Sono due le recenti sentenze del Consiglio di Stato che sono intervenute sulla questione delle proroghe delle concessioni demaniali marittime. Pochi ne hanno compreso la portata e quasi nessuno ne ha recepito il contenuto di chiara matrice politica piuttosto che amministrativa. Cercando di fare chiarezza, questo primo articolo verterà sulla genesi delle sentenze. Un secondo e un terzo articolo entreranno invece a breve nel merito della questione giuridica.
IL CONSIGLIO DI STATO
Il Consiglio di Stato è il supremo organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo, delle Camere e delle Regioni (una sezione consultiva: I) e organo di giurisdizione amministrativa a tutela degli interessi legittimi e dei diritti dei privati nei confronti della pubblica amministrazione (sei sezioni giurisdizionali: II-VII). Il Consiglio di Stato è il giudice di secondo grado (appello) della giustizia amministrativa avverso le decisioni dei TAR (Tribunale Amministrativo Regionale). La Quinta Sezione è competente in materia di concessioni demaniali marittime.
Tra gli organi interni del Consiglio di Stato è presente (in sede giurisdizionale), l’Adunanza Plenaria che è composta dal Presidente del Consiglio di Stato e da 12 magistrati assegnati alle sezioni giurisdizionali.
Le sezioni giurisdizionali, ma anche il Presidente del Consiglio di Stato, possono rimettere all’Adunanza Plenaria la definizione di una questione a loro sottoposta se il relativo punto di diritto ha dato luogo, o potrebbe dar luogo, a contrasti giurisprudenziali. L’Adunanza Plenaria può decidere l’intera controversia o limitarsi a pronunciare sulla specifica questione sottopostale, restituendo poi alla Sezione la causa per la sua definizione.
L’attuale Presidente del Consiglio di Stato, nominato il 25 settembre 2018, è Filippo PATRONI GRIFFI, già Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione nel governo Monti, e Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri nel governo Letta.
IL DECRETO
Con Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n.160 del 24/05/2021, essendo presenti due ricorsi sulla questione della proroga legislativa delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e considerato che “la questione, di notevole impatto sistemico, afferisce al rapporto tra il diritto nazionale e il diritto unionale, con specifico riguardo al potere di disapplicazione delle norme interne, ritenute contrastanti con quelle sovranazionali, da parte del giudice amministrativo”, entrambi sono stati assegnati alla Adunanza Plenaria (udienza del 13 ottobre 2021, ore 10:00), ponendo tre quesiti:
1) se sia doverosa, o no, la disapplicazione delle leggi statali o regionali che prevedano proroghe automatiche e generalizzate delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative;
2) nel caso di risposta affermativa al precedente quesito, se l’amministrazione sia tenuta all’annullamento d’ufficio del provvedimento emanato in contrasto con la normativa dell’Unione europea o al suo riesame;
3) se, con riferimento alla normativa vigente, che prevede la sospensione dei procedimenti di assegnazione di nuove concessioni o di riacquisizione, la sospensione debba applicarsi anche alle aree soggette a concessione scaduta al momento dell’entrata in vigore della normativa.
LE DUE SENTENZE
Queste le due sentenze oggetto di assegnazione:
Sentenza del 20/10/2021 pubblicata il 09/11/2021 sul ricorso numero di registro generale 14 di A.P. del 2021, proposto da Comet s.r.l. contro la Autorità di Sistema Portuale dello Stretto
[La Comet S.r.l., titolare di una concessione demaniale per nautica da diporto, aveva presentato in data 30/04/2020 l’istanza n.3911 per “la estensione della validità della concessione demaniale marittima, ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, rigettata con decreto n.115 dell’8 luglio 2020 del Presidente dell’Autorità di Sistema portuale dello Stretto. La Comet S.r.l. aveva pertanto presentato ricorso 1306/2020 al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Catania (Sezione Terza) che lo respingeva con sentenza n.504 del 27/01/2021 (pubblicata il 15/02/2021)]
Sentenza del 20/10/2021 pubblicata il 09/11/2021 sul ricorso numero di registro generale 13 di A.P. del 2021, proposto dal Comune di Lecce contro Andrea CARETTO
[Andrea CARETTO, titolare di concessione demaniale marittima in Lecce, stabilimento balneare in località Spiaggiabella, in vista della scadenza del titolo concessorio, aveva presentato al Comune di Lecce l’istanza di proroga ex lege 145/2018, poi respinta sulla base della Delibera di Giunta n.342 del 11/11/2021. Andrea CARETTO aveva pertanto presentato ricorso 1568/2020 al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce (Sezione Prima) che lo accoglieva con sentenza n. 00073 del 13/01/2021 (pubblicata il 15/01/2021)]
LE SENTENZE PRECEDENTI
Il Consiglio di Stato con diverse sentenze del 24 ottobre 2019, della Sezione Quinta, aventi il medesimo contenuto e la stessa motivazione, aveva affermato che “la concessione di cui si contesta la mancata proroga, risulta prorogata dal sopravvenuto art.1 commi 682 e seguenti della legge n. 145 del 2018”.
Poi, a distanza di meno di un mese, si era pronunciata la Sezione Sesta, giungendo a formulazioni opposte, affermando la non conformità delle medesime al diritto europeo (sentenza n. 7874 del 18 novembre 2019). In quel periodo, il Presidente del Consiglio di Stato, era già Filippo PATRONI GRIFFI.
Ecco perché il contenuto delle due sentenze del 2021 (a sei mesi esatti dall’insediamento del Governo di Mario DRAGHI) va analizzato con particolare attenzione e perché va sottolineato il ruolo del Presidente del Consiglio di Stato, Filippo PATRONI GRIFFI, che con proprio decreto ha imposto l’Adunanza Plenaria, da lui presieduta. (segue)