L’incredibile caso dello Stabilimento balneare “Maresole”, con le case (almeno 60) costruite sulla spiaggia accanto a uno dei più famosi stabilimenti di Ostia (Peppino a Mare). Neanche a 100 metri dalla riva. La Capitaneria non apre qui il varco a mare previsto sin dal 1989. Eppure l’Associazione Maresole, concessionaria, non risulta registrata presso alcuna Camera del Commercio. Esposto in Procura, al Comune di Roma, alla Regione e in Capitaneria di porto.
Roma 22 giugno 2015
Il sottoscritto dr.Ing. Andrea Schiavone, presidente di LabUr (Laboratorio di Urbanistica, www.labur.eu), chiede con urgenza di verificare la mancata apertura del varco a mare presso lo Stabilimento balneare “Maresole” (concessionario: Associazione Maresole, Lungomare Amerigo Vespucci, 90 – Ostia Lido, Roma) e segnato al numero 3) dell’elenco dei varchi previsti dalla Capitaneria di porto di Roma in data 14 aprile 1989 per consentire al pubblico di accedere liberamente al mare. Si specifica che tale elenco e conseguente apertura dei varchi pubblici ivi inseriti è stato ribadito dal Comune di Roma tramite ordinanza sindacale di balneazione n.89 del 24 aprile 2015 nonché in data 9 giugno 2015 dal Consiglio di Stato che ha emesso due nuove ordinanze confermando quanto già stabilito a riguardo il 6 maggio 2015 dal TAR del Lazio.
Si fa inoltre notare che l’Associazione Maresole non risulterebbe registrata presso alcuna Camera di Commercio e che sarebbe in corso nei suoi confronti un procedimento intrapreso dall’Avvocatura Capitolina, condotto dall’Avvocato Andrea Camarda (Settore VI Attività legale relativa a: Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica).
Presso lo Stabilimento balneare “Maresole” sono state edificati villini ad uso residenza estiva su demanio marittimo, regolarmente iscritti al Catasto fabbricati, che contrastano con ogni logica di utilizzo del pubblico arenile secondo quanto regolamentato dal PUA vigente (deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 14.02.2005, “Adozione del Piano di Utilizzazione degli Arenili, di cui alla deliberazione, G.R.L. n. 2816/99″).
Con osservanza.