STADIO DELLA ROMA: ECCO LA DELIBERA E IL FALSO MATERIALE DEL M5S

Nella foto: Angelo Diario, presidente della Commissione Sport che per prima ha dato l'ok alla nuova delibera

Nella foto: Angelo Diario, presidente della Commissione Sport che per prima ha dato l’ok alla nuova delibera

Con la delibera di Giunta Capitolina firmata il 6 giugno 2017, il M5S ha prodotto un atto falso (art.476 del Codice Penale) (1). Si legge infatti all’interno della delibera che si conferma “ai sensi della lettera a) comma 304 art.1 della legge n.147/2013 la dichiarazione di pubblico interesse sulla proposta di realizzazione del Nuovo Stadio in località di Tor di Valle, in variante al PRG vigente, di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina 132/2014” (2) del 22 dicembre 2014 (‘Dichiarazione di pubblico interesse’). La stessa delibera ammette che lo studio di fattibilità presentato dal proponente (Eurnova srl) è stato “acquisito da Roma Capitale in data 29 maggio 2014 con protocollo n. 82424”. Sono dunque passati più dei 90 giorni previsti dalla legge richiamata in delibera: ben 207.
Si tratta di incompetenza del M5S o di accordi trasversali con i costruttori romani, alla stregua delle peggiori giunte rosso-verdi e nere degli ultimi 20 anni?

(1) Art. 476 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici – Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

(2) a) il soggetto che intende realizzare l’intervento presenta al comune interessato uno studio di fattibilita’, a valere quale progetto preliminare, redatto tenendo conto delle indicazioni di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e corredato di un piano economico-finanziario e dell’accordo con una o piu’ associazioni o societa’ sportive utilizzatrici in via prevalente. Lo studio di fattibilita’ non puo’ prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilita’ dell’impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa e concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali,
occupazionali ed economici e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Il comune, previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell’interessato in ordine allo studio di fattibilita’, ove ne valuti
positivamente la rispondenza, dichiara, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello studio medesimo, il pubblico interesse della proposta, motivando l’eventuale mancato rispetto delle priorita’ di cui al comma 305 ed eventualmente indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto;

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