OSTIA, SPIAGGE LIBERE E ANAC: QUALE VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI?

vigilanza cpL’operato del Municipio Roma X è sempre più opaco e non si vede luce. LabUr ha avuto ragione sulla non regolarità del bando di affidamento di 37 concessioni demaniali marittime e l’ha avuta anche sulla non regolarità del bando di affidamento delle spiagge libere. Le stagioni balneari di riferimento sono diverse, rispettivamente quella del 2021 (giunta M5S, presieduta da Giuliana DI PILLO) e quella del 2022 (giunta PD, presieduta da Mario FALCONI).

In entrambe le questioni, assente ingiustificata, è l’ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione, presieduta da Giuseppe BUSIA (di cui riferiamo le recenti dichiarazioni in fondo a questo articolo), che in tutti gli ambiti dell’attività amministrativa dovrebbe invece prevenire la corruzione collaborando con le amministrazioni pubbliche, garantendo il rispetto della normativa sulla trasparenza e vigilando sullo regolarità dei contratti pubblici. Se infatti nel primo caso (affidamento 37 concessioni) è dovuto intervenire il Tribunale Amministrativo della Regione Lazio, costringendo il Municipio Roma X, dopo 2 anni, ad annullare in autotutela l’irregolare atto prodotto, nel secondo caso ancora attendiamo, dopo quattro mesi e numerosi solleciti, un chiarimento da parte dell’ANAC che ha compiuto soltanto una parziale istruttoria, contraddicendo peraltro se stessa nelle conclusioni.

Cosa è accaduto sul bando delle spiagge libere a fronte dell’ultima comunicazione pervenuta a LabUr dal Municipio Roma X in data 29 dicembre 2022 (prot.n. CO/157157/2022)?

ISTRUTTORIA NEGLIGENTE DELL’ANAC
In data 11 maggio 2022 LabUr aveva presentato un esposto, indirizzato anche all’ANAC (e acquisito con prot.n. 36069/2022 dall’Ufficio Vigilanza Servizi e Forniture) segnalando che il Municipio Roma X aveva indetto una “procedura aperta” (a tutti) per l’affidamento dei servizi connessi alla balneazione per alcune spiagge libere suddivise in 9 lotti, ne aveva aggiudicati solo 4 e aveva avviato una successiva “procedura negoziata” (selezionando le ditte) per i restanti 5 lotti andati deserti nella prima gara. Tale modo anomalo di procedere avrebbe potuto favorire un meccanismo di condizionamento nel criterio di affidamento delle spiagge libere.
In data 1 giugno 2022, a seguito di richiesta preliminare di informazioni, il Segretariato Generale del Comune di Roma ha comunicato (prot.n. RC/2022/0016981) di aver avviato un’attività di controllo finalizzata a verificare la correttezza e regolarità delle procedure amministrative, di cui ancora però non si conosce l’esito.
Così, in data 8 agosto 2022, (dopo il precedente esposto) l’irregolarità è stata nuovamente segnalata da LabUr all’ANAC (prot.n. 0065400/2022), integrandola con nuovi fatti.

Nell’adunanza del 6 settembre 2022, il Consiglio dell’Autorità ha deliberato quanto reso poi noto il 12 settembre archiviando l’esposto con la seguente motivazione (UVCP n. 36069/2022): “l’assegnazione di servizi di balneazione e di spiagge libere può avvenire pure con procedura negoziata, se la gara aperta va deserta. Questo anche solamente per alcuni singoli lotti”. L’ANAC in pratica, fondandosi su una sentenza della Terza Sezione del Consiglio di Stato (la n.8749 del 21.12.2021), assumeva erroneamente, nel caso in esame, che ci fossero state 9 gare diverse, ciascuna riferita al singolo lotto, autonome sotto il profilo procedurale (“ogni lotto costituisce una procedura di gara autonoma e indipendente, che non subisce interferenze per effetto delle vicende che attengono agli altri lotti”).

Infine, il 14 settembre LabUr ricorreva in opposizione in quanto l’ANAC non ha mai verificato la presunta “autonomia” e “distinzione” delle gare dei 9 lotti/spiagge e neppure ha valutato nell’istruttoria l’integrazione dell’8 agosto.

ASSENZA DI TRACCIABILITA’
Dopo 4 mesi dal ricorso in opposizione, nessuna risposta dall’ANAC, in evidente difficoltà, in quanto è risultato che a nessuna gara per i nove lotti è stato attribuito un distinto Codice Identificativo Gara (CIG) e che tutte le gare hanno avuto la stessa commissione di valutazione, contraddicendo dunque i presupposti procedurali di “autonomia” e “distinzione” delle gare citati con chiarezza nella sentenza del Consiglio di Stato su cui si è basata la delibera di archiviazione dell’ANAC. Un pasticcio di negligenza e irregolarità istruttoria molto grave che neppure ha valutato la violazione dell’art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 nonché dell’art.29 del D. lgs. n. 50/2016 – Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.).

Come se non bastasse, è la stessa ANAC a ribadire che “è obbligatorio richiedere il codice CIG, ai fini della tracciabilità, per tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, a prescindere dall’importo degli stessi e dalle modalità di affidamento e quindi anche per i contratti esclusi dall’obbligo del versamento del contributo in favore dell’Autorità”.

Cade dunque la giustificazione fornita dal Municipio Roma X (prot.n. CO/157157/2022 del 29 dicembre 2022): “… nessuna controprestazione di natura economica è stata prevista … pertanto non è stato generato alcun CIG (Codice Identificativo Gara) sia per la procedura aperta … sia per la procedura negoziata…”.

Ricordiamo che il CIG è un codice alfanumerico generato dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell’ANAC con tre funzioni principali:

  1. una prima funzione è collegata agli obblighi di comunicazione delle informazioni all’Osservatorio e alle successive deliberazioni dell’Autorità, per consentire l’identificazione univoca delle gare, dei loro lotti e dei contratti;
  2. una seconda funzione è legata al sistema di contribuzione posto a carico dei soggetti pubblici e privati sottoposti alla vigilanza dell’Autorità, derivante dal sistema di finanziamento dettato dall’art. 1, comma 67, della legge 266/2005, richiamato dall’art. 213, comma 12, del Codice dei contratti pubblici;
  3. una terza funzione è attribuita dalla legge n. 136/2010 che affida al codice CIG il compito di individuare univocamente, e dunque tracciare, le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e dall’importo dell’affidamento stesso.

Quindi il Municipio Roma X nell’affidare i servizi sulle spiagge libere non solo si è sottratto alla vigilanza dell’ANAC non richiedendo il/i CIG mediante il responsabile del procedimento (RUP) in un momento antecedente all’indizione della procedura di gara stessa, ma ha anche eluso il sistema di contribuzione previsto per legge. La tracciabilità delle gare non è uno strumento di monitoraggio dei flussi finanziari come inteso (erroneamente?) dal Municipio Roma X, bensì un mezzo a disposizione degli inquirenti nelle indagini per il contrasto delle infiltrazioni delle mafie nell’economia legale.

CONCLUSIONI

Se da un lato è grave che il Municipio Roma X, già triste teatro di un commissariamento per mafia durante la giunta di Andrea TASSONE (PD), che ha visto proprio nella gestione del demanio marittimo i peggiori esempi, non abbia sottoposto alla tracciabilità per assenza di CIG i soggetti prestatori di servizi su spiagge pubbliche mediante procedure di gara improvvisate, dall’altro è ancor più grave che né il Segretariato Generale del Comune di Roma né l’ANAC abbiano rilevato l’irregolarità amministrativa di tipo procedurale ben chiarita dalla sentenza del Consiglio di Stato, peraltro adottata dall’ANAC stessa. In un momento mai così delicato come adesso per il futuro del demanio marittimo di Roma, Capitale d’Italia, non è tollerabile che la vigilanza sui contratti pubblici sia oggetto di tale negligenza.

Speriamo dunque che l’intervista al presidente ANAC, Giuseppe BUSIA, al programma radiofonico ‘Buongiorno inBlu2000‘ del 20 dicembre 2022 (edizione delle ore 08:30), sulla riforma in essere del codice dei contratti pubblici e la corruzione, la digitalizzazione ela qualificazione delle stazioni appaltanti, abbia un senso.

L’Europa ci chiede (non solo per i fondi del PNRR) di qualificare e certificare le stazioni appaltanti affinchè conoscano le leggi che regolano la spesa pubblica, sia che si tratti di servizi che di forniture, a prescindere dall’importo o che si tratti di affidare (come nel caso in esame) beni pubblici apparentemente a titolo gratuito (in realtà agli affidatari è stato consentito di fare guadagno sulle spiagge libere). Ricordiamo che l’amministrazione pubblica è depositaria del bene e dell’interesse pubblico e che pertanto sono necessarie precise regole di prevenzione, trasparenza e vigilanza per evitare, come dice  Giuseppe BUSIA nell’intervista, “che si facciano favori a qualcuno“. Concetti ripetuti pubblicamente anche in Regione Lazio, il 19 dicembre 2022 (presente Busia) durante la “Giornata della Trasparenza 2022“. Siamo certi che, dopo le parole, seguiranno i fatti. Di certo, sulle spiagge di Ostia, non c’è stata alcuna tracciabilità.

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