TERMOVALORIZZATORE DI ROMA: DALL’URBANISTICA DELL’ “ORA PER ALLORA” A QUELLA DELL’ORA PER DOMANI”

Arancione e Nero Foto Palestra Poster_20241004_125808_0000Gli urbanisti sostituiti da faccendieri affiancati da studi legali. Dal metodo “ora per allora” usato dai Commissari straordinari per i Mondiali di Nuoto  Roma ’09, all’ “ora per domani” del Sindaco-Commissario Roberto Gualtieri sul Termovalorizzatore di Roma Capitale.
LabUr-Laboratorio di Urbanistica, apre un nuovo capitolo su quanto è accaduto urbanisticamente nell’area in cui sorgerà l’impianto a Santa Palomba, nel silenzio di tutti, nessuno escluso. (di Paula Filipe de Jesus)

 

 

PREMESSA
In un colpo solo sbagliano dal Comune al geometra passando per il notaio.

AMA Spa, Comune di Roma e il Commissario dello Stato per il Giubileo (il Sindaco di Roma e presidente della Città Metropolitana, Roberto GUALTIERI), hanno approvato la relazione tecnica della GE.CO. srl, che ha di fatto asseverato la scelta dell’area di Santa Palomba come idonea per il termovalorizzatore di Roma, sbagliano l’inquadramento particellare e lasciano dubbia la destinazione urbanistica. Infatti quell’area non sarebbe, secondo il PRG vigente, idonea ad ospitare l’impianto se non con l’introduzione di una variante urbanistica.

Come è stato possibile che anche il notaio, all’atto di compravendita, non lo abbia osservato?

L’ACQUISTO DELL’AREA DI SANTA PALOMBA
Abbiamo già ampiamente documentato che l’Ordinanza del Commissario Straordinario (n. 8 del 1 dicembre 2022) – con la quale è stata disposta “la realizzazione da parte di Roma Capitale di un impianto di termovalorizzazione autorizzato” e che ha imposto un vincolo di destinazione finalizzato all’installazione del predetto impianto su terreni e pertinenze siti nel territorio di Roma Capitale – ha dimenticato di includere la particella 105 del foglio 1186.

L’errore deriva dal mancato inserimento della citata particella nella “Ricognizione vincolistica e programmatica” redatta dalla GE.CO. srl il 1° settembre 2022. La particella risulta invece acquisita con le altre da AMA SpA in forza del rogito n. 13786 del notaio Nicola ATLANTE registrato a Roma in data 25 novembre 2022.

LE CONSEGUENZE DEL MANCATO INSERIMENTO DELLA PARTICELLA
L’impianto previsto non potrà insistere sui 192 mq della particella 105 né su di essa risulta ad oggi costituito un diritto di superficie come invece per le altre. In altre parole, il proprietario di quella particella (AMA) non potrà far realizzare e mantenere al di sopra di quel suolo l’impianto in favore del futuro concessionario (ACEA). La particella 105 costituisce una porzione importante dell’impianto così come risulta dal progetto andato in gara poiché insiste nell’area “recupero scorie”.

 

 identificati al NCEU del Comune di Roma dal foglio 1186, particelle 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821, 822,

identificati al NCEU del Comune di Roma dal foglio 1186, particelle 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821, 822,

La scelta di acquistare i terreni e di costituire su di essi un diritto di superficie “a tempo determinato e a titolo oneroso” è avvenuta dapprima con voto favorevole del Consiglio di Amministrazione di AMA SpA in data 18 ottobre 2022 e poi con decisione dell’Assemblea dei Soci di AMA SpA in data 20 ottobre 2022. Precisiamo che il Comune di Roma è l’unico socio, titolare di n. 214.385.185 azioni ordinarie pari all’intero capitale sociale di euro 214.385.185,00 interamente versato. L’acquisto dei terreni indicati nella relazione della GE.CO. srl è stato dunque autorizzato con presa d’atto “del voto favorevole del Socio unico espresso verbalmente”.

In sostanza, è stato il Comune di Roma (e in virtù dei suoi poteri, Roberto GUALTIERI) a decidere quali terreni comprare e a che prezzo per realizzare il termovalorizzatore, sulla base di quanto riportato nella “Ricognizione vincolistica e programmatica” della GE.CO. srl del 1 settembre 2022, che però non includeva la particella 105. Nessuno ha però mai autorizzato AMA SpA a comprare la particella.

Nell’atto di compravendita, tra AMA SpA e la parte venditrice, compare la particella 105 che l’Assemblea AMA non aveva deliberato di acquistare, anche se, nell’art.5 dell’atto di compravendita, è chiaramente scritto che la “parte acquirente [i.e. AMA SpA] dichiara di ben conoscere guanto comprato per averlo fatto valutare e verificare dai propri tecnici di sua fiducia, GE.CO. srl e Geometra Linari”.

Non solo. Esistono due certificati di destinazione urbanistica, rilasciati proprio dal Comune di Roma e allegati all’atto di compravendita, contrastanti con quanto redatto dalla GE.CO. srl.

TERMOVALORIZZATORE 1

 

 

 

 

 

 

COSA RIPORTA IL PRG

Nel PRG vigente e pubblicamente consultabile le tavole in scala 1:10.000 denominate “Sistemi e Regole” prescrivono modalità e regole di trasformazione per l’intero territorio comunale, articolate per città e sistemi, distinguendo:

  • Città storica, consolidata, da ristrutturare e della trasformazione
  • Sistema insediativo, ambientale, dei servizi e delle infrastrutture

Gli elaborati grafici a base del PRG dal momento dell’adozione in poi possono subire dei cambiamenti in funzione delle osservazioni accolte, degli errori materiali, di recepimenti degli atti deliberati dal Consiglio, etc. Ciò comporta un cambio della destinazione urbanistica.

Pertanto, per l’area in questione, si trovano due tipi di elaborati grafici la cui base è quella del PRG adottato sulla quale sono stati riportati i perimetri delle aree che hanno subito modifiche e integrazioni:

term 3Inoltre, secondo quanto stabilito dal Dipartimento Tutela Ambientale – Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti, il c.d. “Sito In parte potenzialmente Idoneo”, denominato “Xlla12 Santa Palomba”, è stato ulteriormente modificato in funzione delle seguenti limitazioni (https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Sito_in_parte_potenzialmente_idoneo_-_Xlla12_SANTA_PALOMBA.pdf)

term 4

Per quanto sopra, dalla Relazione GE.CO. Srl risulta un inquadramento particellare errato, perché manca la particella 105, e un’indicazione della destinazione urbanistica incerta perché in essa si legge che “la destinazione urbanistica delle aree non risulta un fattore condizionante la fattibilità dell’iniziativa anche in considerazione del fatto che la tipologia di autorizzazione da richiedersi (Autorizzazione Integrata Ambientale) costituisce di per sé variante urbanistica puntuale, laddove necessario”. In altre parole assumono il rischio dell’esistenza di una variante che non individuano. 

Appare dunque una ‘via di fuga’ per giustificare un termovalorizzatore a Santa Palomba, confermata in sede di Assemblea dei Soci AMA il 20 ottobre 2024. La gravità è che già in data 3 giugno 2021, AMA Spa aveva pubblicato un Avviso di indagine di mercato per l’acquisto di un’area da destinare alla realizzazione di sedi impiantistiche (data la necessità di individuare idonee aree da destinare a nuovi impianti di trattamento dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale, come previsti nel Piano Industriale Pluriennale (PIP) 2020-2024 che corredava il Piano di Risanamento ex art. 14, comma 4, approvato dall’Assemblea di A.M.A. S.p.A. in data 28 aprile 2021). 

Tutte le verifiche dunque dovevano essere già state svolte dalla Commissione nominata per la valutazione delle offerte pervenute in risposta al predetto Avviso. La Commissione aveva individuato, fra le aree potenzialmente idonee, proprio quella sita nel territorio di Roma Capitale identificata dai dati catastali: Foglio 1186 – Particelle 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821, 822. È seguita un’ulteriore valutazione di una nuova Commissione, nominata sempre da AMA SpA il 4 aprile 2022, che aveva per la seconda volta proceduto a verificare la fattibilità dell’acquisto proprio di quell’area nonché la sua effettiva idoneità mediante:

  • una ricognizione vincolistica e programmatica per il tramite della società GE.CO. Srl
  • una relazione tecnico estimativa redatta dallo Studio Magni Linari su incarico di Intellera Consulting S.r.l. con valutazione positiva sulla congruità del prezzo di vendita.

Come è stato possibile se la GE.CO. Srl scrivesse che c’erano anche terreni destinati a verde pubblico?

 

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)

In materia di smaltimento dei rifiuti, lo Stato è titolare di una competenza esclusiva, riconducibile all’ipotesi della “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema(art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione).

Le Regioni hanno il potere di autorizzare i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (artt. 196, comma 1, lett. d), e 208 t.u. ambiente) e le Province (in questo caso la Città Metropolitana) hanno il potere di pianificare le zone idonee e non idonee agli impianti sulla base dei criteri stabiliti nel piano di gestione dei rifiuti della Regione (art. 197, comma 1, lett. d), T.U.A.)

Nel caso del termovalorizzatore di Roma, Gualtieri ha potere statale e regionale in qualità di commissario ed è anche presidente della Città Metropolitana di Roma (Provincia). Quindi, decide tutto lui.

Occorre allora fare un richiamo normativo, prendendo atto che un termovalorizzatore è un impianto di competenza (ambientale) statale che Gualtieri ha deciso di pianificare, autorizzare e realizzare nel Comune di Roma in località Santa Palomba.

L’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rappresenta il provvedimento autorizzativo per l’esercizio di un impianto trattamento rifiuti. Il procedimento è distinto in fasi: domanda del gestore, pubblicazione della domanda, partecipazione del pubblico, conferenza di servizi, rilascio dell’autorizzazione, pubblicazione del provvedimento, controllo e monitoraggio.

Ai sensi dell’art. 6, comma 13 del D.Lgs.152/06 (Codice, DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 13/08/2024) (GU n.88 del 14-04-2006 – Suppl. Ordinario n. 96), l’AIA è necessaria per i progetti di cui all’allegato VIII alla Parte Seconda del Codice nonché per le successive modifiche sostanziali (5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti).

La procedura per il rilascio dell’AIA è descritta nel Codice dall’art. 29-quater. In particolare, il comma 11 prevede che l’AIA sostituisce “le autorizzazioni riportate nell’elenco dell’Allegato IX alla Parte Seconda” tra cui l’autorizzazione ex art. 208 dello stesso Codice. 

  • L’articolo 208 (autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) è il fulcro della questione. Infatti il rilascio dell’AIA, che lo sostituisce, consente di mantenere la validità del comma 6 dell’articolo 208: “l’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”.


IL DEUS EX MACHINA

L’autorità competente a rilasciare l’AIA nel caso del termovalorizzatore di Roma (ai sensi dell’art. 7, commi 4-bis e 4-ter del Codice) sono la Regione e la Provincia, quindi di nuovo Gualtieri (infatti la potenza termica dell’impianto pari a 250 MW esclude la competenza del Ministero dell’Ambiente, rivolta solo a impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW, come previsto dall’Allegato XII alla Parte Seconda).

L’area destinata al termovalorizzatore – per adesso priva di una certa quanto necessaria destinazione urbanistica, mancante di una particella e senza alcuna dichiarazione di pubblica utilità – sarà normalizzata dopo l’AIA grazie al deus ex machina Gualtieri?

 

IL FOSSE DELLA CANCELLERIA

Le mappe catastali, alla data odierna, parlano chiaro: il Fosso della Cancelliera attraversa i terreni comprati da AMA SpA, cosa che avrebbe dovuto rilevare il Notaio perché il corso del fosso (alveo e sponde comprese) non sono edificabili. Parliamo di almeno 1.500 mq, senza contare le fasce di rispetto, vendute al prezzo (anche questo stabilito da AMA) di 75 euro al mq, dunque oltre 100.000 euro regalati alla parte venditrice.

A rendere ancora più imbarazzante la vicenda di questo fosso, è quanto riportato nei documenti di gara del Comune di Roma per la “Proposta di PPP in finanza di progetto per l’affidamento in concessione della progettazione, autorizzazione all’esercizio, costruzione e gestione del polo impiantistico relativo ad un impianto di termovalorizzazione(https://gare.comune.roma.it/gare/id35838-dettaglio). Nella “Relazione Idrologica e Idraulica – REV 01”, si legge: “L’area di studio è situata nel Comune di Roma in Località Santa Palomba a sud di Roma e nei confini del Municipio IX; dal punto di vista catastale l’area ricade nel Foglio 1186 del Comune di Roma dove è rappresentato un fosso nella zona di intervento denominato “Fosso di Cancelliera”. Si evidenzia che sono state svolte delle analisi preliminari sul Fosso di Cancelliera dalla società Leganceavvocati associati che ha redatto una nota legale “Progetto Waste – terreno in Roma, Santa Palomba” con data 22 dicembre 2022. In tale nota è riportato nelle conclusioni al punto a) ”il corso d’acqua è stato modificato, mutando dunque la sua natura di corso d’acqua ad opera idraulica” ed al punto c) “gli atti di assenso relativi all’approvazione delle modifiche di tali opere idrauliche potranno essere ottenuti nell’ambito del procedimento speciale previsto dall’art.13 del D.L. n.50/2022 e per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale del D.Lgs.n.152/2006”. Tale relazione non solo è successiva all’atto di compravendita ma anche all’ordinanza commissariale ma rimanda la verifica degli “atti di assenso relativi all’approvazione delle modifiche” intervenute sul Fosso al futuro rilascio dell’AIA.

Insomma, a decidere sul fosso e sulla modifica apportata al suo corso (mai annotata al Catasto ed ignorata dal Notaio) sarà ancora una volta GUALTIERI tramite l’AIA che renderà ‘edificabile’ tutta l’asta del fosso, le sue sponde e le fasce di rispetto imposte dalla legge?

 

CONCLUSIONI

I dubbi:

  • può il sindaco del Comune di Roma, a sua discrezione, cambiare il PRG senza aprire un processo di partecipazione intervenendo di fatto a danno degli altri Comuni dell’Area Metropolitana limitrofi che dovrebbe rappresentare e tutelare?
  • come ha fatto AMA SpA a deliberare l’acquisto di quei terreni e a quel prezzo essendo privi (come risulta dalla documentazione da AMA stessa considerata asseverante) di una certa quanto necessaria destinazione urbanistica richiesta?
  • come ha fatto il Notaio a rogitare un atto in cui, senza una certa e comprovata destinazione urbanistica, in presenza di un fosso (richiamato citando “un reticolo idrografico secondario”) i terreni venivano venduti come idonei e completamente edificabili (pure il fosso?) per ospitare un impianto rifiuti? Preveggenza sul rilascio dell’AIA da parte di GUALTIERI?

Ricordiamo che la fase di partecipazione prevista dall’AIA vedrà sul banco di accusa la disinvoltura del Sindaco Gualtieri ad autorizzare quello che non si poteva autorizzare (almeno dalle carte presenti nei pubblici registri). La nomina a Commissario per il Giubileo non lo dispensa infatti dalla responsabilità penale dei suoi atti.

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