POLIZIA DI STATO
X Distretto Lido
p.c.
CAPITANERIA DI PORTO DI ROMA FIUMICINO
DIREZIONE MARITTIMA DI CIVITAVECCHIA
COMUNE DI ROMA
GUARDIA DI FINANZA
COMMISSIONE RISERVA NATURALE STATALE LITORALE ROMANO
Roma, 20 gennaio 2025
OGGETTO : Integrazione esposto del 10 gennaio 2025 –
Segnalazione alla Polizia di Stato
Il Comune di Roma, ha la sola competenza di assicurare per la spiaggia libera di Capocotta “i servizi essenziali per il pubblico”, tutti però esclusi negli attuali bandi di affidamento dei chioschi che, senza titolo edilizio e non inventariati tra i beni comunali, pur avendo solo lo scopo di presidiare il parco dunale, diventeranno di fatto stabilimenti balneari per 12 anni, essendo loro consentito, tramite semplice invio di una PEC al Dipartimento Ambiente, di noleggiare ombrelloni e lettini e di organizzare eventi e serate danzanti, anche in subappalto, senza alcuna evidenza pubblica, favorendo potenzialmente infiltrazioni criminali come già avvenuto per le spiagge libere di Ostia. Ricordiamo che nella maggior parte dei casi per iniziare un’attività è necessario presentare, al competente SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con la quale l’impresa interessata autocertifica il possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività medesima. A Capocotta, no.
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Spett.le POLIZIA DI STATO – X Distretto Lido,
LabUr – Laboratorio di Urbanistica (www.labur.eu), portatore di un interesse collettivo e diffuso, con riferimento all’esposto del 10 gennaio 2025 e al successivo riscontro pervenuto in data 13 gennaio 2025 dal Comune di Roma, intende segnalare alla Polizia di Stato la seguente integrazione dell’esposto sopra citato. Si richiede di svolgere i necessari approfondimenti sul contenuto della convenzione presente nei bandi (di cui uno in corso) per l’affidamento dei 5 chioschi di Capocotta, dove si ravvisa una palese inadeguatezza rispetto a tematiche di pubblica sicurezza nonché rispetto al potenziale pericolo conseguente di infiltrazioni criminali nell’area.
La richiesta pertanto consiste, nei confronti della Polizia di Stato, ferme restando quelle rivolte già per singola competenza agli altri Enti e Autorità, nel valutare un coordinamento con il Comune per un preventivo contenimento del suddetto presunto pericolo mediante la redazione di una nuova e differente convenzione tra privati e P.A. rispetto a quella presente nei bandi, che andrebbero, ad avviso dello scrivente, annullati.
Si precisa che la problematica è stata esposta anche al Presidente della Commissione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, dr. Romeo DE ANGELIS, entro le cui competenze ricade l’area di Capocotta, precisando in particolare che emergono gravi carenze nella definizione del ruolo degli affidatari dei chioschi, in quanto, nella realtà, i chioschi costituiscono veri e propri stabilimenti balneari non avendone però tutti i requisiti e i conseguenti obblighi di legge. Una sorta di ‘terra di nessuno’ consentita dal Comune di Roma che ha lasciato in disparte il doveroso parere della Commissione di Riserva.
A titolo di esempio, il noleggio numericamente indeterminato di lettini ed ombrelloni, il loro libero posizionamento su 500 metri di fronte mare per ogni chiosco (5-6 volte superiore a quanto consentito agli stabilimenti), la facoltà di eseguire e subappaltare l’attività con il permesso di un funzionario del Comune, che può anche autorizzare serate danzanti o in genere eventi su aree non delimitate con precisione, sono circostanze che rendono di fatto impossibile garantire quelle condizioni di pubblica sicurezza presenti invece sulle restanti spiagge del litorale romano.
- Se è stato corretto controllare le serate danzanti e gli eventi presso gli stabilimenti balneari sulla base di ferree regole, se è stato necessario interrompere le infiltrazioni criminali collegate al noleggio di ombrelloni e lettini presso le spiagge libere di Ostia, se è stato giustificato rimuovere dal litorale romano l’errato utilizzo dei chioschi per la ristorazione, non si capisce come mai il Comune di Roma possa mettere a bando l’affidamento dei chioschi di Capocotta senza regolamentare in dettaglio tali attività che si volgono all’interno di beni di sua (presunta) proprietà, esattamente come è già accaduto per i chioschi delle spiagge libere di Ostia.
Oltre quanto riportato nell’esposto, a cui si rimanda, la prima osservazione è che i chioschi sono da sempre risultati essere in piena attività solo durante la stagione balneare ed invece chiusi e/o inattivi nel corso del restante anno.
La conferma viene per assurdo proprio dal Comune di Roma che nel riscontro del 13 gennaio u.s., afferma:
- I chioschi presenti sulla “spiaggia di Capocotta sono stati realizzati per offrire servizi essenziali alla balneazione”
- I chioschi sono strutture “a supporto della balneazione per fornire servizi come ristoro assistenza e bagnanti e il noleggio di attrezzature quali lettini e ombrelloni”
- L’area di Capocotta è “una spiaggia libera attrezzata”
Premesso
- che il Comune di Roma non ha alcuna competenza sul demanio marittimo in località Capocotta, la cui delimitazione, come descritto nell’esposto, è incerta per la problematica introdotta da un ingiustificato spostamento della Linea SID ma negato esser avvenuto dalla Capitaneria di porto di Roma;
- che risultano fuorvianti e non veritiere le affermazioni del Comune di Roma laddove afferma essere i chioschi di proprietà del Comune di Roma e ricadenti in aree di sua proprietà in quanto: 1) a livello di inventariazione comunale non esiste alcun bene corrispondente ai 5 chioschi, 2) le aree dove insistono i chioschi non sono tutte di proprietà del Comune di Roma, come p.es. la particella 42 del foglio 1146 (demanio pubblico dello Stato – ramo Marina Mercantile) sulla quale insiste il locale c.d. Bar del Lotto A che invece negli atti del bando risulterebbe sulla particella 41 e quindi non (come invece è) su demanio marittimo (vedi foto in calce);
- che in data 29 maggio 2024 LabUr aveva inviato al Comune di Roma una istanza di revisione in autotutela per presunta turbativa d’asta relativamente all’ “Avviso pubblico per l’acquisizione di offerte, finalizzato alla concessione in uso dei chioschi di proprietà di Roma Capitale siti in Roma – via Litoranea – Ostia Lido, all’ interno del parco dunale di Capocotta incluso nel perimetro della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano – Lotti A, B, D”, non ricevendo alcuna risposta nel merito ma solo una nota pseudo intimidatoria;
Considerato
- che per l’affidamento e la gestione dei singoli chioschi e delle sedicenti aree “di proprietà di Roma Capitale”, si indica l’area compresa “dalla linea SID al confine con la strada Litoranea, come da planimetrie allegate” non tenendo conto della vera Linea SID, come risultante dai dati catastali;
- che è competenza esclusiva della Regione Lazio, regolamento regionale 19/2016, disciplinare le attività consentite sulle spiagge libere e quelle che possono essere svolte nelle spiagge attrezzate;
- che, in forma sintetica, una “spiaggia libera” è quella destinata alla libera fruizione dei bagnanti, dove l’occupazione dell’arenile deve essere temporanea e legata alla balneazione e una “spiaggia attrezzata” è quella dove i servizi sono offerti a pagamento da un concessionario (cfr. Regolamento 19/2016);
- che pertanto sbaglia il Comune di Roma nel riscontro del 13 gennaio u.s. a definire la spiaggia di Capocotta ‘libera’ (ma altrove, pag.2, definita ‘attrezzata’) “con l’aggiunta di servizi essenziali per il pubblico” in quanto per tali (come da Regolamento 19/2016) sono da intendersi solo quelli relativi al “servizio di assistenza, di pulizia, di salvataggio e i servizi igienici”, tutti esclusi (a parte i servizi igienici) dalla convenzione dei bandi di affidamento dei chioschi;
- che seppure il servizio di ristorazione possa ritenersi complementare rispetto ai ‘servizi’ essenziali’, non lo è di certo quello di noleggio di lettini e ombrelloni (spacciato per ‘attività sociale’!), introdotto in convenzione sotto forma di straordinarietà:
“sono consentite, previa comunicazione al concedente a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it inviata almeno 20 giorni prima e salvo diniego, le seguenti attività sociali: … noleggio di attrezzature per l’utilizzo privato in spiaggia libera”
Osservato
- che, secondo convenzione, è solo il Comune di Roma ad autorizzare ai chioschi la fruizione del parco dunale e del demanio marittimo per le c.d. “attività sociali” (tra cui il noleggio di lettini e ombrelloni) senza alcuna comunicazione alla Commissione di Riserva, alla Capitaneria di porto di Roma e/o ad altri Enti e Autorità competenti, soprattutto in termini di pubblica sicurezza;
che, secondo convenzione, è solo il Comune di Roma a poter concedere il subappalto senza pubblica evidenza; - che il Comune di Roma non opera alcuna forma di controllo aggiuntiva, imponendo all’affidatario tutte le responsabilità (ricordiamo, su area di Riserva e su Demanio Marittimo)
CHIEDE
di verificare se, per garantire la pubblica sicurezza, sia necessario introdurre nei bandi di affidamento dei chioschi di Capocotta restrizioni, integrazioni, modifiche od altro in modo da imporre un’evidenza pubblica delle attività ‘balneari’ già oggetto di particolare attenzione da parte della Polizia di Stato lungo il litorale romano, con particolare riferimento al noleggio di lettini ed ombrelloni e alle autorizzazioni di serate danzanti ed eventi.
Si osserva infine, in attesa del riscontro da parte della Capitaneria di porto di Roma, la mancata diligenza da parte degli uffici del Comune di Roma nell’individuare con certezza, prima di consentire gli affidamenti, della delimitazione del demanio marittimo, nonché la discutibile interpretazione del termine ‘spiaggia libera’