A CAPOCOTTA NIENTE CAPO-DANNO DELLA LEGALITÀ, SOLO IL DANNO

capocottaL’entusiasmo manifestato il 23 maggio 2024 dal Sindaco di Roma, Roberto GUALTIERI, e dall’Assessore Comunale all’Ambiente, Sabrina ALFONSI, così veniva narrato dalla stampa: “Oggi è una giornata storica perché si finalizza il primo tassello di un lavoro molto importante per ricondurre alla legalità amministrativa la gestione del mare di Roma”.
A quale legalità il Sindaco della Capitale d’Italia si stesse riferendo rimane un mistero.

In data 6 settembre 2024 (Prot. QL/2024/0069981 del Dipartimento Tutela Ambientale) veniva comunicato a LabUr che “… al momento, il contratto di concessione e successiva aggiudicazione definitiva dei chioschi di Capocotta, lotti A, B e D, non sono stati ancora perfezionati, in quanto, in attesa della conclusione delle operazioni di verifica dei requisiti di legge di cui agli artt. 94 e 98 del D. Lgs 36/2023”. In pratica, per tutta la stagione balneare, non è stata svolta la verifica della esclusione automatica dalla partecipazione alla procedura d’appalto prevista dal Codice dei contratti pubblici. Alla faccia della “legalità amministrativa”!

Non solo.
Il Comune di Roma ha sempre sostenuto che i chioschi esistenti sui lotti A, B, e D di Capocotta sono di sua proprietà. Tuttavia si legge nelle singole sottoscrizioni redatte in data 8 gennaio 2024, chiosco per chiosco, di una “reimmissione in possesso” dei chioschi, evidenziando la importante differenza tra i due termini (proprietà e possesso): il proprietario è il titolare del diritto di proprietà, mentre il possessore è colui che utilizza un bene come ne fosse il proprietario.

La risposta è pervenuta a LabUr il 3 luglio 2024 (Prot. QC/2024/0037092 dell’Ufficio Tenuta Banche Dati e Accertamenti Patrimoniale) in cui è stato confermato che i tre chioschi sui lotti A, B e D, non risultano essere, a livello di inventariazione, beni del patrimonio comunale. Allora di chi sono? Hanno un regolare titolo edilizio? Come è stato possibile autorizzare il loro affidamento in concessione per i servizi di balneazione considerando il fatto che i 3 lotti (i terreni) dove insistono sono identificati come ‘spiagge libere’ e non come ‘spiagge attrezzate’?

Se ciò non bastasse, per mettere in dubbio la raggiunta “legalità amministrativa” sbandierata da Gualtieri il 23 maggio, ecco arrivare il 18 settembre 2024 la risposta (Prot. QL/2024/0073546) del Dipartimento Tutela Ambientale a confermare che non ci sarebbe stata la turbativa d’asta denunciata da LabUr il 29 maggio.
Nella denuncia, tra le altre cose, si era segnalata l’offerta anomala della Lu.Ma. srl, pari a € 156.000,00 (rispetto alla media oscillante sui 40mila euro) che aveva finito per inicdere sul punteggio economico dei singoli operatori del Lotto A e sul fatto che la aggiudicataria del Lotto A (la Pianelli srl) aveva inviato offerta sostitutiva della precedente appena dopo l’invio dell’offerta della Lu.Ma. srl, costituendo l’ultima offerta valida pervenuta per il Lotto A.
Così lo storico concessionario del chiosco del lotto A (“Dar Zagaia”) veniva scalzato (oggi il chiosco si chiama “Riserva Beach Experience”).

La risposta è stata imbarazzante: secondo il Dipartimento “non si ritengono integrati i presupposti richiesti” e inoltre la questione sarebbe già stata scrutinata “dal TAR per il Lazio e dal Consiglio di Stato, in qualità di supremi organi della giustizia amministrativa, attraverso ben quattro provvedimenti” che avrebbero confermato “l’interesse pubblico prevalente alla prosecuzione delle attività che si svolgono all’interno dei chioschi”. In altre parole, la “legalità amministrativa” di GUALTIERI non sarebbe stata quella di verificare tutte le eventuali cause di automatica esclusione dalla gara dei partecipanti o di chiarire l’esistenza o meno di una turbativa d’asta, ma quella di creare (a questo punto e a qualunque costo) un presidio per tutelare l’ambiente circostante. Se così fosse, non capiamo però perché limitare gli eventi di carattere musicale per proteggere la nidificazione sulle dune dell’uccello Fratino e nello stesso tempo autorizzare la totale balneazione del litorale di Capocotta senza alcuna sorveglianza.

Il problema più grande resta infine quello della dividente demaniale cioè della individuazione della linea che separa il demanio marittimo da aree con diversa destinazione urbanistica. La questione è di fondamentale importanza anche per il neo comandante della Capitaneria di Porto. Ricordiamo che LabUr aveva inviato un esposto proprio alla Capitaneria di Porto il 29 marzo 2024  rimarcando che in assenza di una precisa individuazione geografica o comunque referenziata della linea della dividente demaniale, i tre chioschi risulterebbero insistenti sul demanio marittimo, senza concessione, in quanto posizionati oltre la linea dunale che rappresenta la dividente naturale. In tal caso, il bando risulterebbe irregolare.
La risposta ricevuta dalla Capitaneria è stata allora solo dilazionatoria: “… le Amministrazioni, aventi titolo nella tutela degli interessi demaniali marittimi di quella porzione di litorale, sono attualmente coinvolte nel procedimento di verifica dell’attuale ampiezza della fascia del demanio marittimo”.

In conclusione, dopo 5 mesi, a Capocotta non si intravede alcuna “legalità amministrativa” ma solo il protrarsi di una gestione dell’area da parte del Comune di Roma mediante atti che aumentano ogni volta la confusione.
LabUr, che ha avuto accesso a tutti gli atti, presenterà un esposto alla Corte dei Conti per danno erariale e ambientale

 

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