(esposto inviato al Comune di Roma, alla Regione Lazio, all’AMA, al Ministero della Difesa, al Ministero dell’Ambiente, ai Carabinieri)
Roma, 28 novembre 2019
OGGETTO: ESPOSTO – presunta violazione del Codice dell’ambiente (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) nelle operazioni di trasbordo di rifiuti solidi urbani indifferenziati presso l’area antistante lo stabilimento balneare Ra.Lo.Ce, lungomare Amerigo Vespucci 40 – 00122 Roma (località Castelfusano)
Il sottoscritto dr.Ing. Andrea SCHIAVONE, nato a Roma il 18 marzo 1963, presidente di LabUr – Laboratorio di Urbanistica (http://www.labur.eu) espone, con riferimento al pubblico interesse che riveste nel Comune di Roma la raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati, quanto a sua conoscenza chiedendo immediato intervento di verifica e controllo da parte degli Enti e Autorità in intestazione.
I FATTI
Da oltre un mese sono operativi mezzi AMA Spa (anche noleggiati, p.es. GORENT Spa) per il trasbordo dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (i c.d. materiali ‘non recuperabili’) presso l’area individuata dalla particella n.134 del foglio 1123 (sez.C) NCEU del Comune di Roma[1], nella parte antistante lo stabilimento balneare militare Ra.Lo.Ce. (Raggruppamento Logistico Centrale, lungomare Amerigo Vespucci 40 – 00122 Roma, località Castelfusano)[2], come meglio da immagini qui di seguito specificato (https://maps.app.goo.gl/5yTC8Bv39nN1Zajn9).
L’attività suddetta presume la totale violazione della destinazione urbanistica dell’area a ‘parco pubblico’ nonché dei vincoli ambientali e paesaggistici esistenti.
PREMESSO
- che in data 12 luglio 2019 il dr. Massimo RANIERI (componente del CDA di AMA S.p.A.) risulta aver rilasciato le seguenti dichiarazioni a verbale[3]: “ Ranieri comunica di aver avuto l’incarico di componente del CDA di AMA solo da poco tempo e, in riferimento ai siti di trasbordo, afferma che l’unico sito nel quale attualmente tale attività viene realizzata è quello di Saxa Rubra, anche se in forma limitata. Le attività di trasbordo all’interno della città viene svolta da piccoli mezzi di cinque/sette metri cubi che scaricano i rifiuti nei compattatori di 23/25 metri cubi: saranno questi ultimi che effettueranno il trasbordo fuori città su mezzi più grandi. Quest’ultimo tipo di trasbordo non è stato ancora effettuato a causa della mancanza di rampe che consentono il passaggio dei rifiuti dai mezzi medi a quelli grandi. Ricorda che il trasbordo avviene senza scarico a terra e senza compattazione, attività per le quali non è necessaria un’autorizzazione ma la semplice comunicazione”;
- che in data 15 luglio 2019 è stato inviato a tutti i municipi (prot QL/55282), da parte del Dipartimento Tutela Ambientale – Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti del Comune di Roma (firmato dal dirigente Laura D’APRILE) il “Master Plan delle attività di trasbordo” emesso da AMA Spa (ALLEGATO 1);
- che in data 31 luglio 2019 la Direzione Rifiuti comunale ha approvato l’elenco definitivo dei siti per il trasbordo, 7 siti così dislocati (dividendo il Comune di Roma in 4 settori, come da figura qui di lato) escludendo il Municipio X: Ponte Mammolo (IV Municipio), Piazzale Pino Pascali al Prenestino (V), un parcheggio in via Anagnina e un altro sito in via Schiavonetti (entrambi nel VII), poi ancora Tor de’ Cenci (IX), Via Piolti De Bianchi a Torrevecchia (XIII), Via Vinci dietro all’ex manicomio di Santa Maria della Pietà, nel XIV;
- che in data 21 agosto 2019, come ampiamente riportato dalla stampa[4] “… i bidoni sono stracolmi perché i compattatori passano a singhiozzo. Tra i fattori che rallentano il passaggio degli operatori, c’è il fatto che a Roma mancano le aree di «trasbordo». Insomma, i centri di travaso del pattume, spiazzi dove i camion sversano la spazzatura nei mezzi più grandi, diretti verso discariche e inceneritori lungo lo Stivale (Roma, come noto, non ne ha)” aggiungendo che i siti in precedenza previsti “… avrebbero dovuto essere operativi «entro 30 giorni», cioè per fine agosto. Invece, il 6 del mese, l’ufficio Patrimonio dell’Ama ha scritto che molti di quei siti non sarebbero utilizzabili, … quei siti non apriranno, di sicuro non entro fine agosto”;
CONSIDERATO
- che l’area in questione, attualmente utilizzata per il trasbordo dei rifiuti solidi urbani indifferenziati è stata al centro delle seguenti vicende amministrative:
- in data 18 ottobre 2007 con determinazione dirigenziale n 3550, il Comune di Roma ordinava al Ministero della Difesa lo sgombero dell’area di proprietà comunale sita in Lungomare Amerigo Vespucci in Ostia Lido, “identificata al Catasto Terreni al foglio 1121, particella 134” (errore materiale risultando il foglio essere il nr. 1123);
- con ricorso n. 11914/2007 il Ministero della Difesa si opponeva chiedendo la sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato;
- in data 27 giugno 2019 il Ministero della Difesa ha rappresentato essere venuto meno l’interesse al ricorso stante l’avvenuta riconsegna a Roma Capitale dell’area oggetto dell’ordine di sgombero impugnato, come da verbale dell’Ufficiale Giudiziario incaricato dell’ufficio Esecuzioni della Corte d’Appello di Roma Rep. N. 106/2019 del 14 giugno 2019;
- in data 20 settembre 2019 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) dichiarava improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso del Ministero della Difesa, riconsegnando di fatto l’area al Comune di Roma;
- che, secondo il Master Plan suddetto, le aree di trasbordo devono essere scelte tra quelle aventi il terreno impermeabilizzato per evitare qualsiasi forma di inquinamento del terreno dovuto a cadute accidentali di liquami e rifiuti, evitando nuove pavimentazioni laddove si possa generare un danno ambientale e scegliendo dunque aree di parcheggio autorizzate ma in disuso (comunque con regolarità interessate da macchine idropulitrici);
- che ad oggi non risulta pubblicata sul sito del Comune di Roma, come invece dovuto per legge, la necessaria determinazione dirigenziale della Direzione Rifiuti per l’approvazione del Master Plan suddetto (come da affermazione del dirigente Laura D’APRILE[5]);
VISTO
- che l’area in questione non risulta con pubblica evidenza segnalata in alcuna documentazione ufficiale prevista per legge;
- che l’area in questione non risulta regolarmente adibita al trasbordo dei rifiuti solidi urbani indifferenziati per sua natura (zona parcheggio abusiva, esistenza di vincoli ambientali e paesaggistici);
- che ai sensi dell’articolo 193, commi 11 D.Lgs 152/06[6] non risulta evidente con quale controllo di tracciabilità dei rifiuti avvengano le operazioni di trasbordo essendo coinvolte nelle operazioni di trasbordo strutture esterne ad AMA Spa,
SI CHIEDE
di verificare la regolarità amministrativa, ambientale e urbanistica dell’area in questione con riserva di interessare la Procura penale e contabile competente.
[1] la particella n.134 del foglio 1123 (sez.C) risulta intestata al Comune di Roma a seguito del riordino fondiario del 1 marzo 2005, dopo riunione delle particelle 326, 327, 328, 413, 5, 67, 71 e 72 dello stesso foglio, con destinazione di ‘parco pubblico‘
[2] Indirizzo: Viale Castro Pretorio, 123 – 00185 Roma, Ente di Appartenenza: Stato Maggiore dell’Esercito – V Reparto Affari Generali – Roma
Codice dell’AOO: E22595 Responsabile del Servizio: Tenente Colonnello Amedeo Cappelletti Telefono: 06-50233872 Fax: 06-44340179
E-mail istituzionale: raloce@esercito.difesa.it E-mail di Posta Certificata: raloce@postacert.difesa.it
[3] verbale n.39 del 12/07/2019, IV Commissione Capitolina Permanente – Ambiente: Nuovi siti di trasferenza/trasbordo rifiuti (Protocollo N. 19345 del 31/10/2019) https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=Q1BW&par2=MjgyNA==
[4] p.es. https://www.ilmessaggero.it/roma/news/rifiuti_roma_ama-4685838.html
[5] verbale n.39 del 12/07/2019, IV Commissione Capitolina Permanente – Ambiente: Nuovi siti di trasferenza/trasbordo rifiuti (Protocollo N. 19345 del 31/10/2019) https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=Q1BW&par2=MjgyNA==
[6] Codice dell’ambiente (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) aggiornato con le modifiche, da ultimo, introdotte dalla L. 3 maggio 2019, n. 37 e dal D.L. 29 marzo 2019, n. 27 convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2019, n. 44 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006)
Art.193, c.11 – “Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compreso quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all’articolo 183, comma 1, lettera v), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione”