 25 gennaio 1923 registrato a Roma il 1° marzo 1923, n. 118 07, reg. 426 atti pubblici, e che insieme con tale zona poi come sopra sdemaniali izzata era stato concessa al Comune di Roma per effetto dell’art. 5 della Convenzione 5 marzo 1907, approvata con la legge n. 502 del 11 luglio 1907, è ritornata nella completa ed assoluta disponibilità dell’Amministrazione Marittima che ne regolerà l’uso e la destinazione secondo le vigenti disposizioni di legge.
Tuttavia per la durata di 70 anni a decorrere dalla stipulazione del presente atto lo Stato si impegna a mettere gratuitamente a disposizione del Governatorato di Roma, quando non vi ostino prevalenti ragioni di interesse pubblico e di servizio governativo a giudizio insindacabile dell’Amministrazione dello Stato le aree comprese in detta spiaggia, di cui abbia bisogno per impianti occorrenti per pubblici servizi del Governatorato stesso.
Le concessioni di tratti di arenili a terzi, sempre nell’ambito della spiaggia anzidetta, saranno assentire dall’Amministrazione della Marina Mercantile, sentito il Governatorato, al quale per il suaccennato periodo andranno devoluti relativi canoni, salvo versamento all’Erario, per ogni singola concessione, del canone annuo fisso di una lira, a titolo di riconoscimento della demanialità dell’aria concessa”
Per quanto sopra, fermo restando il contenuto della relazione tecnica prodotta da LabUr in data 14 settembre 2020, redatta per l’associazione ‘Mare In Vista’ e agli atti della Commissione destinataria, risulta
- che il Comune di Roma non ha mai avuto in proprietà l’immobile realizzato su area demaniale;
- che il Comune di Roma non ha mai avuto in concessione l’area demaniale in oggetto ma ha solo stipulato un atto di convenzione gratuita con lo Stato per averne eventuale disponibilità;
- che la convenzione gratuita dell’area in questione è terminata nel 2002, senza alcun rinnovo;
- che l’immobile in oggetto è dunque da intendersi a tutti gli effetti una pertinenza demaniale non in disponibilità del Municipio Roma X;
- che la concessione di valorizzazione dell’immobile in oggetto prevista nel bando del Municipio Roma X, è irregolare;
- che l’Agenzia del Demanio – Direzione Roma Capitale, ha generato, per omesso controllo, un danno erariale per il mancato incasso del canone relativo all’immobile dal 2002 ad oggi.
[1] Ente per lo Sviluppo Industriale e Marittimo di Roma (S.M.I.R.), istituito con decreto luogotenenziale n.304 del 23 febbraio 1919 e soppresso con Decreto Legislativo n.845 del 18 marzo 1923. Con successivo decreto n.3116 del 31 dicembre 1923 furono dichiarati proprietà dello Stato e tornarono in sua disponibilità tutti gli immobili o demaniali già appartenenti e assegnati in uso allo S.M.I.R. , autorizzando il Governo a trasferire al Comune di Roma parte degli stessi