Spuntano palazzine a 4-5 piani tra i villini dell’Infernetto. Oltre ai famigerati Piani di Zona, ora abbiamo anche dei normalissimi lotti edificabili dove però atterrano cubature ricavate dalle sedi stradali cedute al Comune (!!!) che consentono di edificare fino a 13,50 metri in altezza.
Sono trascorsi 17 anni dalla ri-adozione del Piano Particolareggiato “Infernetto” (approvato addirittura nel 1994) e ancora risulta inesistente la rete viaria pubblica, la principale opera tra quelle definite di urbanizzazione primaria (art. 4, legge 29 settembre 1964, n. 847).
Nonostante la nuova adozione del piano sia scaduta nel 2016, gli uffici del Comune di Roma, dopo il 2016, hanno, in maniera assolutamente illegittima, rilasciato permessi di costruire attraverso il trasferimento a lotti edificabili di cubature provenienti dalla pianificata rete viaria primaria, comunque già da 30 anni aperta al pubblico transito e dunque già di pubblica utilità.
Gli uffici del Comune di Roma, dopo il 2016, non hanno in pratica esercitato alcun diritto di esproprio di aree pubbliche, permettendo di fatto plusvalenze alle imprese di costruzione, con la complicità di notai, agenzie immobiliari ed ex dipendenti municipali.
Per tale motivo, è stata sporta denuncia presso la Corte dei Conti, che ha aperto un fascicolo.
Alla CORTE DEI CONTI
Procura Regione Lazio
p.c.
GUARDIA DI FINANZA
DENUNCIA CONTRO IGNOTI
Roma, 4 agosto 2023
OGGETTO: Danno erariale – Piano Particolareggiato zona “O” n.51 “Infernetto – Macchione”, mancato esproprio aree pubbliche per ingiusto vantaggio patrimoniale ad altri
LabUr – Laboratorio di Urbanistica (www.labur.eu), portatore di un interesse diffuso e collettivo, essendo venuto a conoscenza dei fatti appresso narrati, intende sporgere denuncia contro ignoti per danno erariale diretto dovuto al mancato esproprio delle aree pubbliche (in prevalenza strade e parcheggi) interne al Piano Particolareggiato per il recupero urbanistico del nucleo di zona “O” n.51 “Infernetto – Macchione” (532,14 ettari, Municipio Roma X) a ingiusto vantaggio delle imprese di costruzioni.
Con segnalazione di delitti contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica, riferibili ad attività di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge e/o da atti aventi forza di legge e dalle quali non esistono margini di discrezionalità, hanno intenzionalmente procurato ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, spesso ricorrendo a falsità ideologica commessa in certificati e/o in autorizzazioni amministrative.
IL FATTO
L’area del Piano Particolareggiato per il recupero urbanistico del nucleo di zona “O” n.51 “Infernetto – Macchione” (532,14 ettari) ricade nel territorio del Municipio Roma X ed è situata tra la Via Cristoforo Colombo, la Tenuta Presidenziale di Castel Porziano e la Pineta di Castel Fusano. Tutti gli atti amministrativi riguardanti la formazione di tale strumento urbanistico sono pubblici e descrivono una precisa disciplina relativa ai distacchi, alle altezze, alle inclinate e alle destinazioni d’uso delle edificazioni da realizzare, nonché chiare prescrizioni riguardanti gli indici di fabbricabilità per i lotti inclusi nel piano..
Pur tuttavia, alcune nuove edificazioni si differenziano dalle altre in termini di altezza e di volumetria, utilizzando quanto concesso dagli articoli 17 e 21 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del suddetto Piano Particolareggiato.
Tralasciando il caso limitato dell’art.21 (Accorpamenti delle cubature), l’attenzione della presente denuncia è rivolta all’utilizzo illegittimo dell’articolo 17 (Cessione di aree pubbliche esterne ai perimetri dei comparti) con il quale è stato permesso di realizzare edificazioni fino a metri 13,50 di altezza, molto più alte (il doppio) della normale tipologia dominante.
Risulta infatti che gli uffici tecnici del Comune di Roma abbiano rilasciato molteplici permessi di costruire in applicazione del suddetto articolo 17 con dubbia discrezionalità.
Tale articolo prevede che ai lotti interni al Piano Particolareggiato, destinati interamente o parzialmente ad area pubblica (viabilità, parcheggi, servizi e verde), venga riconosciuto un indice di fabbricabilità solo nel caso in cui l’area pubblica venga ceduta gratuitamente all’Amministrazione Comunale. Le cubature così risultanti possono essere trasferite ad altri lotti dove si sommano alle previste cubature edificate e/o edificabili del lotto di destinazione. Qualora i proprietari non cedano gratuitamente le aree previste pubbliche, nel periodo di vigenza del piano, le stesse devono essere espropriate, in quanto, ai sensi dell’art. 16 della legge urbanistica n. 1150 del 1942, vale quanto segue:
- “l’approvazione dei piani particolareggiati equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste”
- “col decreto di approvazione sono decise le opposizioni e sono fissati il tempo, non maggiore di anni 10, entro il quale il piano particolareggiato dovrà essere attuato e i termini entro cui dovranno essere compiute le relative espropriazioni”.
PREMESSO
– che l’art. 16 della legge urbanistica n. 1150 del 1942, unico riferimento normativo per la materia in esame, stabilisce in dieci anni l’efficacia di un Piano Particolareggiato;
– che allo spirare del termine decennale il Piano Particolareggiato perde di efficacia e che l’Amministrazione non può disporre alcuna proroga dello stesso, potendo invece unicamente valutare l’opportunità di predisporre un nuovo strumento con conseguente rinnovazione della scelta pianificatoria attuativa rimasta inattuata;
– che, per quanto riguarda la realizzazione di nuove costruzioni edilizie previste dallo strumento di attuazione, anche dopo la sua scadenza, l’attuale giurisprudenza ne condiziona la possibilità all’avvenuto completamento, entro il termine di vigenza del piano, di tutte le opere di urbanizzazione primaria, tra cui anche strade di penetrazione principale e secondaria, parcheggi e standard pubblici,
VISTO
– che l’ultimo atto del Piano Particolareggiato “Infernetto” è la sua nuova adozione avvenuta con Deliberazione del Consiglio Comunale n.112 del 12 aprile 2006;
– che, trascorsi ad oggi 17 anni, non è stato deliberato alcun altro rinnovo;
che il Piano Particolareggiato “Infernetto” risulta essere del tutto inattuato soprattutto per quanto concerne la realizzazione della rete viaria pubblica che rappresenta la principale opera tra quelle definite di urbanizzazione primaria (art. 4, legge 29 settembre 1964, n. 847),
OSSERVATO
– che a partire dal 2016, per decadenza del piano particolareggiato e per la mancata attuazione delle opere di urbanizzazione primaria, doveva essere considerato (caso per caso) ogni rilascio di permesso di costruire all’interno dell’area del Piano Particolareggiato per il recupero urbanistico del nucleo di zona “O” n.51 “Infernetto – Macchione”;
– che entro il 2016, ai sensi del citato articolo 17 delle NTA del Piano, le aree pubbliche non cedute gratuitamente dai proprietari, dovevano essere espropriate,
CONSIDERATO
– che gli uffici del Comune di Roma, dopo il 2016, hanno in maniera illegittima rilasciato in alcuni casi permessi di costruire applicando il citato art.17 delle NTA;
– che quanto sopra ha consentito il trasferimento a lotti edificabili di cubature provenienti dalla pianificata rete viaria primaria, comunque già da 30 anni aperta al pubblico transito e dunque già di pubblica utilità;
– che gli uffici del Comune di Roma, dopo il 2016, non hanno esercitato alcun diritto di esproprio di aree pubbliche, permettendo di fatto plusvalenze alle imprese di costruzione, come l’esempio seguente dimostra:
- La XXX srl (c.f. XXX), co-proprietaria della p.lla XXX del foglio 1115, ha depositato al Dipartimento di Urbanistica del Comune di Roma, in data 17 maggio 2019 (prot. QI/XXX), una istanza per il permesso di costruire (pdc) un villino quadrifamiliare. Successivamente (prot. QI/XXX del 29 luglio 2019) la stessa ha presentato una nuova istanza per il cambio di intestazione alla XXX srl (c.f. XXX) dopo aver quest’ultima comprato le p.lle XXX e XXX del foglio 1115 (frazionate dalla ex XXX) e le p.lle XXX e XXX del foglio 1121 includenti via della Cacciuta (appartenente alla rete primaria del Piano Particolareggiato). Infine la XXX srl (prot. QI/XXX del 28 ottobre 2019) ha redatto un progetto di ‘nuovi tipi’ per un edificio plurifamiliare (16 appartamenti) al posto della iniziale quadrifamiliare. Il pdc n.XXX è stato rilasciato dal Comune di Roma con prot. QI/XXX del 18 maggio 2020.
Mediante tali atti, la superficie utile alla costruzione è stata aumentata dai circa 193 mq iniziali a quasi 1.000 mq finali, frazionando la p.lla XXX nelle XXX e XXX, destinando solo la XXX alla costruzione (oggi divenuta la p.lla XXX) e cedendo al comune (mediante l’art.17 delle NTA) la XXX (ricadente su via XXX) e le p.lle XXX e XXX del foglio 1121 (includenti parte di via della Cacciuta), appositamente acquistate per trasferire maggiore cubatura sulla XXX. Di seguito, il contributo delle singole particelle all’edificazione finale (passata da una quadrifamiliare ad un edificio di 16 appartamenti, alto 13,50 con box auto nel piano interrato). Si nota la prevalenza derivante dall’acquisto dei tratti stradali di via della Cacciuta (nell’istruttoria tecnica degli uffici è stato incluso non solo il sedime stradale ma tutta la superficie delle particelle, comprensive anche di un canale drenante del locale consorzio di bonifica)
(OMISSIS)
- Si precisa che via della Cacciuta, già istituita con Delibera del Commissario Straordinario n.435 del 14 febbraio 1962, non era di certo al tempo (e, da quanto ci risulta, neppure oggi) strada in manutenzione al Comune di Roma anche se aperta da sempre al pubblico transito e ospitante al civico 120 un distaccamento stagionale dei Vigili del Fuoco. Avrebbe dovuto pertanto essere espropriata, per l’attuazione, in quanto appartenente alla rete viaria principale del piano, già nel 2002 (data della prima scadenza decennale del piano) e sicuramente entro il 2016 e non ‘lasciata’ nella possibilità di essere ceduta per creare nuove redditizie cubature. Si nota infatti che le particelle XXX e XXX (in totale, 5.455 mq) sono state acquistate dalla XXX srl a poco più di 37 euro/mq (203.262 euro), diventando 750 mq di SUL (corrispondenti a 2.400 mc), per un valore complessivo di oltre 2,5 milioni di euro, secondo le tabelle OMI. Nella complessa vicenda, si inseriscono poi l’eredità di A. S. e la intermediazione di A. C., ex funzionario dell’ufficio tecnico municipale, che compare come primo acquirente per poi nominare ex art.1401 c.c. la XXX srl,
PRESO ATTO
– che gli uffici del Comune di Roma continuano a rilasciare similari pdc con trasferimento di cubature e a non attuare il Piano Particolareggiato (scaduto nel 2016) mediante espropri di aree pubbliche, a partire dalla rete primaria stradale,
per tutti i fatti sopra descritti e per tutti quelli che saranno ritenuti sussistenti
dall’Autorità procedente
CHIEDE
ai sensi dell’art. 51 del vigente Codice di Giustizia Contabile, che vengano puniti i responsabili del danno erariale in corso e quantificato lo stesso, nonché penalmente perseguiti, segnalando gli eventuali delitti riscontrati alla Procura competente. Si dichiara, sin d’ora, di volersi costituire parte civile nell’eventuale procedimento penale nei confronti del soggetti responsabili, riservandosi la produzione di prove documentali e testimoniali integrative alla presente denuncia.