OSTIA, PUA: GLI ERRORI DELLA REGIONE E DEL COMUNE

esposto maresoleIl Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA) prevede che il 50% dell’arenile di competenza dei singoli comuni marittimi sia riservato alla pubblica fruizione. Se ciò non accade, è vietato ai comuni di rilasciare nuove concessioni. Peccato che gli albi regionali e comunali che riportano i singoli dati per il litorale romano, concessione per concessione, siano pieni zeppi di errori, fatto questo che altera il risultato finale. L’esposto presentato in Comune, Regione, Capitaneria e alla Procura della Corte dei Conti segnala il caso della concessione dell’Associazione Maresole il cui retrostante compendio edilizio è stato di recente (dopo 18 anni!) finalmente riconosciuto non di competenza del Comune ma della Regione. Danni ingiustificati ed erariali compiuti dalla pubblica amministrazione non sempre così diligente.

***************************************
ESPOSTO

Roma, 25 settembre 2017

Il sottoscritto dr.Ing. Andrea Schiavone, nato a Roma il 18 marzo 1963, cell. 340-5708124, in qualità di Presidente di LabUr (Laboratorio di Urbanistica, www.labur.eu) espone i seguenti fatti relativi alla definizione in corso del Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA) del Comune di Roma.

I FATTI
In applicazione della L.R. 26 Giugno 2015, n. 8 Art. 7 (Disposizioni transitorie e finali) comma 5, così come sostituito dall’articolo 17, comma 29 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 , che impone ai comuni di “riservare alla pubblica fruizione una quota pari ad almeno il cinquanta per cento dell’arenile di propria competenza”, si ritiene urgente segnalare gli errori contenuti nei dati pubblici inerenti la linea di costa prospicente le concessioni demaniali marittime.

La linea di costa rsulterebbe, per l’arenile di competenza del Comune di Roma, inferiore di 250 metri lineari rispetto alle previsioni di legge con la conseguenza, riportata nel suddetto comma 5, che “nelle more dell’approvazione o dell’adeguamento del PUA comunale, ai comuni che non rispettano la suddetta quota pari ad almeno il cinquanta per cento dell’arenile da destinare alla libera fruizione, è sempre fatto divieto di rilasciare nuove concessioni demaniali marittime anche temporanee o di durata stagionale”.

In altri termini, analizzando i dati pubblici forniti dal Comune di Roma a seguito dei sopralluoghi effettuati, si rilevano per molte concessioni gravi imprecisioni sia in termini numerici del ‘fronte mare’, sia in termini amministrativi della tipologia e della sua validità. L’errato calcolo finirebbe per arrecare un ingiusto danno ai richiedenti nuove concessioni, nonché un evidente danno erariale.

PREMESSO
– che esistono precisi obblighi di legge, per la Regione Lazio e per il Comune di Roma – Municipio X, di pubblicare ciascuno l’albo delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative di propria competenza;
– che i dati, aggiornati al 31 dicembre 2016 per la Regione Lazio e all’8 giugno 2017 per il Comune di Roma – Municipio X, considerano vigente la Determinazione Dirigenziale n.846 del 24 marzo 2014 emessa dal Comune di Roma – Municipio X (con la quale si prorogano fino al 2020 le concessioni demaniali marittime sopra citate);
– che a ben 5 (cinque) concessioni demaniali marittime tra quelle sopra citate si associa per l’anno in corso la nota “tratti di arenile per cui si sta valutando la tipologia di utilizzo da assegnare, nelle more dell’approvazione del PUA”, così risultando:

1. la Coop. Roma Solidarietà C.R.S. onlus ha rinunciato alla propria concessione (nr. 23/2009)
2. la concessione dell’Istituto Figlie di Maria Immacolata è stata revocata (nr. 1/2009)
3. la concessione de La Casetta srl è scaduta (A.F. 122/1992)
4. la concessione della Mednet srl è prorogata fino al 2020 in applicazione della DD 846/2014 (nr. 4/2011)
5. la concessione dell’Associazione Maresole è scaduta il 31 dicembre 2013 e non è soggetta a nessuna proroga.(nr. 7/2012)

– che le 5 concessioni sopra citate, così come descritte in entrambi gli albi, potrebbero essere utilizzate per il raggiungimento della quota mancante sopra indicata;
– che il Comune di Roma – Municipio X ha sempre sostenuto di aver eseguito attenti e precisi sopralluoghi sull’arenile,

CONSIDERATO
– che tra le 5 concessioni sopra citate quella dell’Associazione Maresole è stata oggetto negli ultimi due anni di dettagliata valutazione da parte della Commissione Straordinaria del Municipio X e che pertanto verrà presa come riferimento;
– che la concessione demaniale marittima per finalità turistiche-ricreative dell’Associazione Maresole (la 7/2012) risulta essere contigua all’insieme delle concessioni demaniali marittime che compongono il Compendio Maresole ma che, non avendo queste finalità turistiche-ricreative, non sono di competenza del Comune di Roma – Municipio X;
– che la concessione 7/2012 dell’Associazione Maresole, richiamata da entrambi gli albi pubblici sopra citati, risulta avere una superficie totale di mq 12.149,25 (di cui mq 110,63 di difficile rimozione e mq 12.038,62 di area scoperta);
– che pertanto è errato il valore di mq 1.238,62 di superficie scoperta riportato nell’albo del Comune al n.71 della concessione 7/2012 dell’Associazione Maresole (il valore riportato nell’albo della Regione al n.16 è invece corretto);
– che il valore della superficie scoperta della concessione 7/2012 include parte dei camminamenti interni alle concessioni del Compendio Maresole (mq 3.785) e che dunque non si può a quella superficie attribuire la classificazione di arenile,

VISTO
– che entrambi gli albi riportano due macroscopici errori per la concessione 7/2012 dell’Associazione Maresole, errori che potrebbero condizionare la definizione del PUA:

a) il fronte mare non è di 110 metri lineari ma di 70 metri, come facilmente rilevabile in loco;
b) la concessione 7/2012 dell’Associaizone Maresole è prorogata dalla DD 846/2014 fino al 2020 in quanto valida fino al 31 dicembre 2015 e non al 31 dicembre 2013,

PRESO ATTO
che esistono altri gravi e pregiudizievoli errori nei due albi, che non solo non risultano allineati tra di loro (p.es. la concessione 21/2009, Ass. Sport. Dilett. Nauticlub Castelfusano, risulta esser per il Comune uno stabilimento balneare, SB, e un’Attività Ricreativa e Sportiva, ARS, per la Regione)

SI CHIEDE CON URGENZA
di allineare e correggere tutti gli errori presenti nei due albi a partire dalla concessione 7/2012 e di darne immediata evidenza mediante pubblicazione sostitutiva degli atti originali, in quanto ogni errore dovuto a una mancata diligenza da parte dell’amministrazione potrebbe causare non solo un danno ingiustificato al singolo concessionario ma soprattutto generare un danno erariale, sia per il conteggio dei canoni demaniali sia per l’immagine negativa che ne deriva per le istituzioni.
Si resta a disposizione per fornire un elenco di dati errati presenti nei due albi e finora non riscontrati finora dalla pubblica amministrazione.

In fede,
dr.Ing. Andrea Schiavone

Questa voce è stata pubblicata in Spiagge Italiane. Contrassegna il permalink.

I commenti sono chiusi.