Idroscalo di Ostia: esposto denuncia contro il Sindaco di Roma, Giovanni Alemanno

Oggi è stato inoltrato alla Procura di Roma un esposto denuncia contro il Sindaco Alemanno per il parziale sgombero dell’Idroscalo di Ostia avvenuto il 23 febbraio 2010 mediante un’ordinanza di Protezione Civile di cui Alemanno si è servito, come Ufficiale di Governo, per demolire circa 40 case. Nell’esposto, si chiede di prendere in considerazione l’eventualità del reato di procurato allarme previsto all’art. 658 del c.p. in quanto il 23 febbraio non esisteva alcun evento calamitoso, nonché il reato di abuso d’ufficio previsto all’art. 323 del c.p. per aver arrecato danni ingiusti a privati non essendo contemplata nell’ordinanza la demolizione dei manufatti ed infine il reato di omissione di atti d’ufficio previsto dall’art. 328 del c.p. in quanto, per ragioni di sicurezza pubblica, doveva essere realizzata senza ritardo la protezione degli argini presso il fiume Tevere con palancole in acciaio tipo Larssen 23, opera mai realizzata.
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Alla Procura della Repubblica di Roma
Piazzale Clodio (Via Golametto, 12)
00195 Roma

Procuratore: Dr. Giovanni Ferrara

Roma, 15 marzo 2011

Oggetto: Mancata esecuzione dell’ordinanza del Sindaco di Roma, Giovanni Alemanno, n.43 del 17 febbraio 2010 relativamente alla difesa lato fiume dell’abitato dell’Idroscalo di Ostia, nonché ipotesi di procurato allarme per mancanza di evento calamitoso e di abuso d’ufficio per aver utilizzato una ordinanza di Protezione Civile in una operazione di anti-abusivismo.

Il “Laboratorio di Urbanistica – LabUr”, nella persona del Presidente dr. Ing. Andrea Schiavone,

ESPONE E DENUNCIA I FATTI DI SEGUITO RIPORTATI

In data 17 febbraio 2010 il Sindaco di Roma, Giovanni Alemanno, ha firmato l’ordinanza n.43 avente per oggetto lo “sgombero di abitazioni, locali, strutture ed edifici del Municipio Roma XIII, insistenti nella zona denominata Idroscalo”.

Ai sensi dell’art.54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, recante il Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, il Sindaco ha operato in qualità di Ufficiale di Governo, prendendosi la responsabilità di tutti i provvedimenti al fine di prevenire, in somma urgenza, tutti i gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana dell’abitato dell’Idroscalo di Ostia.

L’elaborato tecnico, allegato all’ordinanza, redatto dalla competente Unità Organizzativa Tecnica del Municipio Roma XIII, indicava i manufatti maggiormente esposti al pericolo, parte integrante della stessa ordinanza, nonché gli interventi da eseguire.

PREMESSO

1. che l’ordinanza n.43 del 17 febbraio 2010 è stata protocollata il 17 febbraio 2010 dal Segretariato Generale (n.2228) e dal Gabinetto del Sindaco (n.10373), mentre è stata trasmessa per pubblicazione all’Albo Pretorio (prot. di entrata n.50271) solo il 23 Febbraio, quindi dopo l’operazione di sgombero (che, ricordiamo, è iniziata alle ore 5:00 del 23 Febbraio come risulta dalla comunicazione inoltrata dalla U.O. Pianificazione e Servizi della Polizia Municipale ai vari Gruppi, a firma del vice comandante Diego Porta);

2. che l’ordinanza è stata notificata ai residenti interessati dell’abitato dell’Idroscalo di Ostia solo la mattina del 23 febbraio 2010 alle ore 8:20, come risulta dai verbali della Polizia Municipale – VIII Gruppo (Ufficio Coordinamento Operativo per la Repressione dell’Abusivismo Edilizio);

3. che l’ordinanza si è conclusa in data 27 febbraio 2010, come riportato nel rapporto della Polizia Municipale – VIII Gruppo, prot.26966 del 15 maggio 2010 e come asserito dallo stesso Avvocato Rodolfo Murra nella memoria difensiva presentata dal Comune di Roma il 1° giugno 2010 presso il TAR del Lazio (II Sez. – R.G. 3870/2010);

4. che l’ordinanza aveva caratteristiche di Protezione Civile e prevedeva dunque non solo lo sgombero dei manufatti ma anche la difesa dell’abitato di Ostia mediante posa, presso gli argini del fiume Tevere, di palancole in acciaio tipo Larssen 23, per una lunghezza di circa 200 metri, opera mai realizzata;

5. che l’ordinanza di Protezione Civile è stata utilizzata invece in un’operazione di anti-abusivismo, per la demolizione di quasi 40 manufatti, pur non essendoci mai stato alcun avviso di avvio di procedimento inoltrato agli occupanti, come previsto dalla Legge 241/90;

6. che non c’è stata alcuna mareggiata tra la fine del 2009 e l’inizio del 2010 che abbia creato all’Idroscalo di Ostia danni alle strutture, alle persone e all’ambiente, fatto sostenuto dall’ordinanza ma smentito a mezzo stampa dallo stesso Presidente del XIII Municipio, Giacomo Vizzani, competente per la procedura di sgombero dell’Idroscalo di Ostia, nonché dalla Protezione Civile del Comune di Roma che non aveva emesso per la data del 23 febbraio 2010 alcun avviso di meteo avverso come disposto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/02/2004;

7. che solamente in data 1° dicembre 2008 si è manifestato un importante intervento di Protezione Civile presso l’Idroscalo di Ostia da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che indicava però 10 e non 40 le abitazioni presso la battigia dove intervenire per la salvaguardia delle persone, senza contemplarne la demolizione (fonogramma n.41583 del 01/12/2008, rif. Scheda n.52851, a firma del funzionario di servizio, D.V.D. Alberto Di Plinio);

CHIEDE

per tutti questi fatti e per tutti quelli che l’Autorità Giudiziaria ravviserà in essi e contro tutti coloro che di tali reati saranno ritenuti responsabili, la punizione dei colpevoli e l’assoggettamento degli stessi a giusta pena per negligenza e mancata attuazione a distanza di più di un anno dei necessari interventi a difesa dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana dell’abitato dell’Idroscalo di Ostia.

Chiede altresì, considerati i punti 6) e 7) delle premesse, che sia presa in considerazione l’eventualità del reato di procurato allarme previsto all’art. 658 del c.p. , nonché il reato di abuso d’ufficio previsto all’art. 323 del c.p. per aver arrecato danni ingiusti a privati non essendo contemplata nell’ordinanza la demolizione dei manufatti ed infine il reato di omissione di atti d’ufficio previsto dall’art. 328 del c.p. in quanto, per ragioni di sicurezza pubblica, doveva essere realizzata senza ritardo la protezione degli argini presso il fiume Tevere con palancole in acciaio tipo Larssen 23.

Il sottoscritto, si riserva di produrre tutta la documentazione sopra richiamata e si riserva di integrarla ulteriormente restando comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito al presente esposto.

Chiede infine di essere avvisato, ai sensi dell’art. 408 c.p.p., in caso di richiesta di archiviazione e, ai sensi dell’art. 406 comma 3 c.p.p., in caso di eventuale richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari.

Con osservanza,

“Laboratorio di Urbanistica – LabUr”
Il Presidente
dr.Ing. Andrea Schiavone

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